La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 30677 depositata il 28 novembre 2024, intervenendo in tema configurazione del contratto che preveda l’obbligo di restituzione della somma, ha statuito il seguente principio di diritto secondo cui “L’adempimento del terzo, il quale di per sé non determina nei confronti del debitore, ai sensi di legge, un obbligo di restituzione di quanto corrisposto, qualora sia fronteggiato, nel contratto di compravendita nel quale il terzo sia intervenuto, dall’assunzione di un tale obbligo da parte del debitore, costituisce operazione di natura negoziale a contenuto patrimoniale ai fini dell’applicazione dell’art. 9 della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/1986“
La vicenda ha riguardato un atto, stipulato dal notaio, con cui si trasferiva un terreno con pagamento della somma da parte di terzi (genitori dell’acquirente), intervenuti nell’atto, ma da non considerarsi atto di liberalità in quanto l’acquirente si obbligava alla restituzione. L’acquirente richiedeva le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Successivamente l’Agenzia delle entrate notificava al notaio l’avviso di liquidazione con cui riteneva di dover tassare anche l’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. rinvenendo nella operazione un negozio avente per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, a norma dell’art. 9 Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/1986. Il notaio impugnava tale atto impositivo. I giudici di prime cure emettevano sentenza rigetto del ricorso. Avverso la sentenza di primo grado veniva proposto appello. I giudici di secondo grado confermavano la sentenza impugnata. In particolare i giudici di secondo grado ritenevano che la motivazione del giudice di prime cure non fosse né illogica né contraddittoria; che sussiste l’ipotesi del negozio tassabile, atteso che il beneficiario aveva aderito alla richiesta di restituzione della somma, in tal modo assumendo il relativo obbligo (a prescindere dal fatto che non fossero previsti interessi, circostanza considerata irrilevante); e che la pretesa dell’Agenzia delle Entrate non fosse fondata su elementi extratestuali o desumibili da un altro atto collegato, bensì sui contenuti dell’atto sottoposto a tassazione. Il notatio impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
Gli Ermellini hanno evidenziato che “la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 25977/2016, la quale si colloca sulla falsariga di Cass. Sez. U n. 9946/09 citata in ricorso) ha già chiarito: “secondo quanto già rimarcato dalla Corte (Cass., sez. un., n. 9946/09; conf., n. 2060/10), che l’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c., determina l’estinzione dell’obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall’art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall’art. 1202 c.c., né quella legale di cui all’art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito. La consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude altresì la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, 3° comma, c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all’indebito soggettivo ex latere solventis, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio. 4.2.- Nessun indebito di diritto comune è quindi ravvisabile…”.”
Per il Supremo consesso “(Cass. Sez. U., n. 6538/10) […] “anche l’adempimento del terzo resta soggetto alla regola per cui il carattere oneroso o gratuito dell’attribuzione patrimoniale che esso comporta non può sfuggire alla regola che deve essere stabilito in riferimento alla sua causa concreta. La quale rende palese l’irrilevanza dell’indagine prospettata dal secondo indirizzo giurisprudenziale, qui non accolto, con riguardo esclusivamente al rapporto bilaterale debitore-creditore, senza percepire l’interferenza o l’affacciarsi del terzo nel suddetto rapporto, che diviene necessariamente trilaterale e comporta comunque la sovrapposizione di un nuovo più complesso rapporto a quello originario”.
Nel caso di specie, poi, l’istituto si atteggia in modo particolare (quanto alla natura “variabile” dell’adempimento del terzo, di recente si veda Cass. 08/03/2024, n. 6368), prevedendo contestualmente la restituzione delle somme da parte del beneficiario, sicché certamente non si tratta di mero effetto solutorio“