La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 21158 depositata il 29 luglio 2024, intervenendo in tema di utili extracontabili in società di capitali a ristretta base, ha statuito il principio di diritto secondo cui “… l’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare – eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva – che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società, che quest’ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto …”
La vicenda ha riguardato un contribuente, socio al cinquanta per cento in una società di capitale, a cui veniva notificato un avviso di accertamento concernente IRPEF in ragione dell’attribuzione al contribuente in virtù della presunzione di distribuzione degli utili conseguente alla ristretta base sociale. Avverso tale atto impositivo, il contribuente proponeva ricorso. I giudici di prime cure accoglievano le doglianza del contribuente. L’Amministrazione finanziaria appellava la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado respingeva l’appello ritenendo che fornita la prova contraria dal contribuente (i soci erano in contrasto tra loro; i bilanci non erano stati approvati; il contribuente aveva esperito azioni giudiziarie nei confronti dell’altro socio). L’Agenzia delle entrate impugnava la decisione di appello con ricorso in cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità accolgono il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Gli Ermellini ricordano il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “… l’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 20851 del 26/10/2005; Cass. n. 1924 del 29/01/2008; Cass. n. 18032 del 24/07/2013; Cass. n. 10679 del 04/04/2022). Tale presunzione opera con riferimento allo stesso esercizio in cui gli utili sono stati realizzati (Cass. n. 25468 del 18/12/2015) e anche in assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utili extrabilancio (Cass. n. 24572 del 18/11/2014).
(…)
In questo contesto, il contribuente che intende superare detta presunzione, ha l’onere di provare che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società (Cass. n. 33976 del 19/12/2019) ovvero che quest’ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti (Cass. n. 16913 del 11/08/2020; Cass. n. 32959 del 20/12/2018; n. 27778 del 22/11/2017; Cass. n. 24534 del 18/10/2017).
(…) Non è, invece, sufficiente – a parere del Collegio – che il socio si limiti a dimostrare la propria estraneità alla gestione sociale (come affermato da alcune pronunce di questa Corte: cfr. Cass. n. 23247 del 27/09/2018; n. 18042 del 09/07/2018; Cass. n. 17461 del 14/07/2017; Cass. n. 26873 del 22/12/2016; Cass. n. 1932 del 02/02/2016), atteso che siffatta agevolazione probatoria collide con le ragioni che legittimano la presunzione posta dalla ristretta base sociale e ne svuoterebbe il contenuto. …”