La Corte di cassazione con la sentenza n. 6697 depositata il 10 marzo 2020 intervenendo in tema validità dell’atto impositivo ai fini ICI ha ribadito che “L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia “quella del capo dell’ufficio titolare”, ma di altro funzionario “incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio”
La vicenda nasce dalla notifica, a due contribuenti, degli avvisi di accertamento per omesso versamento e omessa denuncia ICI per “un’ampia area fabbricabile all’interno del parco” in cui insisteva l’abitazione principale dei contribuenti, proprietari della quota di proprietà indivisa del 50%. Avverso tale atto impositivo i due contribuenti proponevano ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale eccependo la nullità degli avvisi di accertamento per carenza di potere di rappresentanza dell’ente locale impositore dei soggetti sottoscrittori, per difetto di motivazione, anche con riferimento alla impossibilità di verificare i conteggi per la determinazione della pretesa fiscale e l’eccessiva applicazione delle sanzioni. I giudici di prime cure accoglievano i ricorsi, annullando gli atti impositivi per carenza di potere del funzionario sottoscrittore. Il Comune impugnava la decisione della CTP proponendo ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accolsero le doglianze del Comune. I due contribuenti impugnarono la sentenza con ricorso in cassazione fondato su sei motivi.
Gli Ermellini accolgono il primo motivo e il quinto motivo di ricorso, e dichiarano assorbiti i restanti, cassano la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso intrecluttivo proposto dai contribuenti.
Per i giudici di legittimità la “sanzione legale della nullità dell’avviso di accertamento trova giustificazione nel fatto che gli avvisi di accertamento costituiscono la più ampia e complessa espressione del potere impositivo, ed incidono con particolare profondità nella realtà economica e sociale, sicchè la qualità professionale di chi emana l’atto costituisce una essenziale garanzia per il contribuente”
Infatti per la Suprema Corte “il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il dovere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio; infatti, la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, atto della P.A. a rilevanza esterna, da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità dall’art. 42, commi 1 e 3, dinanzi citato.
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