Il decreto legge n. 71 del 28 giugno 2013 articolo 1 introduce un nuovo sgravio contributivo, in via sperimentale, con agevolazione fino a 650 euro mensili per un anno e mezzo al fine di incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di giovani tra i 18 e i 29 anni. Lo sgravio è di 12 mesi, invece, se si stabilizza un contratto determinato. L’agevolazione è soggetta alla presentazione di apposita domanda da inoltrare via web all’Inps che provvederà a formare la graduatoria in base alla data del contratto.
Per poter usufruire dell’agevolazione è necessario il rispetto almeno uno dei seguenti requisiti dei giovani(età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni e 364 giorni) assunti, che a livello europeo caratterizzano la categoria degli svantaggiati:
- siano da almeno 6 mesi senza un impiego retribuito,
- oppure privi di un diploma di scuola media superiore o professionale,
- o vivano da soli o con più persone a carico.
Inoltre le predette assunzioni o stabilizzazione, al fine di poter ottenere le agevolazioni, vanno compiute fino al 30 giugno 2015.
Il decreto legge lavoro incentiva anche l’assunzione dei disoccupati che porteranno in dote all’impresa che li assume il 50% dell’indennità mensile Aspi (l’assicurazione sociale per l’impiego) che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
La norma prevede che per fruire dell’agevolazione le nuove assunzioni devono realizzare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ogni mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione. I part time sono riproporzionati in base al lavoro effettivo. Come in altri situazioni analoghe, l’incremento della base occupazionale si deve considerare al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate oppure facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Il Dl prevede, inoltre, che siano rispettati gli altri parametri oggettivi di cui all’articolo 40, del Regolamento (Ce) 800/2008, per cui se l’assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale.
L’agevolazione, per il singolo lavoratore, non deve superare il 50% del costo salariale riferito ai 12 mesi successivi all’assunzione. Se si tratta di lavoratore diversamente abile la percentuale è elevata al 75% e il periodo di riferimento è esteso all’intera durata del rapporto di lavoro. Deve essere garantita la stabilità dell’impiego per almeno 12 mesi. Il datore di lavoro riceverà un aiuto per 18 mesi pari a un terzo della retribuzione mensile lorda (imponibile previdenziale) ma con un tetto massimo mensile di importo pari a 650 euro per lavoratore conguagliabile con i contributi dovuti.
L’Inps ha 60 giorni di tempo per predisporre una procedura telematica che consenta la presentazione delle domande. Il bonus sarà concesso in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione fino a esaurimento delle risorse che, volendo, possono essere rimpinguate dalle Regioni e dalle Province autonome anche non rientranti nel Mezzogiorno.
Lo stesso incentivo e alle medesime condizioni già analizzate, può anche essere ottenuto, ma solo per 12 mesi, se si stabilizzano contratti a termine. In questo caso, il datore di lavoro deve effettuare un’ulteriore assunzione per realizzare l’incremento occupazionale che legittimi la fruizione dell’incentivo in favore del rapporto trasformato. Per quest’ultima assunzione è, tuttavia, possibile derogare alle condizioni soggettive richieste dal decreto.
Alle assunzioni incentivate descritte trovano applicazione i generali principi restrittivi introdotti dalla riforma Fornero (per es.: rispetto del diritto di precedenza, cumulo dei periodi ecc).
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