Si ricorda che in ottemperanza al comma 1° dell’art. 23 della Legge n. 81 22 maggio 2017 (come modificato dall’art. 41 bis del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, c.d. Decreto Semplificazioni, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122), i datori di lavoro sono obbligati a comunicare telematicamente dal 1° settembre 2022 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022 e relativi Allegati aventi ad oggetto il modello di “Comunicazione Accordo di Lavoro agile (Articolo 23, comma 1, della L. n. 81/2017)” e le “Regole di compilazione della comunicazione dell’accordo per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “Lavoro Agile”. La comunicazione telematica dovrà avvenire, alternativamente, mediante:
- l’applicativo disponibile, tramite autenticazione SPID e CIE, sul portale Servizi Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome ) ,
- mediante i servizi telematici API REST di invio delle comunicazioni.
Il lavoro agile o smart working costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato introdotta al fine di incrementare la competitività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e non una nuova tipologia di rapporto di lavoro.
Infatti la stessa legge n. 81 del 22 maggio 2017, come modificata dal D.L. n. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con modificazione dalla legge n. 122/2022, nel comma 1 dell’art. 18 ha definito il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che viene definita attraverso accordo tra le parti, anche mediante forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Ai sensi dell”ultimo periodo del comma 1 dell’art. 18 della legge n. 81/2017 nel lavoro agile o smart working l’attività lavorativa è svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Al successivo comma 2 dell’art. 18 della legge n. 81/2017 viene statuito che il “.. datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.”
Inoltre, anche alla luce della circolare INAIL n. 48/2017, va applicata ai lavoratori in smart working la tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche per le prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l’abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività. Infatti nella circolare INAIL richiamata viene precisato che ” lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4, n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. …”
Con il comma 3 dell’articolo 18 della legge cit. è previsto che le disposizioni sullo smart working si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
Requisiti e contenuto dell’accordo
L’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81 definisce i contenuti essenziali dell’accordo individuale, stipulato per iscritto, relativo alla modalità di lavoro agile, ovvero:
- disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali anche con riguardo a come è esercitato il potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
- durata (l’accordo può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato);
- preavviso in caso di recesso (per gli accordi a tempo indeterminato il recesso è attivabile con un preavviso di almeno 30 giorni, mentre, nel caso dei lavoratori disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni);
- tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
In merito alle modalità per l’esercizio del potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro, l’articolo 21 della legge 22 maggio 2017, n. 81 prevede che:
“1. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. L’accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.”
In merito al contenuto dell’accordo individuale di smart working il 7 dicembre 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto l’accordo con le Parti sociali riguardante il “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato.
Il comma 3-bis dell’articolo 18 della legge n. 81/2017 prevede l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti, in ogni caso, a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La medesima priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità o che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non puo’ essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo e’ da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla
Invio telematico
La procedura per assolvere all’obbligo di inviare telematicamente al Ministero i dati dell’accordo individuale ai sensi dell’articolo 23 comma 1 della legge n. 81/2017 sono state stabilite con il D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 – ed i relativi Allegati.
La nuova normativa non prevede più di allegare l’accordo individuale di smart working sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratore (il quale comunque deve essere conservato dal datore di lavoro ai fini della prova e della regolarità amministrativa per 5 anni dalla sottoscrizione), ma trasmettere al Ministero le informazioni individuate nel Decreto stesso e negli Allegati che ne formano parte integrante.
Per poter adempiere a tale adempimenti a partire dal 1° settembre è disponibile per tutti i datori di lavoro pubblici e privati l’apposito applicativo sul portale “Servizi Lavoro”, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.
Per accedere alla procedura telematica di comunicazione dello smart working, vai su https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
Il suddetto termine decorre solo per i nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (incluse proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già eseguite secondo le modalità della disciplina previgente (art. 1, comma terzo, D.M. n. 149 del 22 agosto 2022).
