L’alternativa per le aziende alla soppressione dei voucher lavoro (o buoni lavoro) può essere il lavor a chiamata (c.d. Job on call o lavoro intermittente), soprattutto in attesa delle disposizione operative da parte dell’INPS, occorrenti per utilizzare la nuova disciplina delle prestazioni occasionali introdotta dall’art. 54-bis del DL 50/2017 (PrestO).
Il lavoro intermittente o a chiamata, regolato dagli articoli 13 e seguenti del D.Lgs. n. 81 del 2015, è un contratto di lavoro subordinato cui conseguono vincoli contrattuali e un costo del lavoro più stringente di quello del lavoro accessorio.
Il contratto a chiamata, che va stipulato per iscritto a tempo indeterminato o a termine, prevede fasi di inattività del lavoratore in attesa della chiamata da parte del datore di lavoro (durante le quali non viene maturato alcun trattamento economico e normativo ad eccezione dell’indennità di disponibilità, se il lavoratore garantisce la propria disponibilità a rispondere alle chiamate), e fasi di effettivo svolgimento della prestazione, con il riconoscimento dei diritti tipici dei dipendenti.
Mediante questa tipologia di contratto di lavoro subordinato il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro in modo che quest’ultimo possa utilizzarne la prestazione lavorativa “su chiamata”, in modo discontinuo o intermittente, al ricorrere di determinate causali e nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina di riferimento.
Tutti i datori di lavoro, con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, possono ricorrere al contratto a chiamata o Job on call e che abbiano effettuato la valutazione dei rischi, al fine di far fronte ad esigenze specificamente individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento salvo:
- settore agricolo (fatte salve alcune eccezioni),
- nel settore dell’edilizia
- non acquistino la prestazione nell’ambito di un appalto di opere o servizi
Possono provvedere alla stipula dei contratti a chiamata le aziende, che in mancanza di altre disposizioni, dovranno far riferimento al DM 23 ottobre 2004, che ammette il lavoro intermittente per le tipologie di attività indicate nella tabella allegata al RD 2657/23.
Mentre l’azienda potrà in ogni caso ricorrere al lavoro intermittente (prescindendo dalle ipotesi oggettive di cui sopra), a condizione che il lavoratore abbia più di 55 anni o ne abbia meno di 24, fermo restando che le prestazioni devono essere svolte entro il 25° anno.
La durata del contratto a chiamata, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, è ammesso per ciascun lavoratore, con lo stesso datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari, limite legale che, se superato, dà luogo alla trasformazione del rapporto in rapporto a tempo pieno e indeterminato.
E’ vietato stipulare contratti a chiamata:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitino il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a un licenziamento collettivo o nelle quali sia in vigore la riduzione oraria in regime di CIG, riguardanti lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisca il contratto di lavoro intermittente;
- in mancanza della valutazione dei rischi.
Come sopra scritto il lavoro intermittente può rappresentare una alternativa al ricorso alle prestazioni occasionali – pur non essendo totalmente sostituibile ad esse – non soltanto in attesa delle istruzioni operative sul punto, ma anche successivamente all’intervento dell’INPS, soprattutto per i datori di lavoro esclusi dagli stringenti limiti previsti dall’art. 54-bis per il ricorso al contratto di prestazione occasionale o che abbiano già raggiunto i limiti economici e quantitativi ivi previsti.
Si ricorda che il datore di lavoro può ricorrere al contratto di prestazione occasionale che abbiano alle proprie dipendenze non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, che non rientrino nel settore agricolo (fatte salve alcune eccezioni), che non operino nel settore dell’edilizia e, ancora, che non acquistino la prestazione nell’ambito di un appalto di opere o servizi.
Infine nell’anno solare, fermo restando il limite delle 280 ore di lavoro l’utilizzatore delle prestazioni occasionali non potrà erogare compensi di importo complessivamente superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26741 depositata il 18 settembre 2023 - Nel giudizio instaurato nei confronti di pretesi eredi per il pagamento di debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 settembre 2021, n. 26267 - La collocazione della sanzione della retrocessione nella giusta dimensione di alternativa al licenziamento rende evidente come ogni effetto disagevole per il dipendente autoferrotranviere,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 agosto 2021, n. 23189 - In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 agosto 2021, n. 23331 - In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 agosto 2021, n. 23150 - In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi…
- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Comunicato stampa 06 dicembre 2019 - AGENZIA RISCOSSIONE: ULTIMA CHIAMATA PER ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO RATA ENTRO IL 9 DICEMBRE, CHI NON PAGA PERDE I BENEFICI
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…