Il lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata) è disciplinato dal D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015. La normativa consente la stipula, la cui forma deve essere quella scritta ai fini della prova, del contratto a chiamata, che in base all’articolo 13 del citato decreto, può essere sia a tempo determinato che indeterminato attraverso cui un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, il quale può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nel contratto a chiamata non si applicano i limiti previsti per i contratti a tempo determinato.
Inoltre il comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che “Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con piu’ di 55 anni.”
Mentre in base al comma 3 del citato articolo viene statuisce che “In ogni caso, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente é ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.”
Oltre ai requisiti soggettivi, sopraindicati il datore di lavoro potrà stipulare il contratto a chiamata anche se il contratto collettivo applicato (nazionale, territoriale o anche aziendale, come definiti dall’art 51 del D.lgs. n.81/2015) contenga o meno la esplicita previsione di mansioni e profili compatibili con il lavoro intermittente.
Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 10/2016 ha affermato che al fine di individuare le attività a carattere discontinuo è possibile riferirsi alle attività elencate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Sul tema della possibilità dei contratti collettivi di disciplinare il lavoro a chiamata è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 1/2021 ha chiarito che sulla scorta dell’orientamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – alle parti sociali è affidata l’individuazione delle sole “esigenze”, non essendo loro riconosciuto il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato.
Gli accordi collettivi che hanno disciplinato il ricorso al lavoro intermittente sono di seguito indicati:
Settore | Data Sottoscrizione Accordo – Articolo | Profili individuati |
Industria Alimentare (Federdat) | 21.07.2016 – Art. 48 | DM Lavoro 2004 Lavoratori over 45 anni senza occupazione |
Centri Elaborazione Dati | 28.05.2012 – Art. 31 e 50 | 1) uscieri 2) inservienti 3) fattorini, abilitati alla guida di motocicli e/o autoveicoli |
Commercio (Confcommercio) | 07.12.2012 | Addetti al marketing operativo |
Studi Professionali (Federdat) | 30.11.2016 – art. 49 |
|
Turismo (Confazienda) | 02.08.2012 – art. 73 |
|
Vigilanza (Federsicurezza) | 16.01.2013 – art. 24 | Per periodi predeterminati, vale a dire:
|
Illegittimo utilizzo del lavoro intermittente
L’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2015 statuisce che è vietato il ricorso al lavoro intermittente è quindi illegittimo:
- Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- Presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferiscono il contratto di lavoro intermittente, oppure se sono operanti una sospensione del lavoro o sia in atto la CIG per i lavoratori adibiti alle stesse mansioni
- Per i datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ex art 28 D.lgs. n.81/2015
La Corte Suprema ha ribadito che qualora, in violazione dell’art. 14, il datore di lavoro sottoscriva un contratto di lavoro intermittente, per effetto dell’art.1419 del c.c., il rapporto sarà automaticamente convertito nella formazione tipica di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (Sentenza dell’8 marzo 2012, n. 5241).
Il contratto di lavoro, gli adempimenti,
L’articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022, prevede gli elementi necessari alla stesura del contratto di lavoro intermittente:
a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell’articolo 13;
b) il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l’indicazione dell’ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro é legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore é tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.
Limiti nel lavoro intermittente
La normativa che disciplina il lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata) prevede dei limite temporale di utilizzo del lavoro intermittente.
Infatti in base al comma 3 dell’art. 13 il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”.
Il Ministero del lavoro, con la Circolare n. 35/2013, ha chiarito che, il calcolo ai fini del raggiungimento dei 3 anni, il conteggio complessivo delle prestazioni di lavoro intermittente dovrà essere effettuato, per ogni lavoratore, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione.
COMUNICAZIONE UNILAV – COMUNICAZIONE PREVENTIVA – COMUNICAZIONE ANNUALE AI SINDACATI
L’instaurazione del rapporto di lavoro è soggetto all’obbligo della comunicazione Unilav (di cui all’art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, come regolamentata dal Decreto Interministeriale del 30 Ottobre 2007).
Inoltre il datore di lavoro è obbligato, sulla base dell’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015, anche alla comunicazione prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. La comunicazione deve essere trasmessa prima dell’inizio effettivo della prestazione, con possibilità di essere modificata o, ancora, annullata entro 48 nel caso in cui il lavoratore non si presenti.
