Con l’ordinanza n. 23919 depositata il 26 agosto 2025, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha affermato che la mancanza della convivenza tra familiari non è idonea ad escludere la presunzione di gratuità nelle prestazioni lavorative fornite dal familiare non convivente. L’onere della prova relativa alla subordinazione ricade sulla parte interessata a farla valere e non sull’organo ispettivo ed il potere – spettante all’INPS in qualità di pubblica amministrazione – di operare in autotutela amministrativa su situazioni giuridiche preesistenti.
Tale potere comprende la facoltà di annullare d’ufficio, ex tunc, qualsiasi provvedimento “ab origine” contrastante con la normativa vigente, consentendo così all’Istituto di disconoscere radicalmente l’esistenza di presunti rapporti di lavoro subordinato ed, in definitiva, di negare l’efficacia dei contributi come titolo valido per la costituzione della posizione assicurativa.
La parte interessata ha l’obbligo di dimostrare l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi dimostrare la subordinazione “con prova precisa e rigorosa l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, l’onerosità della prestazione”.
Il contenzioso in sintesi
La vicenda trae origine da un verbale di accertamento dell’INPS, che aveva rigettato l’esistenza di un contratto di lavoro subordinato agricolo tra un datore e i suoi cinque lavoratori, tra cui il figlio (M.G.), ritenendo non valida la presunzione di gratuità in assenza di convivenza e giudicando non sufficienti le buste paga e le testimonianze fornite.
In primo grado, parte delle posizioni vennero rigettate, mentre per il figlio del datore (M.G.) fu riconosciuto il rapporto. In secondo grado, la Corte d’appello ha ribadito l’onere probatorio gravante sull’interessato (ossia, sul soggetto che invoca il rapporto subordinato), dovendo dimostrare con rigore sia la subordinazione sia l’onerosità, soprattutto in assenza di convivenza.
Il principio enunciato dalla Cassazione
I principi di diritto ribaditi dai giudici di legittimità sono i seguenti:
“incombe all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo (Cass. sent. n.14965/2012), ed il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800/2014).”
“In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l’Inps è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d’ufficio, con effetto “ex tunc”, qualsiasi provvedimento che risulti “ab origine” adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l’effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l’elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (cfr. Cass. ord. n. 809/2021).
“In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l’accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera “ipso iure” una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l’obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione” (Cass. ord. n.19144/2021).
Per cui gli Ermellini nel rigettare il ricorso sulla base dell’enunciato principio, hanno evidenziato che:
Autotutela e onere della prova: l’INPS, esercitando il potere di autotutela, può annullare autonomamente i presupposti assicurativi se ritiene che non sussistano i requisiti di subordinazione. In tali casi, l’interessato ha l’onere di provare in modo certo la natura subordinata del rapporto di lavoro.
Presunzione di gratuità vs. onerosità: in presenza di rapporti intrafamiliari, la presunzione di gratuità opera solo in caso di convivenza; in sua assenza, non sussiste alcuna presunzione opposta, e spetta al ricorrente dimostrare tutti gli elementi costitutivi del rapporto subordinato.
Valore probatorio degli strumenti formali: documenti come le sole buste paga, senza prova dell’effettivo pagamento, e dichiarazioni testimoniali generiche, non risultano sufficienti a derimere l’onere della prova evidenziato dalla Corte.
Quadro normativo e dottrinario
La pronuncia si inserisce in un quadro più ampio della disciplina dell’autotutela amministrativa, che riconosce a soggetti come l’INPS un margine per intervenire su elementi già formalizzati, purché si rispetti l’interesse pubblico e i termini procedimentali stabiliti (per esempio, regolamento interno n. 9/2023 dell’INPS disciplina tempi certi e trasparenza per il procedimento).
Nel contesto tributario, le Sezioni Unite hanno recentemente legittimato l’esercizio dell’autotutela “in malam partem”, ossia anche in senso peggiorativo per il destinatario, purché nel rispetto dei limiti previsti (decadenza, giudicato).
