La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 1190 depositata il 17 gennaio 2025, intervenendo in tema di valutazione dell’avviamento, ha statuito il seguente principio di diritto secondo cui “la valutazione dell’avviamento aziendale, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, va eseguita anche accertando, nel caso, il suo valore negativo ed in tale ipotesi non può ricevere applicazione il criterio di cui all’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 460/1996, siccome basato su ordinari studi di settore o su di una positiva redditività media dell’attività desunta da esercizi pregressi, come tale incapace, anche nella ridotta moltiplicazione ivi prevista, di restituire un attendibile valore di mercato dell’azienda nell’ipotesi di accertato avviamento negativo al momento del trasferimento“
La vicenda ha riguardato la cessione d’azienda, tra due società. L’Agenzia delle entrate con atto impositivo rettificava il valore dell’azienda dichiarato ai fini del registro, quantificandolo in misura pari a quasi venti volte il valore su cui le parti avevano applicato l’imposta. La società contribuente impugnava l’atto notificatogli. In particolare il giudice di appello aveva statuito che l’avviamento dovesse essere valorizzato usando il metodo estimativo di cui all’art. 2 comma 4 del DPR 460/1996. Il metodo estimativo si basa sul criterio forfetario che era richiamato nell’ambito dell’accertamento con adesione (oggi abrogato) e che fa riferimento agli elementi desunti dagli studi di settore e, in mancanza, applica ai ricavi degli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui il trasferimento è avvenuto una percentuale di redditività determinata quale rapporto tra reddito d’impresa e ricavi e moltiplicando tale risultato per tre. I contribuenti, avverso la decisione di appello proponevano ricorso per cassazione.
I giudici di legittimità accolgono le doglianze del cessionario e cedente.
Gli Ermellini hanno ricordato che la valutazione dell’avviamento dell’azienda ceduta è un giudizio di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, per cui se adeguatamente motivato è precluso al sindacato di legittimità. La scelta del criterio estimativo da adottare costituisce una questione che riguarda il mero diritto per cui è soggetta al sindacato della in Cassazione.
I giudici di piazza Cavour precisano che ai fini della base imponibile dell’imposta di registro, per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si assume il valore venale in comune commercio e che, in forza del comma 4 dell’art. 51 del DPR 131/86, tale valore va ricostruito, in sede di controllo, facendo “riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento”
L’avviamento può essere sia positivo (goodwill) che negativo (badwill), e nella seconda accezione esprime “un’aspettativa di performances e reddituali inferiori alla normalità e traducendosi, in definitiva, nella decurtazione di prezzo necessaria per scontare le perdite attese o le future mancate congrue remunerazioni” (Cass. n. 3078/2021). L’avviamento sia negativo che positivo deve essere preso in considerazione nella valorizzazione dell’azienda (Cass. n. 979/2018), in quanto la base imponibile ai fini dell’imposta di registro deve rappresentare il più possibile il valore dell’azienda in condizioni di libero mercato, in coerenza col principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).
Pertanto, i criteri dell’art. 2 comma 4, non possono essere quindi usati per stimare il valore dell’azienda in caso di avviamento negativo, posto che la “prognosi di risultati negativi negli anni successivi al trasferimento […] si pone in controtendenza rispetto al precedente andamento dell’impresa, rendendo così inattuale e decettivo il recupero di una redditività pregressa o l’utilizzo di generali studi di settore”.