Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicate dall’ufficio a seguito della liquidazione in sede di accertamento e già corrisposte dall’istante possano essere scomputate dalle relative imposte dovute in relazione all’atto di trasferimento che si intende stipulare – Risposta 26 agosto 2020, n. 276 dell’Agenzia delle Entrate