FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 03 agosto 2021, n. 12
Le novità fiscali nella legge di conversione del Sostegni-bis
SOMMARIO
- DEFINIZIONI AGEVOLATE
- VERSAMENTI DOVUTI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
- SOSPENSIONE NOTIFICHE
- SOSPENSIONE PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
- PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- PROROGA DEI VERSAMENTI CONNESSI AGLI ISA
6.1 Soggetti destinatari della proroga
6.2 Tributi oggetto di proroga
6.3 Differimento con maggiorazione dello 0,40%
6.4 Ipotesi di rateazione legata alla proroga
PREMESSA
Il 24 luglio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis), recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
L’articolo 1 della predetta legge ha, altresì, abrogato il decreto legge 30 giugno 2021, n. 99, prevedendo nel contempo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati durante la sua vigenza e che siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021.
Nel presente lavoro si prenderanno in esame alcune novità fiscali introdotte in sede di conversione in legge del citato decreto Sostegni-bis, fornendo un quadro aggiornato della disciplina in materia di riscossione: se, da un lato, è stata confermata la sospensione dei termini di pagamento delle somme dovute all’agente della riscossione e delle attività di recupero fino al 31 agosto 2021, già prevista dal decreto legge 30 giugno 2021, n. 99, dall’altro, la novità principale riguarda il versamento delle rate delle definizioni agevolate cd. Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio e consiste nella previsione di un periodo più ampio entro cui effettuare il pagamento delle rate scadute nel 2020 e 2021.
Si illustrerà, poi, la novità riguardante il differimento al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva in scadenza nel periodo tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021.
1. DEFINIZIONI AGEVOLATE
Le modifiche riguardanti i termini di pagamento delle rate delle definizioni agevolate sono contenute nell’articolo 1 -sexies del D.L. n. 73/2021 convertito.
L’ambito di applicazione riguarda il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il pagamento potrà avvenire come segue:
– entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
– entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
– entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
– entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
– entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Il versamento entro i suddetti termini è considerato tempestivo e non determina, come espressamente previsto dal legislatore, l’inefficacia delle definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto legge n. 119/2018.
Questo significa che, nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, non si produce l’effetto di inefficacia della definizione e non sono dovuti interessi.
2. VERSAMENTI DOVUTI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Le disposizioni in materia di differimento dei termini di riscossione delle somme presso l’agente della riscossione sono ora contenute nell’articolo 9 del D.L. n. 73/2021 convertito, nel quale sono confluite anche le modifiche che erano contenute all’articolo 2 del D.L. n. 99/2021, ora abrogato.
L’articolo 9 citato prevede la sospensione dei termini di pagamento delle somme dovute all’agente della riscossione fino al 31 agosto 2021.
La sospensione del pagamento delle somme dovute all’agente della riscossione riguarda le entrate tributarie e non tributarie ed opera mediante la modifica dell’articolo 68, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha disposto la predetta sospensione a partire dall’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cd. “zona rossa”, individuati dall’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020).
Pertanto, considerato che l’articolo 68 del D.L. n. 18/2020 dispone che i versamenti oggetto di sospensione debbano essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, il pagamento delle somme potrà avvenire entro il 30 settembre 2021. Non si procede comunque al rimborso di somme che fossero state versate dai contribuenti nel periodo di sospensione.
L’ambito di applicazione della sospensione riguarda:
– cartelle emesse dagli agenti della riscossione;
– avvisi emessi ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. Si tratta delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e degli avvisi di addebito della riscossione notificati dall’lnps;
– atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Si tratta degli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, par. 1, lett. a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007, immediatamente applicabili ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, e della connessa IVAaN’importazione;
– ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
– atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La sospensione si applica anche alle scadenze delle rate relative alle dilazioni in corso.
Anche questa volta, il legislatore non prevede alcunché circa un più ampio termine per il versamento delle somme sospese durante il periodo pandemico che, pertanto, dovranno essere interamente pagate entro il 30 settembre 2021.
In assenza di nuovi interventi, è opportuno che i contribuenti valutino la possibilità di procedere alla richiesta di una dilazione delle somme dovute, anche al fine di evitare le procedure di recupero che potrebbero essere disposte dall’agente della riscossione.
L’Agenzia Entrate Riscossione ha confermato che anche nel corso del periodo di sospensione saranno trattate normalmente le istanze di rateizzazione presentate dai contribuenti.
3. SOSPENSIONE NOTIFICHE
Fino al 31 agosto 2021 sono, altresì, sospese le attività di notifica di nuovi atti relativi alla riscossione, nonché le procedure cautelari ed esecutive.
Tali attività riprenderanno dal 1° settembre 2021.
Pertanto, l’agente non potrà procedere alla notifica di nuove cartelle di pagamento, né procederà ad effettuare fermi amministrativi su autoveicoli o iscrizioni ipotecarie ed altre procedure.
4. SOSPENSIONE PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
La sospensione fino al 31 agosto 2021 riguarda anche i pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni presso terzi.