Il termine entro cui assolvere a tale obbligo è stabilito in cinque giorni dall’inizio della prestazione in modalità agile.
E’ previsto anche il servizio REST (utilizzato per la trasmissione massiva di periodi di smart working). Tale modalità è alternativa rispetto all’applicativo informatico.
L‘obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
Sanzioni
La mancata comunicazione dei dati richiesti secondo le modalità previste dal decreto ministeriale, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 19, comma terzo, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (espressamente richiamato dall’art. 23, comma primo, L. n. 81/2017).
Articolo 23 della legge n. 81/2017: le cose da ricordare
• Comunicazione obbligatoria dell’accordo di lavoro agile o della sua modificazione al centro per l’impiego
• Applicabilità di sanzione amministrativa pecuniaria in caso di omessa comunicazione
• Estensione della copertura assicurativa alle prestazioni di lavoro agile rese all’esterno della sede aziendale
• Incertezza circa il regime di imputazione alle aziende dell’infortunio e della malattia professionale cagionati dall’attività extra-aziendale
• Infortunio in itinere indennizzabile nei limiti dell’art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965: ammesso utilizzo del mezzo privato, purché necessitato, ma non deviazioni indipendenti dal lavoro
• Condizioni ulteriori: la scelta del luogo della prestazione deve essere dettata da esigenze della prestazione o della conciliazione vita lavoro e deve rispondere a criteri di ragionevolezza
• Criticità del parametro della ragionevolezza: incertezza definitoria e grande discrezionalità rimessa all’Inail; si può ovviare elencando
nell’accordo individuale i luoghi per la prestazione esterna
• Incertezza applicativa circa gli infortuni in itinere tra luoghi esterni della prestazione o tra questi e il locale aziendale dove si svolga
un’altra parte della prestazione
Accordo individuale per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile ad integrazione e modifica del contratto di lavoro in essere ex l. n. 81/2017
……… [Datore di lavoro], in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra
………, nato/a a ……… (PROVINCIA), il …/…/…, con sede legale in
……… (PROVINCIA), via ………, n. …, CAP ………, C.F. e partita IVA ……… (Datore di lavoro)
E
……… [Lavoratore], nato/a a ……… (PROVINCIA), il …/…/…, residen- te in ……… (PROVINCIA), via ………, n. …, CAP ………, C.F. ……… (Lavoratore)
CONVENGONO
- PREMESSE E FINALITÀ
- Le Parti intendono avvalersi del c.d. “lavoro agile”, come disciplinato dal presente accordo e dalla disciplina legale e contrattuale applicabile, per perseguire una pluralità di obiettivi riconducibili essenzialmente ad istanze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche in una prospettiva di incre- mento della produttività.
- In tale prospettiva di miglioramento del benessere del lavoratore e della produttività aziendale, le Parti concordano l’adozione di una nuova forma di flessibilità della prestazione lavorativa ……… ? [si può optare per il riferimento esplicito al telelavoro, introducendo ad es.: «diversa dal telelavoro», fermo restando che la mera enunciazione formale della “diversità” non ha alcun rilievo se smentita, nei fatti, dalla concreta esecuzione di modalità di lavoro che rientrano nella (ampia) nozione di “te- lelavoro”] secondo il regolamento negoziale definito dal presente accordo ? [laddove in vigore un accordo collettivo: «e nel rispetto della disciplina contenuta nell’accordo aziendale sottoscritto dall’Azienda e dalle rappresentanze sindacali in data …»; se previsto dal contratto collettivo applicabile: «e dell’art. … del CCNL»] (1).
- Sebbene la disciplina legale non presupponga la presenza di accordi collettivi, le speri- mentazioni vengono sovente introdotte attraverso accordi stipulati a livello aziendale o di
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Clausola integrativa
- In particolare il Lavoratore ha manifestato all’Azienda la volontà di beneficiare di alcune giornate di prestazione in modalità di lavoro agile in relazione ad esigenze personali/di natura familiare e segnatamente ……… ? [completare con l’indicazione delle concrete esigenze manifestate].
