AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 marzo 2021, n. 186
L’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Sig. TIZIO (di seguito “istante”) svolge l’attività di impresa … utilizza, come locatario, un immobile di categoria catastale D/2; il contratto di locazione prevede un canone mensile di euro … e detto canone è stato regolarmente pagato.
L’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd. Decreto Rilancio) ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta, nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Per i soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, condizione che l’istante specifica non ricorrere per lui in relazione ai mesi di giugno e settembre 2020.
A seguito di conversione in legge del cd. Decreto Rilancio, al comma 5 dell’articolo 28 è stato introdotto un nuovo periodo, in base al quale: «… Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente (i.e. diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente) ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 10 gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19».
Con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, successivamente, per le strutture turistico ricettive è stato prevista la spettanza di credito d’imposta di cui al menzionato articolo 28 del decreto rilancio, fino al 31 dicembre 2020.
Ciò posto, l’istante chiede se, avendo la sede della propria attività a Rimini, comune dell’Emilia Romagna, può usufruire del credito di imposta in esame, anche in assenza della diminuzione del fatturato.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante evidenzia di avere la sede della propria attività a Rimini, comune dell’Emilia Romagna, e richiama, per quanto riguarda i territori della Regione Emilia Romagna che, al 31 gennaio 2020, erano ancora in stato di emergenza:
– la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 (Eventi Maggio 2019 – durata 12 mesi);
– la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02 dicembre 2019 (Eventi Novembre 2019 – durata 12 mesi, come da articolo 1, comma 1 della Deliberazione del 14 novembre 2019, di cui estende gli effetti).
Considerato che in entrambi i suddetti atti non vi sono delimitazioni per provincia e/o comune, così come comunicato dalla regione stessa dal proprio portale, e riguardando quindi a suo avviso l’estensione dello stato d’emergenza l’intero territorio regionale, l’istante ritiene che gli spetti il credito di imposta anche in assenza della diminuzione del fatturato.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla sussistenza degli ulteriori requisiti per la fruizione del credito d’imposta di seguito descritto, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
L’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (in seguito anche Decreto rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella vigente formulazione, dispone, al comma 1, che: «Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo».
Il comma 3 del citato articolo 28 specifica, tra l’altro, che le strutture alberghiere rientrano nell’ambito soggettivo dei beneficiari della misura «indipendentemente dal volume di ricavi e di compensi registrato nel periodo d’imposta precedente».
Il successivo comma 5 dello stesso articolo 28 prevede che il credito d’imposta «è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio».
Inoltre, il medesimo comma dispone che «Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire del 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19…».
Con l’articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto agosto”) convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, modificando il menzionato articolo 28, comma 5, è stato disposto che «Per le imprese turistico-ricettive, il credito d’imposta spetta fino al 31 dicembre 2020».
Con le circolari n. 14/E del 6 giugno 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in relazione al suddetto credito d’imposta.
Tanto premesso, si osserva che – seppur nell’ambito dei chiarimenti riguardanti il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto rilancio, la cui formulazione sul punto qui in esame appare identica a quella sopra riportata – è stato precisato, con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, al punto 5.2, che: “La disposizione normativa richiede i seguenti elementi:
a) il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
b) i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020);
c) tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento”.
La comune ratio legis che ispira le misure inserite nel Titolo II “Sostegno alle imprese e all’economia”, al capo I “Misure di sostegno”, del Decreto rilancio – ossia, contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19 – induce a sostenere che, anche in relazione al credito d’imposta di cui all’articolo 28, occorra pervenire alla medesima interpretazione.
Alla luce di quanto sopra espresso, sul presupposto che il comune di Rimini risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia «ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020)», elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuata in sede in interpello, si ritiene che l’istante possa fruire del credito d’imposta in esame per il 2020 prescindendo dalla riduzione di fatturato, determinando lo stesso secondo quanto previsto al comma 5 dell’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina in esame.
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