La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 13970 depositata il 20 maggio 2024, intervenendo in tema di perdita del regime di favore per le A.S.D., ha statuito il principio di diritto secondo cui “… La perdita di un’agevolazione fiscale, quando connessa al venir meno delle ragioni che giustificano la deroga al normale regime tributario, non costituisce una sanzione, neppure impropria, con la conseguenza che l’abolizione di un’ipotesi di decadenza dal relativo beneficio non configura una norma più favorevole ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997. In particolare, l’abolizione da parte dell’art. 19, l. n. 158/2015 dell’ipotesi di decadenza dell’agevolazione accordata alle associazioni senza scopo di lucro dalla l. n. 398/1991 per assenza dei tracciamenti dei versamenti, non configurando l’abolizione di una sanzione, non determina l’applicazione del principio del “favor rei”, proprio in quanto la non tracciabilità dei versamenti determinava semplicemente il ripristino del regime fiscale ordinario. Ne consegue che alle condotte poste in essere sotto il vigore della pregressa disciplina si applica tuttora quest’ultima, dovendosi escludere la retroattività della norma abrogatrice”. …”

La vicenda ha riguardato un’ Associazione Sportiva Dilettantistica a cui l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento avendo disconosciuto all’associazione in epigrafe i benefici di cui all’art. 148 TUIR e alla l. n. 398/1991, non avendo riscontrato i requisiti che dovevano invece caratterizzarla. L’ASD non aveva consegnato i libri soci, il registro riepilogativo, copia delle fatture, né documentazione relativa a costi e spese. Avverso tale atto impositivo veniva proposto ricorso in Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure accoglievano il ricorso riconoscendo in capo all’associazione i requisiti per fruire delle suddette agevolazioni. L’Agenzia impugnava la decisione di primo grado. I giudici di appello riformava la sentenza confermando l’accertamento impugnato. La contribuente, avverso la sentenza di secondo grado, proponeva ricorso in cassazione fondato su sette motivi.

I giudici di legittimità respingono il ricorso.

Gli Ermellini hanno ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata evidenziando che i giudici di merito hanno puntualizzato che “… Qualora l’associazione non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 la stessa decade dal predetto regime di favore. …”

Il Supremo consesso ha ribadito “… l’applicabilità del principio del favor rei anche con riguardo alle sanzioni improprie di tipo procedimentale, di quelle sanzioni che si rendono altrimenti applicabili in quanto dirette a creare in capo al contribuente una situazione di svantaggio dipendente dall’inosservanza di obblighi a mezzo dei quali il contribuente è ammesso a provare l’esistenza di fatti a sé favorevoli (cfr. Cass. 26475/2014; Cass. 12434/07). …”