- L’Azienda, convinta nel perseguire l’obiettivo di costruire un ambiente di lavo- ro caratterizzato da reciproca fiducia e lealtà, da dialogo e ascolto, da responsabiliz- zazione e autonomia dei dipendenti, ritiene che sia conforme ai propri interessi, anche di produttività, rispondere positivamente alla richiesta del Lavoratore (2).
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- DEFINIZIONE
- Ai fini del presente accordo, per “lavoro agile” si intende non un nuovo tipo di contratto di lavoro bensì una peculiare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa occasionale, e in ogni caso non continuativa o regola- re, consistente nello svolgimento di parte dell’attività lavorativa in un luogo diverso dalla sede di appartenenza, da flessibilità oraria nel rispetto della du- rata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivante dalla legge e dalla contrattazione collettiva e dal possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa (3).
gruppo. Inoltre, sempre più spesso anche la contrattazione collettiva di livello nazionale introduce discipline relative a questa modalità di lavoro. Laddove sia presente una disciplina collettiva sarà sempre opportuno fare riferimento a quanto ivi specificato.
- Si può eventualmente fare riferimento anche ad interessi diversi ed ulteriori da parte dell’azienda, quali riorganizzazioni e riduzione dei costi aziendali.
- Si tratta di una definizione ricalcata sulla disciplina contenuta all’art. 18, l. n. 81/2017. Resta in ogni caso opportuno verificare eventuali discipline collettive che potrebbero porre alcune specificazioni alla definizione, come per esempio la previsione esplicita dell’utilizzo delle strumentazioni tecnologiche (non solo possibile, come previsto dalla legge).
- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Ipotesi 1
- L’individuazione delle giornate lavorative durante le quali la prestazione sarà esperita fuori dalla sede di lavoro avverrà previa autorizzazione da parte del Responsabile/Supervisore ? e a fronte di programmazione settimana- le/bisettimanale/ mensile ? da concordarsi con lo stesso, salvo casi urgen- ti, con almeno … giorni/settimane ? di anticipo rispetto alla settimana di inizio del periodo programmato.
- La durata e la collocazione delle prestazioni rese in luogo diverso dalla sede di lavoro all’interno del periodo programmato ai sensi del comma 1 sono determinate in conformità alle esigenze aziendali e nel rispetto del li- mite massimo di … giorni/ore ? nell’arco di … mese/settimana ? (5).
- L’Azienda si riserva il diritto, in caso di motivate esigenze lavorative e/o produttive, di procedere a modifiche della programmazione, che verranno comunicate con un preavviso di … ore/giorni ?.
- L’adozione di questa modalità di svolgimento della prestazione potrebbe, a seconda delle interpretazioni, avere ripercussioni sulla disciplina applicabile in materia di salute e sicurez- za, come si specifica oltre.
- Come si è anticipato nella parte II, a commento degli 18 e 19, allo stato attuale mol- ti accordi prevedono la non prevalenza della prestazione resa fuori sede, con l’obiettivo di porsi in discontinuità con le nozioni di regolarità e continuatività proprie della disciplina legale e contrattuale del telelavoro e del lavoro a distanza tramite tecnologie.
Ipotesi 2
- La prestazione sarà resa in luogo diverso dalla sede di lavoro per un to- tale di … ore/giorni ? nell’arco di … mese/settimana ? secondo il calen- dario predefinito allegato al presente accordo, che potrà, comunque, essere oggetto di revisione nel corso di validità dello stesso.
- L’Azienda si riserva il diritto, in caso di motivate esigenze organizzative e/o produttive, di apportare modifiche al calendario, che verranno comuni- cate con un preavviso di … ore/giorni ?.
