La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10345 depositata il 19 aprile 2025, intervenendo in tema della c.d. indennità di divisa, ha statuito il principio di diritto secondo cui In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l’orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita

I giudici di legittimità nel rigettare il ricorso del lavoratore hanno ribadito che le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell’orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all’incolumità del personale addetto, sicché – anche nel silenzio della contrattazione collettiva – il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione (Cass., Sez. L, n. 18612 dell’8 luglio 2024).”

Gli Ermellini hanno precisato che” per costante giurisprudenza, in caso di richiesta di pagamento della c.d. indennità di divisa, occorre stabilire se esistesse l’obbligo – nascente da disposizione del datore di lavoro – di indossare gli indumenti di lavoro fin dall’orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all’inizio della prestazione (Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata).

Ѐ stato ritenuto, infatti, che l’attività consistente nell’indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo – ad esempio – dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all’ingresso dello stabilimento e all’ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell’inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all’interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015).

 In particolare, si è evidenziato che il lavoratore avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio d’abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvengano prima e dopo l’orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un’autonoma retribuzione (Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020).