L’articolo 9 del D.L. n. 73/2021 modifica, infatti, il termine di cui all’articolo 152, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 disponendo, per l’appunto, la sospensione fino al 31 agosto 2021 degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (cioè coloro ai quali Province e Comuni abbiano affidato l’accertamento e la riscossione dei tributi delle loro entrate), prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
L’impatto principale di tale differimento riguarda l’obbligo di accantonamento gravante sul datore di lavoro ovvero sull’ente previdenziale in presenza di un pignoramento presso terzi dell’agente della riscossione e degli altri soggetti citati in precedenza, disposto ai sensi dell’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, con i limiti del successivo articolo 72-ter. Si tratta, come è noto, degli obblighi del terzo pignorato che, normalmente, deve trattenere somme al debitore dell’agente della riscossione e degli altri soggetti a cui debbono essere destinate le somme trattenute.
Fino al 31 agosto 2021, le somme che normalmente avrebbero dovuto essere accantonate nel periodo di sospensione non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.
Ricordiamo che la disposizione dell’articolo 152 del D.L. n. 34/2020 ha previsto che restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e agli altri soggetti citati.
La finalità di tale disposizione rimane quella evidentemente di favorire la circolazione di liquidità durante il periodo di emergenza epidemiologica.
Sulle somme corrisposte dal 1° settembre 2021 riprenderanno gli obblighi di operare le trattenute normalmente nei limiti previsti dall’articolo 72-ter del D.P.R. n. 602/1973.
5. PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La sospensione al 31 agosto 2021 riguarda anche le verifiche che le pubbliche amministrazioni debbono effettuare ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo di un importo superiore a cinquemila euro.
In particolare, laddove il beneficiario del pagamento della pubblica amministrazione fosse inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro, le pubbliche amministrazioni (cfr. art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) non possono procedere al pagamento e debbono effettuare una segnalazione all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme dovute.
La sospensione al 31 agosto 2021 si applica in quanto l’articolo 153 del D.L. n. 34/2020 prevede che, nel periodo di sospensione dell’articolo 152, non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.
6. PROROGA DEI VERSAMENTI CONNESSI AGLI ISA
Il nuovo articolo 9-ter del D.L. n. 73/2021 convertito ha differito al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva in scadenza nel periodo tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021.
6.1 Soggetti destinatari della proroga Destinatari del differimento sono i soggetti:
– che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
– che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. A tal proposito, va ricordato che il decreto 2 febbraio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, con cui sono state approvate le nuove ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2020, ha previsto che gli Isa in vigore per lo stesso periodo d’imposta non si applicano nei confronti dei soggetti:
– che hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
– che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
– che esercitano, in maniera prevalente, alcune attività economiche individuate dai codici attività riportati in un apposito elenco allegato al decreto (si tratta di 85 attività che riguardano essenzialmente i settori del commercio e dei servizi);
– che adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 e s.m.i.);
– che applicano il regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
– che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e di trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Il ricorso alla proroga è facoltativo.
6.2 Tributi oggetto di proroga
Il comma 1 dell’art. 9-ter in esame stabilisce che la proroga riguarda “/ termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021,”.
Evidentemente il testo della norma si riferisce a tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (PF, SP, SC, ENC), Irap e Iva, sia a titolo di saldo 2020 che di primo acconto 2021 (per quanto riguarda riva, l’importo va maggiorato dell’1,6%, ossia dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo e fino al 30 giugno come previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 542/199 e dalla circolare 20E/2019, paragrafo 8.1).
A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere oggetto di proroga i seguenti tributi (cfr. “Fisco Oggi”), nonché i contributi Inps di artigiani, commercianti e professionisti evidenziati nel quadro RR del modello Redditi e il diritto camerale:
Codice tributo | Descrizione |
---|---|
4001 | Irpef – saldo |
4003 | addizionale all’lrpef- acconto prima rata (art. 31, c. 3, D.L. n. 185/2008 – “tassa etica”) |
4005 | addizionale all’lrpef- saldo (art. 31, c. 3, D.L n. 185/2008 – “tassa etica”) |
4033 | Irpef acconto – prima rata |
1840 | imposta sostitutiva su locazioni abitative (“cedolare secca”) – acconto prima rata |
1842 | imposta sostitutiva su locazioni abitative (“cedolare secca”) – saldo |
1854 | imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – acconto prima rata |
1856 | imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – saldo |
3800 | Irap – saldo |
3812 | Irap acconto – prima rata |
3801 | addizionale regionale all’lrpef |
3843 | addizionale comunale all’lrpef – autotassazione – acconto |
3844 | addizionale comunale all’lrpef – autotassazione – saldo |
1790 | imposta sostitutiva sul regime forfetario – acconto prima rata |
1792 | imposta sostitutiva sul regime forfetario – saldo |
1793 | imposta sostitutiva per i “nuovi minimi” – acconto prima rata (art. 27, D.L. n. 98/2011) |
1795 | imposta sostitutiva per i “nuovi minimi” – saldo |
4040 | imposta su redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati |
4041 | imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo |
