La Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 21108 depositata il 16 settembre 2013 interviene in materia di ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari statuendo che “Non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell’interesse di minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito.”
Gli Ermellini hanno richiamato che la kafala è stata espressamente prevista come valida misura di protezione dei minori dall’articolo 20 della convenzione di New York sui diritti dei fanciullo, sottoscritta il 20 novembre 1989 e dagli articoli 3 e 33 della convenzione dell’Aia dei 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minore, sottoscritta dall’Italia, anche se non ancora ratificata e resa esecutiva.
I giudici di legittimità hanno respinto la tesi inerente contro l’ordine pubblico interno in quanto dalla kafalah non si vogliono far derivare effetti nel nostro ordinamento identici o analoghi a quelli dell’adozione. Nel rispetto della disciplina vigente nel paese di provenienza del minore affidato, il provvedimento di kafalah, anche dopo l’avvenuto ricongiungimento con il cittadino Italiano, infatti, non svolge altra funzione che quella di giustificare l’attività di cura materiale e affettiva del minore, con esclusione di ogni vincolo di natura parentale o anche di sola rappresentanza legale.
Inoltre i giudici del Collegio delle Sezione Unite proseguono indicando nelle motivazioni che “Peraltro, il controllo sull’idoneità degli affidatari effettuato dall’autorità giudiziaria del paese di provenienza del minore e la necessità della presa in carico o della convivenza in tale paese, richiesti (in alternativa alla necessità di assistenza per gravi ragione di salute) dall’art. 3, 2° comma lettera a) per consentire il ricongiungimento al cittadino italiano, rende anche in concreto difficile la stessa ipotizzabilità di intenti elusivi della disciplina dell’adozione internazionale da parte del cittadino affidatario che si trovi nelle condizioni richieste per ottenere il ricongiungimento”.
Pertanto i giudici della Corte Suprema a SS.UU. ha precisato che al minore extracomunitario affidato con provvedimento di kafalah al cittadino italiano non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale per ricongiungimento familiare. La particolare rilevanza della sentenza è data dal fatto che fosse cessata la materia del contendere abbiano deciso di procedere con la sentenza.
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