Il nuovo codice di comportamento costituente regole a cui devono attenersi gli ispettori del lavoro regola in maniera particolare l’accertamento ispettivo che deve essere condotto in modo da arrecare la minore turbativa possibile alle attività dei soggetti ispezionati. Nell’ipotesi in cui in sede di primo accesso l’ispettore non riscontri difformità tra la situazione aziendale previamente acquisita dalle banche dati e quella constatata in sede ispettiva, dovrà concludere “immediatamente” l’accertamento.
L’attività ispettiva, come previsto dal codice di comportamento, ha come fondamenti i valori inerenti l’imparzialità, l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza e deve attenersi a norme di onestà e integrità. Sono questi alcuni dei principi introdotti dallo schema del nuovo codice di comportamento degli ispettori del lavoro, che adottato dal ministero del Lavoro in conformità al Dpr 62/13. Particolarmente interessante risulta la parte dell’attività propedeutica agli accertamenti in cui si prevede che l’indagine ispettiva vada preceduta da una fase preparatoria diretta a raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerenti al soggetto da controllare, avvalendosi delle banche dati realizzate anche in attuazione di protocolli d’intesa. In particolare, viene sancito l’obbligo di acquisire, antecedentemente al primo accesso, ogni informazione sull’organigramma aziendale, la forza lavoro denunciata e la situazione contributiva e assicurativa mediante la consultazione, ad esempio, dei dati presenti nel Registro delle imprese. In tale ambito si inserisce l’eventuale contributo informativo della Consigliera di parità per individuare profili di discriminazione di genere. A ciò si collega la limitazione, per l’ispettore, di chiedere al datore di lavoro l’esibizione solo della documentazione non verificabile direttamente d’ufficio, il cui esame sarà effettuato nella sede aziendale ovvero, se funzionale all’accertamento, negli studi dei professionisti abilitati o nell’ufficio dell’ispettore.
Le dichiarazioni dei lavoratori, di norma, saranno acquisite in occasione del primo accesso, durante il quale potranno essere raccolte dichiarazioni anche da parte delle rappresentanze sindacali aziendali, unitarie, dal Comitato pari opportunità e, per quanto riguarda la vigilanza tecnica, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le dichiarazioni dei lavoratori da sole non costituiscono prova, ma vanno riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da dichiarazioni rese da altri lavoratori o da terzi. L’accertamento sarà sempre accompagnato da una verbalizzazione, che può riassumersi in tre fasi essenziali. Il verbale di primo accesso conterrà l’identificazione dei lavoratori trovati al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego, specificando le mansioni svolte. Della necessità di svolgere ulteriori accessi per completare le indagini l’ispettore darà atto mediante uno o più verbali interlocutori. L’accertamento si concluderà con l’emissione del verbale unico, che oltre a contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti e assicurare il diritto di difesa del presunto trasgressore, dovrà essere adeguatamente motivato. Qualora l’accertamento venga concluso senza inosservanze sanzionabili, l’ispettore dovrà darne specifica comunicazione all’ispezionato.
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