Ipotesi 3
3.1. Configurando la prestazione in luogo diverso dalla sede di lavoro una alternativa occasionale e motivata alla prestazione in sede, il lavoratore potrà usufruire di tale modalità lavorativa a fronte di richiesta motivata presentata al Responsabile/ Supervisore con almeno … giorni/ore ? di preavviso ri- spetto alla data prevista per lo svolgimento della prestazione e previa auto- rizzazione da parte dello stesso.
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Clausola integrativa
3.x. Resta inteso che la prestazione in modalità di lavoro agile potrà essere effettua- ta solo per giornate intere.
- Adottando questa modalità di svolgimento della prestazione svolta in lavoro agile si va tuttavia incontro ad alcune criticità di grande rilievo, soprattutto per quanto concerne gli aspetti di salute e sicurezza, ai quali si rinvia.
* * * * *
Clausola alternativa
3.x. La prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile potrà essere prestata per giornate intere o anche in forma frazionata [es. metà giornata], laddove ciò sia con- forme all’organizzazione del lavoro aziendale.
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Clausola integrativa
3.x. L’Azienda si riserva di richiamare in sede il Lavoratore al sopraggiungere di esigenze organizzative e/o produttive urgenti ed impreviste.
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- ORARIO DI LAVORO E DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE (7)
- Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile non comporta la variazione dell’orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale, ferme restando le caratteristiche di flessibilità even- tualmente in essere.
- Restano, quindi, confermati i tempi di riposo in essere per le prestazioni rese presso la sede aziendale, in adempimento e nel rispetto delle discipline contrattuali e legali applicabili.
- Benché secondo una interpretazione si potrebbe leggere la disciplina legale come dero- gatoria della normativa di cui al d.lgs. n. 66/2003, l’opzione ermeneutica che si è preferito seguire nel redigere il presente accordo ritiene preferibile, a scopo cautelativo, il rispetto della disciplina in materia di riposi.
Parte III – Lavoro agile: schema di accordo
* * * * * Clausole alternative
Ipotesi 1
- L’attività lavorativa in modalità di lavoro agile sarà effettuata, di massima, in correlazione temporale con l’orario normalmente praticato nella struttura di affe- renza, ferme restando le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere.
- Restano, quindi, confermati i tempi di riposo in essere per le prestazioni rese presso la sede aziendale, in adempimento e nel rispetto delle discipline contrattuali e legali applicabili.
Ipotesi 2
- L’attività lavorativa in modalità di lavoro agile potrà, previa richiesta approvata dal Responsabile, essere svolta anche in orari diversamente distribuiti nell’arco del- la giornata, fermo restando il rispetto dell’orario massimo giornaliero e settimanale applicato e dei tempi di riposo. A questi fini si specifica che la prestazione lavorati- va dovrà essere svolta nella fascia oraria individuata tra le ore … e le ore … (8) ? [eventualmente è possibile individuare una fascia di reperibilità minima del lavoratore: «e, comun- que nel rispetto, della fascia di reperibilità prevista tra le ore … e le ore …»].
Ipotesi 3
- La collocazione oraria della prestazione in modalità di lavoro agile potrà essere decisa in autonomia dal Lavoratore nell’ambito della fascia oraria individuata tra le ore … e le ore … ?, fermo restando il rispetto dell’orario massimo giornaliero e settimanale applicato ? [eventualmente è possibile individuare una fascia di reperibilità: «e della fascia di reperibilità prevista tra le ore … e le ore …»].
* * * * *
- L’Azienda si impegna ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle stru- mentazioni tecnologiche di lavoro e a questo fine prevede … ? [indicare le modalità attraverso le quali si prevede di garantire la disconnessione] (9).
- L’individuazione di una fascia oraria di collocazione della prestazione lavorativa può consentire al datore di lavoro di garantire la conformità alla disciplina in materia di riposi di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 66/2003.
