FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Circolare 09 agosto 2013, n. 10
LE NUOVE MISURE PER IL LAVORO – Dl 76/13 convertito in legge
Introduzione
Una serie di interventi utili per creare qualche buona occasione di lavoro per i giovani, ma che non risolvono i problemi strutturali esistenti al momento nel mondo del lavoro. Potrebbe essere questo in sintesi il giudizio sulle novità introdotte in materia di lavoro dal decreto legge 76/2013, anche tenendo conto delle poche risorse a disposizione. E proprio su questa difficoltà si dovrebbero concentrare gli sforzi, estendendo cioè il campo d’azione agli interventi strutturali sui costi pubblici da cui ricavare le ingenti risorse necessarie da investire per interventi sullo sviluppo, magari ad esempio per detassare il reinvestimento degli utili. L’ostacolo più grosso alla ripresa dell’occupazione non è però rimuovibile con norme in materia di lavoro. Il nodo è infatti legato allo sviluppo dell’economia, senza il quale non ci potranno essere nuovi posti di lavoro. La realtà delle aziende italiane infatti è fortemente condizionata dalla crisi che sta pesantemente incidendo sul mercato interno. Fino a qualche tempo fa il problema più grosso e gravoso era l’esoso costo contributivo del lavoro. A questo, ora si è aggiunta anche la difficoltà nel reperire risorse per il pagamento di stipendi e salari. In sostanza, avere la possibilità di usufruire di assunzioni agevolate lenisce il problema del costo del lavoro; ma quello delle risorse disponibili per garantire il pagamento delle retribuzioni è risolvibile solo con lo sviluppo dell’economia. Ad un momento di eccezionale crisi del Paese bisogna rispondere con strumenti coraggiosi e eccezionali.
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
Disciplina dei contratti di lavoro
Assunzioni incentivate
Adempimenti amministrativi
Rapporto di lavoro con extracomunitari
Gestione degli appalti
Srl semplificate
Disposizioni di natura fiscale
Disposizioni in materia pensionistica
Disposizioni in materia di sicurezza del lavoro
ALLEGATI
Tabella entrata in vigore dei provvedimenti
Tabella rinvii a fonti normative secondarie
Tabella rinvii alla contrattazione collettiva
Decreto Legge 76/2013 riaggregato per materie
Schema degli articoli
ANALISI E COMMENTO
PRINCIPALI DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE N. 76/2013
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO
1. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 ritorna sul contratto a tempo determinato, modificando la recente riforma della legge 92/2012, nei seguenti aspetti.
1.1 Contratto acausale (art. 1, comma 1 bis, D.lgs. 368/2001)
Il comma 1 bis del D.lgs 368/2001 viene ridisegnato nella struttura e parzialmente modificato nella sostanza. La c.d. acausalità legale rimane in un ambito di eccezione rispetto alla regola prevista dal comma 1 (“… ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”) nei limiti individuati del : a) primo rapporto a tempo determinato; b) di durata non superiore a 12 mesi.
La norma non risolve i dubbi interpretativi già sorti all’uscita della legge 92/2012. In particolare, non è chiaro se sia possibile accedere all’istituto in parola in presenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato (il testo di legge infatti fa riferimento unicamente ad un primo rapporto a tempo determinato) e se il concetto di primo rapporto, ovviamente di natura subordinata, possa incontrare un limite temporale nella prescrizione decennale.
Per quanto concerne la c.d. acausalità contrattuale nel D.L. 76/13 vengono eliminati alcuni vincoli. Ne deriva che, ora, la contrattazione collettiva anche aziendale (sempre, tuttavia, nel contesto di organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) può individuare ogni altra ipotesi di acausalità senza rispettare l’ambito di un processo organizzativo nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nella unità produttiva. La c.d. flessibilità diviene nell’ottica legislativa uno strumento raggiungibile attraverso la concertazione.
1.2. Contratto acausale: istituto della proroga (art. 4, comma 2 bis, D.lgs. 368/2001)
L’art. 4, comma 2 bis, D.lgs. 368/2001 è abrogato. L’istituto della proroga, pertanto, potrà essere applicato anche nell’ambito del contratto acausale, tenendo presente che la durata non superiore a dodici mesi è comprensiva di eventuale proroga. Giova precisare che la disciplina della proroga di cui all’art. 4 del D.lgs 368/2001 risulta ontologicamente differente ed incompatibile con l’istituto della acausalità, essendo vincolata ad un ambito di ragioni oggettive, che non conoscono cittadinanza nella menzionata acausalità. La proroga collegata a quest’ultima, quindi, non può che essere essa stessa acausale.
