La legge n. 199 del 2025 c.d. legge di bilancio 2026 ha presenta molte novità sul sistema tributario e sul diritto del lavoro italiano, introducendo disposizioni volte a ridurre la tassazione dei redditi da lavoro, incentivare la contrattazione collettiva e la produttività, nonché promuovere l’occupazione, la previdenza complementare e la conciliazione vita‑lavoro.

Novità in tema tributario

1. Revisione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)

a) Riduzione dell’aliquota del secondo scaglione IRPEF

  • Con art. 1, comma 3 della L. n. 199/2025, è modificata l’art. 11, comma 1, lett. b) del TUIR (D.P.R. n. 917/1986): l’aliquota IRPEF applicabile al secondo scaglione di reddito (normalmente compreso tra €28.000 e €50.000) è ridotta dal 35% al 33%, con decorrenza dal periodo d’imposta 2026.

b) Riduzione delle detrazioni IRPEF per redditi elevati

  • Ai sensi di art. 1, comma 4, è inserito il comma 5‑bis all’art. 16‑ter del TUIR, che prevede la riduzione di €440 delle detrazioni IRPEF spettanti per contribuenti con reddito complessivo superiore a €200.000, con esclusione delle spese sanitarie.

Queste modifiche delineano un profilo di progressività fiscale mirato a favorire i redditi medi e da lavoro dipendente, con un bilanciamento di gettito per le fasce più alte.

Regimi fiscali agevolati per componenti retributive (art. 1, commi 7, 9, 10‑11)

La legge di bilancio introduce imposte sostitutive agevolate applicabili a specifiche voci retributive, con l’intento di potenziare il potere d’acquisto e favorire l’incremento della produttività:

a) Incrementi retributivi da rinnovi contrattuali collettivi

  • Art. 1, comma 7 prevede che gli aumenti retributivi contrattuali corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi collettivi sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 siano tassati, salvo rinuncia del lavoratore, con imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 5%; l’agevolazione si applica ai lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente fino a €33.000.

b) Premi di produttività e partecipazione agli utili

  • Art. 1, comma 9 prevede che premi di produttività e somme di partecipazione agli utili erogati nel 2026 e nel 2027 siano soggetti a imposta sostitutiva con aliquota ridotta all’1% entro il limite di €5.000 annui.

c) Tassazione agevolata di indennità specifiche

  • Secondo le norme attuate nel testo, le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo e indennità di turno beneficiano dell’imposta sostitutiva del 15% entro €1.500 annui, applicabile ai redditi fino a €40.000 (salva espressa rinuncia del lavoratore).

Tali disposizioni integrano l’ordinario regime dell’IRPEF con regimi agevolati diversificati, con rilevanti implicazioni nella determinazione del reddito imponibile da lavoro.

Queste misure rappresentano un modello di fiscalità selettiva: non si modifica la struttura ordinaria dell’IRPEF, ma si introducono tassazioni agevolate volte a premiare determinati comportamenti contrattuali o tipologie di prestazioni lavorative.

Profili critici interpretativi:

  • Ambito di applicazione dei “rinnovi contrattuali”: la norma non distingue tra contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, né definisce criteri di priorità, lasciando spazio a dubbi applicativi sulla determinazione della base imponibile agevolabile e sull’interazione con gli istituti del diritto del lavoro.

  • Coerenza con disciplina ordinaria: la tassazione agevolata si pone in deroga all’articolato sistema IRPEF. Tali imposte sostitutive, infatti, sostituiscono completamente IRPEF e addizionali, ma possono risultare “neutralizzanti” se poste in relazione con altri redditi imponibili ordinari.

  • Profili di parità tra lavoratori: misure segmentate sul reddito e su specifiche prestazioni possono generare ineguaglianze orizzontali, premiando economicamente prestazioni lavorative non omogenee solo per ragioni di classificazione fiscale.  

Agevolazioni indirette e incentivi fiscali

a) Buoni pasto (ticket restaurant) (art. 1, comma 14)

  • È elevata da €8 a €10 la soglia di esenzione dai fini fiscali e contributivi dei buoni pasto elettronici.

b) Altre disposizioni tributarie indirette

  • La legge di bilancio ha altresì introdotto un tributo amministrativo di €2 sulle importazioni di beni di valore fino a €150 da paesi terzi, con finalità di tutela del mercato interno (disposizione collegata all’imposizione indiretta del settore).

Altri profili tributari: compensazioni e regime per residenti esteri

Norma: riduzione da €100.000 a €50.000 della soglia per il divieto di compensazioni orizzontali tra crediti e debiti iscritti a ruolo.