- Il legislatore non specifica quali siano le modalità per assicurare la disconnessione dei lavoratori, dal momento che le stesse dovranno essere specificamente approntate in base al
Clausola integrativa
4.x. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario non è di norma autoriz- zato nell’ambito dell’attività lavorativa svolta in modalità di lavoro agile. Prestazioni di lavoro straordinario potranno essere effettuate in via eccezionale, previa richie- sta motivata e autorizzazione da parte del Responsabile/Supervisore.
* * * * *
- LUOGO DI LAVORO
- Ferma restando l’assegnazione del Lavoratore alla sede del Datore di lavoro sita in ………, via ………, n. …, CAP ……… ?, la prestazione ef- fettuata fuori dalla sede di lavoro potrà essere svolta in luoghi idonei ai sensi della normativa di salute e sicurezza e in ragione delle esigenze di riservatez- za dei dati trattati, selezionati dal Lavoratore nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento aziendale/contratto aziendale applicato/nel ri- spetto delle indicazioni ricevute nell’ambito delle attività formati- ve/informative sulla sicurezza/tra quelli di seguito indicati ……… ? [in quest’ultimo caso, si dovrà inserire una lista di luoghi].
- Il Datore di lavoro può, anche su richiesta del Lavoratore, eseguire ispezioni presso i luoghi adibiti allo svolgimento della prestazione esterna, previo consenso del Lavoratore stesso qualora si tratti del suo domicilio.
- STRUMENTI DI LAVORO
- L’attrezzatura utilizzata per l’adempimento della prestazione in modalità di lavoro agile, ulteriore a quella già in dotazione, sarà fornita dall’Azienda che ne garantisce la conformità alle disposizioni vigenti in materia di salute e
modello di lavoro agile implementato e alle caratteristiche dell’azienda. Sarà, quindi, in capo all’azienda, preferibilmente in raccordo con le rappresentanze sindacali, l’individuazione delle misure tecniche e organizzative che meglio rispondano al modello organizzativo e produttivo. A titolo esemplificativo, si specifica che l’esperienza estera ha visto esplicitarsi tale diritto in diverse modalità, dalla chiusura dei server aziendali dopo un certo orario, alla predisposizione di policy d’uso degli strumenti tecnologici.
Parte III – Lavoro agile: schema di accordo
sicurezza. In particolare saranno forniti al Lavoratore: … ? [indicare la strumentazione fornita] (10).
- Il Lavoratore dovrà utilizzare la strumentazione fornita nel rispetto della disciplina legale e contrattuale applicabile ? [eventualmente: «nonché del regola- mento aziendale vigente e dello specifico disciplinare d’uso, allegato al presente accordo»] (11).
- Eventuali impedimenti tecnici all’adempimento della prestazione lavora- tiva (quali malfunzionamenti degli apparecchi o mancanza di connessione) dovranno essere prontamente comunicati al Responsabile/Supervisore, il quale potrà richiedere il rientro presso la sede di appartenenza per la residua parte della giornata lavorativa.
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Clausola alternativa
6.1. Per l’adempimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile il Lavoratore utilizzerà le seguenti attrezzature tecniche di sua proprietà ……… ?, delle quali garantirà altresì la conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza, così come specificata nell’ambito delle attività formative/informative in materia (12).
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- POTERE DIRETTIVO, DI CONTROLLO E DISCIPLINARE
- Può essere utile specificare l’utilizzabilità della propria rete internet personale o l’eventuale fornitura di una chiavetta internet aziendale per assicurare la connessione necessaria per l’adempimento della prestazione.
- Si possono eventualmente introdurre discipline specifiche per l’uso degli strumenti fuo- ri azienda, laddove non previste da regolamenti aziendali vigenti (es. uso esclusivo da parte del dipendente).
- Occorre tener presente che l’inserimento di tale clausola comporterebbe un ampliamen- to degli obblighi del lavoratore, il quale, oltre a fornire la prestazione lavorativa, sarebbe chiamato ad avere il possesso di uno strumento tecnologico di cui garantisce la conformità alla disciplina in materia di salute e sicurezza.