Le modalità operative per eseguire tale comunicazione sono state definite dal Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 e dalla Circolare MLPS n. 27/2013.
Per cui tutte le volte che il datore di lavoro chiama il lavoratore, deve darne preventiva comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro inviando un modulo specifico con i dati dell’azienda stessa, del lavoratore e indicando precisamente la data di inizio e di termine del lavoro. Il modello si chiama UNIIntermittenti.
L’azienda può inviare il modulo tramite uno di questi metodi:
- a messo del Portale Servizi lavoro, per il cui utilizzo occorre che l’azienda si registri;
- attraverso l’applicazione mobile Lavoro Intermittente, l’app è disponibile al download sia per Android che per iOS;
- a mezzo invia tramite email adintermittenti@pec.lavoro.gov.it; tale procedura prevede la compilazione del modulo UNIIntermittenti. L’invio può essere effettuato utilizzando sia una email ordinaria che una pec. Non è necessaria la PEC, va benissimo una email ordinaria. L’indirizzo a cui inviare il modello compilato è il seguente:
Per le prestazioni da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione è possibile, per le sole aziende registrate al Portale Clic Lavoro e abilitate all’utilizzo del lavoro intermittente, l’invio tramite SMS.
L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. Il numero al quale inviare la comunicazione è 339 9942256.
La Circolare MLPS del 12 febbraio 2020 fornisce, inoltre, alcuni chiarimenti sulle modalità di comunicazione con riferimento ai lavoratori dello spettacolo.
Per accedere all’applicativo informatico per la comunicazione del lavoro intermittente vai su Servizi Lavoro.
Infine il datore di lavoro è tenuto a informare ogni anno le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, se presente, la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Retribuzione, indennità disponibilità, straordinari
In base all’articolo al comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2015 é previsto che per i periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16.
L’articolo 16 del D.Lgs. regola l’indennità di disponibilità statuendo che la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, viene determinata dai contratti collettivi e non può essere inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre viene stabilito, dal legislatore, che la suddetta indennità va esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
L’indennità di disponibilità deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
In caso di rifiuto ingiustificato del lavoratore di rispondere alla chiamata è possibile procedere al licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto (comma 5 dell’art. 16).
Per quanto concerne il trattamento economico per il lavoro straordinario, il Ministero del lavoro con l’interpello lavoro n. 6 del 24 ottobre 2018 ha precisato che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, punto a) del citato d.lgs. n. 66, “è orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Tale disciplina, si applica a tutte le forme di lavoro subordinato fatte salve le esclusioni espressamente contemplate agli articoli 2 e 16 del medesimo decreto”. Pertanto, alla luce dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2015 che dispone che al lavoratore intermittente non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, anche al lavoro intermittente la maggiorazione per lavoro straordinario. Per cui anche per le attività lavorative svolte di domenica o nei giorni festivi compete la relativa maggiorazione economica.
Malattia
Al lavoratore con contratto a chiamata ha diritto di percepire l’indennità di malattia. Inoltre, ai sensi dell’art. 16 comma 5, il lavoratore in caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e’ tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento, durante il quale non matura il diritto all’indennità di disponibilità. Ove non provveda all’adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il diritto all’indennità per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale.
Si può procedere alla consultazione delle FAQ sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 novembre 2022, n. 34314 - Il contratto di lavoro intermittente è regolato dalla contrattazione collettiva la individuazione delle "esigenze" per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22162 - In tema di indennità di mobilità, l'art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all'art. 73 r.d.l.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22154 - In tema di indennità di mobilità, l’art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all’art. 73 r.d.l.…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 28 giugno 2018, n. C-57/17 - Secondo la normativa nazionale applicabile, certe indennità legali dovute per scioglimento del contratto di lavoro per volontà del lavoratore, al pari delle indennità dovute per licenziamento per…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 10387 depositata il 31 marzo 2022 - Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in…
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Lettera circolare 12 febbraio 2020, n. 1311 - Comunicazione lavoro intermittente riguardante i lavoratori dello spettacolo - adempimenti
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…