Le dimissioni per giusta causa
Costituisce “giusta causa” un fatto di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche temporaneamente, per il periodo di preavviso o fino alla scadenza del termine apposto al contratto.
Ciò comporta che il lavoratore può dimettersi prima della scadenza del contratto a tempo determinato o, nel contratto a tempo indeterminato, senza preavviso.
Ricordiamo che, se il contratto è a tempo indeterminato, le dimissioni per giusta causa fanno sorgere il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso nelle misure e secondo i criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva di settore.
Di recente, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti autorevoli circa gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia, con particolare riferimento alle ipotesi che possono essere considerate giusta causa di dimissioni.
Mancata corresponsione della retribuzione
Casistica comunemente nota è il mancato pagamento delle retribuzioni, che deve essere reiterato e non occasionale e prolungarsi in modo ancora più incisivo e significativo se l’omissione riguarda la retribuzione di un dirigente. La mancata erogazione retributiva può riferirsi anche alle sole mensilità aggiuntive (13ma, 14ma ecc.). In sostanza, si deve configurare un concreto grave inadempimento da parte del datore di lavoro.
Ulteriori ipotesi di giusta causa sono considerate:
il mancato versamento dei contributi previdenziali per la maturazione della pensione;
le molestie sessuali subite dal lavoratore;
comportamento ingiurioso del datore di lavoro;
il mobbing (tale termine definisce la situazione di pressione psicologica esercitata in ambito lavorativo da superiori gerarchici, colleghi o subordinati nei confronti di uno o più lavoratori, che può assumere diverse forme: semplice emarginazione, ripetute critiche, insulti o minacce, assegnazione di compiti dequalificanti, svalutazione di fronte a superiori gerarchici, colleghi o terze persone, sabotaggio finalizzato ad impedire la corretta esecuzione del lavoro stesso ecc.);
l’assegnazione di mansioni inferiori rispetto a quelle stabilite nel contratto di lavoro.
Perché possa sussistere la giusta causa, le dimissioni devono essere rassegnate dal lavoratore nell’immediatezza dell’accaduto o della conoscenza dei fatti, giustificandosi soltanto un tempo ragionevole per una valutazione ponderata e fondata o un atteso superamento della situazione pregiudizievole.
Una tolleranza spontanea determinerebbe invece una prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro, escludendo nei fatti la giusta causa. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui decorra un tempo eccessivamente lungo prima delle dimissioni, il lavoratore dimissionario è tenuto al rispetto del periodo contrattuale di preavviso.
Le dimissioni per giusta causa escludono qualsiasi successivo diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Riferimenti: Artt. 2118 e 2119 Codice Civile; Cass. Civ. 8 novembre 2005, n. 21673; Cass. Civ. 29 settembre 2005, n. 19053; Cass. Civ. 23 maggio 1998, n. 5146; Cass. Civ. 2 aprile 1998, n. 1021; Cass. Civ. 8 agosto 1997, n. 7380; Cass. Civ. 11 ottobre 1988, n. 648; Cass. Civ. 8 novembre 1980, n. 5996; Trib. Ivrea 8 novembre 2007.
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