- La modalità di lavoro agile non incide sul potere direttivo del Datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con rife- rimento alla prestazione resa presso i locali aziendali [alternativamente: «che, rispetto alle consuete forme di esercizio applicate con riferimento alla prestazione resa pres- so i locali aziendali, prevede le seguenti peculiarità dovute alle particolari modalità della prestazione: ……… ?»].
- Non sussistendo esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale tali da rendere necessaria l’installazione di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distan- za dell’attività dei lavoratori [eventualmente: «ulteriori rispetto a quelli già utilizzati e per i quali il Lavoratore ha già ricevuto la necessaria informativa»], il potere di con- trollo sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali si espliciterà, di massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti, fatto salvo l’utilizzo dei dati provenienti dagli strumenti utilizzati dal Lavoratore per rendere la pre- stazione lavorativa, ivi comprese le applicazioni informatiche, nel rispetto della disciplina di cui all’art. 4 Stat. lav. e del d.lgs. n. 196/2003, e secondo quanto previsto nella specifica informativa relativa alle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, che a tale fine si allega.
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Clausola alternativa
7.2. In ragione delle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa effettuata al di fuori dei locali aziendali, l’Azienda ritiene di dover installare ………
?, strumento necessario per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, così come specificato nell’accordo raggiunto con le rappresentanze sindacali/nell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. L’Azienda si riserva di utilizzare i dati provenienti da tale strumento così come di quelli provenienti dagli strumenti utilizzati dal Lavora- tore per rendere la prestazione lavorativa, ivi comprese le applicazioni informati-
Parte III – Lavoro agile: schema di accordo
che, nel rispetto della disciplina di cui all’art. 4 Stat. lav. e del d.lgs. n. 196/2003, e secondo quanto previsto nella specifica informativa relativa alle modalità d’uso de- gli strumenti e di effettuazione dei controlli, che a tale fine si allega.
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7.3. Le Parti si danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente, le seguenti condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, così come individuate nel regolamento disciplinare allegato, che rappresenta estratto del codice re- golarmente affisso all’interno dei locali aziendali: ……… ?
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Clausola integrativa
- DIRITTO ALL’APPRENDIMENTO PERMANENTE E CERTIFICAZIO- NE DELLE COMPETENZE
x.x. Al Lavoratore è riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente, in moda- lità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze, che avverrà secondo le seguenti modalità ……… ?
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- RISERVATEZZA, PRIVACY E SECURITY
- Il Lavoratore è tenuto a garantire la riservatezza dei dati e delle infor- mazioni aziendali o di terzi di cui proceda al trattamento, adottando ogni provvedimento idoneo in considerazione dello svolgimento della prestazio- ne al di fuori dei locali aziendali ? [eventualmente: «in conformità ai regolamenti aziendali applicati in azienda e/o del Regolamento sulla privacy nella prestazione di la- voro agile allegato al presente accordo e/o della informativa fornita»].
- SALUTE E SICUREZZA
9.1 L’adesione al lavoro agile è subordinata alla partecipazione del Lavorato- re a specifiche attività di formazione/informazione in materia di salute e si- curezza sul lavoro con riferimento tanto agli aspetti relativi all’ambiente di lavoro quanto ai rischi connessi all’utilizzo di videoterminali. Il Lavoratore dichiara di aver partecipato a tali attività formative/informative e di avere consapevolezza dei contenuti trattati.
9.2. Il Datore di lavoro si impegna a rispettare la vigente normativa di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto compa- tibile con le modalità di lavoro agile di cui al presente accordo. Il Lavoratore si impegna a rendere note eventuali situazioni anomale che dovesse riscon- trare in occasione dell’attività lavorativa, anche con riferimento a quella svolta all’esterno della sede aziendale.
