La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8753 depositata il 2 aprile 2025, intervenendo in tema di accertamento induttivo, ha ribadito il principio secondo cuiin tema di rettifica dei redditi d’impresa, il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la “incompletezza, falsità o inesattezza” degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l’Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’attendibilità – e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento – anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l’Amministrazione finanziaria può “prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c..» (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 33604 del 18 dicembre 2019, Rv. 656397-01; conf. Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 4662 del 15 febbraio 2023, non massimata).”

La vicenda ha riguardato una S.c.a.r.l. a cui, in seguito a un controllo sostanziale effettuato dall’Agenzia delle entrate, veniva notificato un avviso di accertamento in cui venivano contestate nove (9) fatture, e veniva determinato il maggior reddito mediante accertamento induttivo del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973. La società contribuente impugnava l’atto impositivo, contestando, tra l’altro, la metodologia accertativa ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973. I giudici tributari di primo grado accoglievano il ricorso del contribuente e annullavano l’atto impositivo. L’Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza di primo grado. I giudici tributari di secondo grado rigettavano l’appello dell’Agenzia delle entrate. L’Amministrazione finanziaria, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso e condannavano la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità.

Per gli Ermellini ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, l’ufficio, nei casi previsti da tale disposizione normativa, procede alla rettifica dei redditi d’impresa con il metodo induttivo cd. “puro”, ovvero sulla base di elementi presuntivi privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 39 e sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, ove esistenti.

Parimenti, in tema di IVA, l’art. 55, comma 1, parte seconda, d.P.R. n. 633 del 1972, prevede che l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’Ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33.

Per cui, nel rigettare il ricorso dell’Agenzia delle  entrate, i giudici di piazza Cavour precisano che L’accertamento induttivo puro, svolto ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, consente dunque all’amministrazione finanziaria di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze delle scritture contabili e di determinare l’imponibile sulla base di elementi meramente indiziari, costituenti presunzioni cc.dd. “supersemplici”, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ponendo a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria, ossia di dimostrare di non aver conseguito il reddito accertato (Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 20793 del 27 febbraio 2020, non massimata) ovvero di avere conseguito un reddito inferiore a quello indicato dall’Ufficio (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 12127 del 14 aprile 2022, non massimata).

Nella specie, se è certamente vero che l’accertamento è stato condotto a termini dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 con conseguente ricorso, da parte dell’amministrazione finanziaria, a presunzioni cc.dd. «supersemplici», ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 19191 del 17 luglio 2019, Rv. 654710-01) ed inversione, a carico del contribuente, dell’onere della prova circa l’esistenza di elementi intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’ufficio (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 15027 del 2 luglio 2014, Rv. 631522-01), risulta nondimeno altrettanto innegabile come, proprio alla stregua della motivazione della sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Regionale abbia ritenuto assolto tale onere di prova contraria da parte del contribuente, mediante la deduzione degli elementi di prova già sopra menzionati e che sono stati ritenuti, dal giudice d’appello, valevoli a dimostrare l’estraneità del contribuente alla fattispecie evasiva contestata mediante l’avviso di accertamento.

In tal senso, dunque, non è dato riscontrare alcuna violazione o falsa applicazione delle norme indicate dalla ricorrente e, in particolare, del regime probatorio derivante dall’applicazione, alla fattispecie in esame, dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973.”