4044 | imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata |
4042 | imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – società fiduciarie – saldo |
4046 | imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – società fiduciarie – acconto |
4043 | imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo |
4047 | imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata |
4200 | acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata |
1100 | imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate |
6099 | versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale |
1668 | interessi per pagamento dilazionato – imposte erariali |
3805 | interessi per pagamento dilazionato – tributi regionali |
3857 | interessi per pagamento dilazionato – autotassazione – addizionale comunale all’lrpef |
2003 | Ires – saldo |
2001 | Ires acconto – prima rata |
2004 | addizionale Ires – acconto prima rata |
2006 | addizionale Ires – saldo |
2013 | addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas – acconto prima rata |
2015 | addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas – saldo |
2018 | maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata |
2020 | maggiorazione Ires società di comodo – saldo |
2025 | addizionale Ires per gli intermediari finanziari – saldo |
2041 | addizionale Ires per gli intermediari finanziari – acconto prima rata |
1126 | imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 1, commi 46-47, legge n. 244/2007) – maggiori valori immobilizzazioni materiali e immateriali |
1821 | imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, commi 10-12, D.L. n. 185/2008) – maggiori valori attività immateriali |
1822 | imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, commi 10-12, D.L. n. 185/2008) – maggiori valori altre attività immateriali |
1823 | imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, commi 10-12, D.L n. 185/2008) – maggiori valori crediti |
6.2.1 II diritto camerale
Si ritiene che la proroga si estenda, come in passato, a tutti i tributi e contributi e diritti emergenti e calcolati in dichiarazione dei redditi e Irap, compreso il diritto camerale il cui versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 3850 – Diritto Camerale.
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale (ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 580/93 e s.m.i., e dei successivi decreti regolamentari D.M. n. 359/2001 sull’accertamento e D.M. n. 54/2005 sull’irrogazione delle sanzioni) tutti i soggetti che, al 1 gennaio di ogni anno, sono iscritti o annotati nel Registro delle imprese e nel R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative), nonché gli stessi soggetti e imprese che si iscrivono nel corso dell’anno di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 580/1993, come modificato dal D. Lgs. n. 23/2010 e confermato dal D.Lgs. n. 219/2016, versano:
– in misura fissa: le imprese individuali (iscritte sia nella sezione speciale che in quella ordinaria del Registro delle imprese, anche se con importi diversi), nonché tutti i soggetti iscritti esclusivamente al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.), comprese le unità locali e sedi secondarie di società con sede all’estero;
– in misura commisurata al fatturato (deN’esercizio precedente): tutti gli altri soggetti.
6.2.2 Contributi Inps Artigiani, Commercianti e Professionisti – Il messaggio Inps n. 2731/2021
Con il messaggio n. 2731 del 11 luglio 2021, l’Inps prende atto di quanto disposto dal citato art. 9-ter e conferma l’estensione della proroga anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali Inps dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.
Vengono, pertanto, differiti alla data del 15 settembre 2021 i termini di versamento delle somme dovute:
– a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
– a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.
Nello stesso messaggio, l’Istituto precisa che, come reso noto con la circolare n. 85 del 10 giugno 2021, rimane fermo al 20 agosto 2021 il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021, aventi quale scadenza originaria il 17 maggio 2021 e dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell’lnps degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
6.3 Differimento con maggiorazione dello 0,40%
Il comma 1 dell’art. 9-ter citato prevede che la proroga al 15 settembre 2021 venga concessa in “deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435”, il quale prevede che “I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.
Non è ammesso, pertanto, il differimento al 15 ottobre 2021 con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
6.4 Ipotesi di rateazione legata alla proroga
Salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene senz’altro applicabile la facoltà di rateazione del versamento prevista dal comma 1 dell’art. 20 D.Lgs. n. 241/1997, il quale prevede che “le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi […] possono essere versate […] in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione”, da esaurirsi comunque entro l’undicesimo mese successivo al mese di fine esercizio.
Pertanto, a seguito della proroga al 15 settembre, la nuova calendarizzazione legata alla rateizzazione dei versamenti, potrebbe essere la seguente:
- a) soggetti titolari di partita IVA
Rata | Scadenza | Maggiorazione interessi (**) |
---|---|---|
1 | 15.09.2021 | Non dovuti |
2 | 16.09.2021 | (*) 0,01 |
3 | 18.10.2021 | 0,34 |
4 | 16.11.2021 | 0,67 |
(*) non dovrebbero essere applicati interessi, in quanto gli stessi vanno conteggiati dal giorno successivo alla scadenza di pagamento della prima rata (16.09.2021) sino al giorno di scadenza di pagamento della seconda rata (che coincide con il 16.09.2021).
- b) soggetti non titolari di partita IVA
Rata | Scadenza | Maggiorazione interessi (**) |
---|---|---|
1 | 15.09.2021 | Non dovuti |
2 | 30.09.2021 | (*) 0,17 |
3 | 02.11.2021 | 0,50 |
4 | 30.11.2021 | 0,83 |
(**) = calcolo interessi così effettuato: 0,33*giorni differimento/30
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