9.3. Il Lavoratore si impegna a rispettare tanto le vigenti disposizioni di leg- ge quanto le prescrizioni impartite dal Datore di lavoro o ricevute in sede di formazione [che si tratti di una formazione ulteriore, specificamente rivolta alla preven- zione dei rischi connessi allo svolgimento della prestazione all’esterno della sede aziendale, o che detta formazione sia quella apprestata ai sensi del d.lgs. n. 81/2008] o indicate nell’informativa scritta di salute e sicurezza sia nell’esecuzione della presta- zione all’esterno della sede aziendale, che nell’individuazione dei luoghi presso i quali renderla [quest’ultima specificazione relativa all’individuazione dei luo- ghi esterni all’azienda non va inserita qualora si sia proceduto a stilare una lista di luo- ghi all’art. 5, comma 1, del presente contratto].
- DURATA DELL’ACCORDO E RECESSO
- Il presente accordo integra e modifica quanto previsto nel contratto di lavoro intercorrente tra le parti, a decorrere dal … ? [laddove si concluda un accordo a tempo determinato: «e fino al … L’accordo potrà essere esteso o rinnovato a seguito della valutazione delle Parti di proseguire il rapporto di lavoro negli stessi termi- ni»].
- Entrambe le Parti potranno recedere dall’accordo decorsi … gior- ni/mesi dall’inizio della sua validità, … con preavviso di … giorni ? [laddove l’accordo sia a tempo indeterminato] (13) e senza preavviso fornendo un giustifica-
- L’art. 19, comma 2, prevede che «il recesso può avvenire con un preavviso non inferio- re a trenta giorni» salvo si sia in presenza di «lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68», nel qual caso il preavviso non può essere inferiore a novanta
Parte III – Lavoro agile: schema di accordo
to motivo [sia in caso di accordo a tempo determinato che indeterminato] … ? [laddo- ve presente: «individuato tra quelli di cui all’accordo aziendale/Regolamento aziendale vigente»].
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Clausola integrativa
- Le Parti si danno atto, a scopo meramente esemplificativo, che configurano ipotesi di giustificato motivo le modificazioni tali da richiedere una rivalutazione dell’opportunità e dell’interesse per le Parti di proseguire con il lavoro agile così come disciplinato dal presente accordo, e in particolare in caso di: trasferimen- to/assegnazione del lavoratore a una diversa unità organizzativa; variazione delle mansioni e/o dell’inquadramento; introduzione di disposizioni di legge o contrat- tuali che impattino su questa o analoga modalità di lavoro.
- Salve ulteriori ipotesi, costituisce, altresì, giustificato motivo di recesso dall’accordo di lavoro agile il venir meno del clima di fiducia e di lealtà, fondamen- to necessario della specifica modalità di lavoro, che a scopo esemplificativo, può riconnettersi ad un rilevante calo della produttività oppure a infrazioni connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, così come previste nel presente accordo.
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- NORMATIVA APPLICABILE
- Resta inteso che, salvo quanto espressamente disposto dal presente ac- cordo, il rapporto di lavoro è soggetto alle normative di legge e di contratto tempo per tempo vigenti nonché ai regolamenti aziendali applicati.
- ALLEGATI
- Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente ac- cordo e formano con esso pattuizione espressa.
………, ……… [luogo, giorno mese anno]
Il Lavoratore ……… [firma] Il Datore di lavoro ……… [firma]
Rappresentante legale di ……… [Azienda] ……… [firma]
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., vengono specificamente ac- cettate le disposizioni contenute al precedente art. 10, comma 2, del presente con- tratto.
………, ……… [luogo, giorno/mese/anno]
Il Lavoratore ……… [firma]
ALLEGATI
- Informativa relativa alle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazio- ne dei controlli
- Regolamento sulla privacy nella prestazione di lavoro agile
- [eventualmente Calendario delle prestazioni rese in modalità di lavoro agi- le]
- Codice disciplinare
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