La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 41591 depositata il 13 settembre 2017 intervenendo in tema di tutela del lavoro minorile ha affermato che ai sensi dell’art. 2 della legge n. 977/1967, le norme relative alla tutela del lavoro minorile non si applicano agli adolescenti addetti a prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole o pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.
La vicenda ha riguardato la socia accomandataria di una sas titolare di un esercizio commerciale presso cui lavorava saltuariamente come cameriera la figlia di 16 anni senza che ella avesse frequentato il periodo minimo di istruzione obbligatoria. A seguito di controllo l’amministratrice veniva denunciate per violazione delle norme sulla tutela del lavoro minorile insieme ai genitori.
Il Tribunale condannava i tre imputati per i reati loro ascritti in particolare il datore di lavoro per aver ammesso al lavoro il minore senza che questi avesse frequentato il periodo minimo di istruzione obbligatoria ed i genitori per averne consentito l’avvio al lavoro in tale condizione.
Avverso la sentenza del Tribunale gli imputati proponevano ricorso alla Corte di Appello che con ordinanza trasmise gli atti in Cassazione in quanto la pronuncia di primo grado, avendo condannato gli imputati alla sola pena dell’ammenda, doveva ritenersi inappellabile, deve però essere convertita in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen..
Gli Ermellini dopo aver ritenuto non fondati i primi due motivi, accolgono il terzo motivo secondo cui era ravvisabile un silenzio motivazionale sulla circostanza che la società che gestiva l’esercizio in cui era stato impiegato il minore fosse un’impresa a conduzione familiare, alla quale non era applicabile il divieto di ammissione al lavoro di soggetti minorenni – ha affermato che le norme della legge n. 977 del 1967, comprese quelle penali contestate nel giudizio in questione, non si applicano con riferimento al caso degli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti, per quanto qui di interesse, le “prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare”.
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