La disciplina della compensazione fiscale è un istituto di coordinamento fondamentale tra debiti tributari e crediti emergenti da dichiarazione. Ridurre la soglia sopra la quale è impedita la compensazione sigilla un atteggiamento di maggiore prudenza fiscale e controllo dei crediti inesigibili. La dottrina evidenzia che ciò può ridurre l’utilizzo improprio di crediti inesistenti, ma al contempo peggiorare la liquidità aziendale, soprattutto per professionisti e piccole imprese.  

Novità in materia di diritto del lavoro

Incentivi all’occupazione stabile e politiche attive

La legge di bilancio 2026 contiene misure dirette a stimolare l’occupazione, con particolare riguardo all’assunzione di categorie svantaggiate:

a) Esoneri contributivi per assunzioni di donne con figli – Art. 1, commi 210–213, L. n. 199/2025

  • Sono previsti esoneri contributivi per l’assunzione di donne madri con almeno tre figli minori, applicabili in presenza di contratti a tempo indeterminato o altre forme contrattuali, per una durata massima stabilita dalla legge.

Viene introdotto un esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi INAIL e con mantenimento dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), fino a €8.000 annui per lavoratrici madri di almeno tre figli minori di 18 anni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, qualificate nel settore privato.

La durata dell’esonero varia in relazione alla tipologia di contratto:

  • Tempo indeterminato: 24 mesi.

  • Trasformazione da determinato a indeterminato: 18 mesi.

  • Tempo determinato (anche somministrazione): 12 mesi.

b) Esoneri parziali per nuove assunzioni e trasformazioni – Art. 1, commi 153–155, L. n. 199/2025

  • Disposizioni normativamente previste dalla legge di bilancio ampliano spazi di esonero contributivo parziale per determinate categorie di nuove assunzioni e per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in indeterminato, nonché per lavoratori occupati in zone economiche speciali o tipologie di impresa con particolari finalità occupazionali.

Per le assunzioni a tempo indeterminato (o la trasformazione da determinato in indeterminato) effettuate nel corso del 2026, si prevede un esonero contributivo generale per i datori di lavoro. La disciplina dettagliata degli importi, della misura e dei requisiti è rinviata a decreto attuativo interministeriale da emanarsi dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia. 

Discipline di conciliazione vita‑lavoro – Art. 1, commi 214–218, L. n. 199/2025

a) Priorità di trasformazione a tempo parziale

  • Viene riconosciuta una priorità nella trasformazione a tempo parziale dell’orario di lavoro per lavoratori con almeno tre figli conviventi, secondo criteri di legge.

Sono previste agevolazioni contributive per i datori di lavoro che consentono la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale o la riduzione dell’orario di lavoro per lavoratori con almeno tre figli conviventi (anche in caso di figli disabili).

Previdenza complementare e regime fiscale agevolato

La legge di bilancio introduce modifiche significative alla disciplina della previdenza complementare:

a) Aumento della quota liquidabile in capitale

  • A partire dal 1° luglio 2026, è innalzato dal 50% al 60% il limite massimo del montante pensionistico che può essere erogato in forma di capitale, con conseguente disciplina fiscale e applicativa.

b) Nuove possibilità di erogazione delle rendite

  • La legge prevede la possibilità di erogare forme di rendita diverse dalla rendita vitalizia tradizionale, disciplinate anche sotto il profilo fiscale, per le forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita.

c) Aggiornamento dei limiti di deducibilità dei contributi

  • È aggiornato il limite di deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, con aumento del limite annuale, implicando effetti diretti sulla base imponibile IRPEF e sulla fiscalità del risparmio previdenziale.

Queste previsioni delineano un quadro normativo di incentivazione della previdenza complementare, integrata con un regime fiscale agevolato e strumenti di pianificazione pensionistica individuale.

Profili interpretativi e prospettive applicative

Dal punto di vista giuridico, la Legge n. 199/2025 si distingue per un approccio duale: da un lato, introduce riduzioni e agevolazioni fiscali mirate a specifiche categorie di reddito e di componenti retributive; dall’altro, dispone incentivi strutturali nel mercato del lavoro, calibrati sia su criteri quantitativi (esoneri contributivi) sia su criteri qualitativi (conciliazione vita‑lavoro, previdenza complementare).

È importante sottolineare come l’efficacia delle misure dipenda spesso da decreti attuativi e linee guida amministrative, con partecipazione dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e di altri enti pubblici competenti.