Lavoro irregolare, l’irrogazione della sanzione pecuniaria non richiede l’onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14370 del 07 giugno 2013 interviene in materia di sanzione per lavoro irregolare statuendo che l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 3, co. 3, D.L.12/2002 (conv. in L. 73/2002) non richiede, da parte dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare, essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria. Nel verbale ispettivo viene dato conto unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al momento dell’accesso in azienda. Il documento, come precisato, non è finalizzato ad individuare la durata dell’illecito ai fini della sanzione amministrativa pecuniaria, essendo sufficiente il riscontro che la prestazione di lavoro sia stata eseguita da parte del soggetto non documentabile da scritture obbligatorie. Sul datore di lavoro incombe invece l’onere specifico di dimostrare l’effettiva durata della prestazione lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata ex lege, “per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione.
La vicenda ha avuto origine da una ispezione effettuata in cui è stata accertata, da parte degli ispettori di vigilanza dell’Inps, la presenza di un lavoratore irregolarmente occupato e non registrato nel libro matricola.
Avverso l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 3, co. 3, D.L.12/2002 (conv. in L. 73/2002) il contribuente propone ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglie le doglianze del ricorrente. Avversa la decisione dei giudici di prime cure l’Agenzia delle Entrate ricorre alla Commissione Tributaria Regionale che accoglie le motivazioni dell’Agenzia ma ridetermina la sanzione.
Il Contribuente ricorre alla Suprema Corte con due motivazioni, L’Agenzia propone controricorso.
Gli Ermellini, nel rigettare il ricorso del contribuente, nelle motivazioni della sentenza affermano che “L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in legge 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 36 bis del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare, essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
E, invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva durata della prestazione lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata “ex lege”, “per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione (Sez. 5, Sentenza n. 21778 del 20/10/2011).”
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