Aspetti critici e riflessioni
Equilibrio tra interesse pubblico e tutele individuali: l’ampliamento del potere di autotutela dell’INPS può effettivamente ridurre il contenzioso, ma solleva interrogativi sul bilanciamento tra efficienza pubblica e garanzie del singolo.
Rigore probatorio: la decisione accentua la necessità, in generale, di produrre prove rigorose, soprattutto nei rapporti familiari, dove esistono forti sospetti di prestazioni rese per affetto o solidarietà, e impone criteri probatori più stringenti.
Precedenti Cassazionisti consolidati
Ordinanza n. 809/2021
In una pronuncia del 19 gennaio 2021, la Corte ha stabilito che l’INPS, per effetto del potere di autotutela, può disconoscere retroattivamente un rapporto di lavoro subordinato, in quanto presupposto indispensabile del rapporto previdenziale. In tal caso, l’onere della prova a carico dell’interessato è ben delineato: dimostrare in modo certo la subordinazione.
Sentenza n. 12001/2018 e n. 2739/2016
Nel settore agricolo, la Cassazione ha delineato chiaramente che l’iscrizione del lavoratore negli elenchi di braccianti agricoli costituisce mera agevolazione probatoria. Se l’INPS esercita l’autotutela e disconosce il rapporto, spetta al lavoratore dimostrare l’esistenza, la durata e l’onerosità del rapporto stesso.
Ordinanza n. 19144/2021
Circa i rapporti familiari: in mancanza di convivenza fra i familiari, non opera una presunzione di onerosità. Di conseguenza, l’interessato deve provare rigorosamente tutti gli elementi costitutivi del rapporto subordinato.
Sentenza n. 16501/2013
La Cassazione – Sezione Lavoro – ha confermato che, anche quando un organo dell’INPS ha già riconosciuto un diritto in via amministrativa, l’Istituto può successivamente agire in giudizio per disconoscere il rapporto. In tal situazione, l’onere della prova resta a carico del lavoratore.
Sentenza n. 2327/2016
In un caso riguardante un socio‑amministratore di una s.r.l. iscritto come lavoratore subordinato, la Cassazione ha confermato che, in caso di disconoscimento da parte dell’INPS, la posizione contributiva dell’interessato decade: egli non può invocare un affidamento incolpevole dell’ente, e l’INVALIDITÀ della contribuzione comporta trabocchetti giudiziali (assorbita la responsabilità dell’ente).
Analisi comparativa
| Pronuncia | Anno | Principio chiave |
|---|---|---|
| Ordinanza n. 809 | 2021 | Autotutela legittima, onere probatorio a carico dell’interessato |
| Sentenze n. 12001, 2739 | 2016–2018 | Iscrizione nei registri agricoli non idonea se l’INPS disconosce il rapporto |
| Ordinanza n. 19144 | 2021 | In caso di famiglia non convivente, occorre prova rigorosa dell’onerosità |
| Sentenza n. 16501 | 2013 | Anche un accertamento amministrativo favorevole non vincola l’INPS |
| Sentenza n. 2327 | 2016 | Niente responsabilità dell’INPS per affidamento illegittimo in caso di disconoscimento |
Tali precedenti creano una solida base giurisprudenziale, consolidando il principio per cui l’INPS può esercitare l’autotutela anche su rapporti formalmente accertati e, qualora decida di disconoscerli, l’onere della prova grava sempre sull’interessato, e non sull’ente pubblico.
Conclusione
L’Ordinanza n. 23919/2025 costituisce un significativo richiamo al principio secondo cui l’INPS può esercitare il potere di autotutela – anche con effetti retroattivi – qualora ritenga che un rapporto di lavoro subordinato, attestato nei suoi atti, non sia stato correttamente qualificato alla luce della legge. Ne deriva che spetta all’interessato dimostrare, in modo rigoroso, l’esistenza del rapporto, soprattutto quando manchino elementi oggettivi come la convivenza o le prove di pagamento effettivo.