AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 agosto 2021, n. 575
Le cessioni dei dispositivi per il corretto allineamento dei denti denominati invisalign sono da assoggettare ad aliquota del 4% ai sensi del citato n. 30 della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante è un odontoiatra libero professionista e nell’ambito della propria attività intende acquistare dispositivi medici ortodontici, allineatori trasparenti, chiamati “invisalign”, utilizzati per il corretto allineamento dei denti e realizzati in una speciale resina trasparente, personalizzate e sostituite periodicamente.
L’istante evidenzia che il numero 30) della Tabella A parte II allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, dispone l’applicabilità dell’aliquota Iva del 4% alle cessioni di oggetti ed apparecchi di protesi dentaria; la citata disposizione rinvia alla voce doganale 90.19 che ora corrisponde alla voce doganale 90.21 della Tariffa vigente.
L’istante chiede di sapere quale sia l’aliquota Iva da applicare ai dispositivi medici denominati “invisalign”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che le cessioni dei dispositivi di cui trattasi siano da assoggettare ad aliquota ordinaria in quanto hanno una propria individualità che ne esclude la classificazione come pezzo o accessorio di altri dispositivi, anche se corrispondono alla voce doganale 90.21.
Secondo il contribuente la risoluzione 3 agosto 2015, n. 72/E chiarisce che, prescindendo dalla destinazione doganale dei beni, il punto 33) prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% alle cessioni di dispositivi che costituiscono parti, pezzi staccati e accessori esclusivamente destinati agli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità di cui al precedente punto 30).
L’istante precisa che l’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli, sollecitata con parere del 3 maggio 2021 (allegato all’istanza), ha chiarito che i dispositivi medici invisalign sono da classificare alla voce 9021: oggetti e apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce e altri oggetti e apparecchi per fratture; oggetti e apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità.
Parere dell’Agenzia delle entrate
La Tabella A, Parte II (beni e servizi soggetti ad aliquota del 4%), n. 30), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che siano soggette ad aliquota del 4%, tra le altre, le cessioni di «oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19)».
Ciò premesso, con riferimento ai dispositivi “invisalign”, nel documento redatto dall’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli allegato all’istanza con protocollo 135689 del 3 maggio[CP1] 2021, si legge che “i dispositivi per il corretto allineamento dei denti denominati invisalign, in base alle caratteristiche tecniche, debbano essere classificati, nel rispetto delle Regole Generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata, (in particolare Regole 1 e 6) nell’ambito del Capitolo 90 della Tariffa Doganale, come strumenti ed apparecchi di ottica, di fotografia o di cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti o apparecchi medicochirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; ed in particolare alla voce 9021: “oggetti e apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce e altri oggetti e apparecchi per fratture; oggetti e apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità.
A sostegno di questa classificazione si riporta quanto indicato nelle Note premesse al Capitolo 90 che indicano, al punto 6), che ai sensi della voce 9021 sono considerati oggetti ed apparecchi ortopedici gli oggetti e gli apparecchi che servono a prevenire e correggere certe deformazioni del corpo, a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un’operazione o una lesione.”
Pertanto, si ritiene che le cessioni dei dispositivi in questione siano da assoggettare ad aliquota del 4% ai sensi del citato n. 30 della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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