permesso di soggiornoCon la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del  D.Lgs. n. 203/2016 è stata recepita la Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Il D.Lgs. contiene significative modifiche alla disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero previste dal D.Lgs. n. 286/1998. In particolare, prevede anche specifiche condizioni di rilascio e revoca del nulla osta e dei permessi di soggiorno per i cittadini extracomunitari da impiegare nei settori “agricoli e turistico-alberghiero”.

Il Ministero del Lavoro, a seguito della nuova normativa, è intervenuto con la Circolare n. 37/2016 fornendo alcune istruzioni operative.

Il  Ministero del Lavoro con la circolare n. 37/2016 chiarisce che ai fini della presente circolare si fa riferimento alle attività soggette al ritmo delle stagioni limitatamente ai settori occupazionali “agricolo” e “turistico alberghiero”. Tali attività sono quelle individuate nel D.P.R. 1525/1963, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015, nonché dai contratti collettivi che disciplinano tali settori.

Questi ultimi sono individuati nei contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (in attuazione dell’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015).

Qualora il datore di lavoro fornisca al lavoratore la sistemazione alloggiativa, lo stesso dovrà dichiarare allo sportello unico per l’immigrazione che il canone di locazione non supera il limite di 1/3 della retribuzione data al lavoratore e non sarà decurtato dalla stessa automaticamente.

Per il lavoratore straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti potrà essere rilasciato il nulla osta al lavoro pluriennale al fine di prestare lavoro stagionale e lo stesso riporterà l’indicazione del periodo di validità che sarà espresso solo in mesi (fino ad un massimo di 9) per ciascun anno. La collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro.

In merito alle ipotesi di conversione del Permesso di soggiorno da stagionale a tempo determinato/indeterminato, la conversione può avvenire, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Pertanto, con riferimento al settore agricolo, nel quale le prestazioni dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale (tale dato è ricavabile suddividendo per 12 mensilità il n. di 156 giornate annue individuate quale limite massimo di giorni al fine del calcolo del reddito medio convenzionale utilizzato per la quantificazione dei contributi previdenziali dei lavoratori agricoli e coltivatori diretti, così come previsto nella tabella D della L. 233/1990).

Infine nell’ipotesi in cui si è proceduto a revocare il nulla osta al lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro (comma 12) e in quelle di revoca del permesso di soggiorno (comma 13), viene prevista la liquidazione, a favore del lavoratore, di un’indennità (comma 14) la cui misura è rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo (ex art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015). Quella prevista al comma 14 non deve ritenersi una “sanzione” quanto piuttosto un risarcimento del danno dovuto al lavoratore che, per responsabilità esclusiva e diretta del proprio datore di lavoro, si è visto revocare il nulla-osta (rapporto non necessariamente ancora instaurato) o il permesso di soggiorno stagionale, con l’immediata conseguenza del venir meno tanto del rapporto di lavoro che della legittimità di presenza sul territorio nazionale. La commisurazione dell’entità dell’indennità dovuta è determinata sulla base della durata che avrebbe avuto il rapporto se regolarmente portato a termine e, per il settore agricolo, corrispondente alla retribuzione delle giornate indicate nel modello UNILAV, ovvero, alle giornate lavorative di calendario. Il lavoratore stagionale potrà rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria per il riconoscimento di tale indennità.

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