1.3. Contratto acausale: prosecuzione di fatto oltre il termine fissato (art. 5, comma 2, D.lgs. 368/2001)
Il comma 2 dell’art. 5 del D.lgs 368/2001 trova ora applicazione anche in riferimento al contratto acausale di cui al comma 1 bis, per cui se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato alla scadenza dei predetti termini. Al riguardo, va sottolineato che la trasformazione del rapporto avviene ex lege e che l’ipotesi di lavoro “nero” è configurabile unicamente nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non provveda a versare la contribuzione previdenziale inerente alla prima retribuzione maturata successivamente alla citata trasformazione.
1.4. Abrogazione del comma 2 bis dell’art. 5 del D.lgs 368/2001
Il D.L. n. 76/2013 abolisce l’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, della prosecuzione del rapporto e la durata della prosecuzione stessa. Tale obbligo inutile, in quanto assorbito sostanzialmente nell’istituto della proroga, non risultava, peraltro, nemmeno sanzionato.
1.5. Intervalli temporali (art. 5, comma 3, D.Lgs. 368/2001)
Il Legislatore cancella la Riforma della legge 92/2012, ritornando agli intervalli temporali precedentemente in vigore. Pertanto, detti intervalli dovranno avere la seguente durata:
– 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto sino a sei mesi;
– 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto superiore ai sei mesi.
La norma, poi, esclude espressamente dai vincoli temporali indicati nel computo degli intervalli sia i lavoratori stagionali (cfr. Dpr. 7 ottobre 1963 n. 1525) , sia tutte le ipotesi di successione di contratti a termine individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, comunque riferita alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Anche dalla lettura di tale modifica, risulta chiaro l’intento legislativo di lasciare alle parti sociali ampi margini di gestione della c.d. flessibilità.
1.6. Contratto acausale e limiti di contingentamento (art. 10, comma 7, D.Lgs. 368/01)
Anche il contratto acausale rientra ora nei c.d. limiti quantitativi individuati nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. In effetti, la legge 92/2012 non prevedeva tale limitazione, facendo della acausalità un contratto ampiamente gestibile. Si ritiene, comunque, che la contrattazione collettiva menzionata debba essere aggiornata, con esplicita previsione di un limite specifico in riferimento al contratto acausale di cui al comma 1 bis dell’art. 1 del D.Lgs. 368/2001.
1.7. Specialità del rapporto a termine di cui all’art. 8, comma 2, legge 223/91 (art. 10, comma 1, lett. c ter) D.Lgs. 368/01)
Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 368/2001 i contratti a tempo determinato di cui all’art. 8 comma 2 della legge n. 223/1991. Il Legislatore aderisce in questo modo ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato, che individua in tale contratto un esplicito ambito di specialità.
2. DISTACCO DI PERSONALE NELL’AMBITO DELLE RETI D’IMPRESA (art. 30 Dlgs. 276/03)
Le reti rappresentano uno strumento giuridico attraverso il quale più imprese si impegnano a collaborare, scambiandosi informazioni, al fine di realizzare determinate attività, che siano collegate all’oggetto delle imprese stesse.
Orbene, viene ora aggiunto all’art 30 Dlgs. 276/03 l’art. 4-ter secondo il quale Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.
La norma avrà un impatto positivo , in quanto realizza un ambito di flessibilità indiretta, venendo incontro alle nuove esigenze di collaborazione e sviluppo economico delle imprese.
3. STABILIZZAZIONE DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE
In caso violazione del numero massimo di tre associati per una medesima attività la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato non si applica:
a) limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui all’articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;
b) in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.
In effetti, la norma sembra non avere un grande impatto sulla occupazione e soprattutto non risolve i dubbi di incostituzionalità in merito alla trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato anche se in presenza di una regolare associazione in partecipazione.
Di rilievo , in ogni caso, risulta la disposizione di cui all’art. 7 bis, che introduce un meccanismo di progressivo assorbimento nell’ambito della subordinazione dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro attraverso la stipula di contratti collettivi nazionali (comma 1).
Ciò potrà essere possibile utilizzando anche il contratto di apprendistato; all’uopo le parti potranno sottoscrivere, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile. Nei sei mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo (commi 2 e 3). L’efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 è risolutivamente condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato (comma 4). Potranno accedere alla c.d. stabilizzazione anche le aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti (comma 6). Ovviamente, l’avvenuta stabilizzazione avrà come conseguenza l’estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 7).
Va ricordato che l’I.n.p.s. e la Direzione territoriale del lavoro verificano la regolarità della procedura in esame. Va tenuto presente che i datori di lavoro devono depositano presso le competenti sedi dell’INPS, i contratti collettivi su citati, gli atti di conciliazione, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014, ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti (comma 4).
2. CONTRATTO DI APPRENDISTATO
L’art. 2, commi da 1 a 3 del DL, apportando alcune modifiche alla disciplina dell’apprendistato, intende rimuovere alcuni dubbi connessi all’applicazione di questo modello contrattuale con particolare riguardo alla formazione trasversale pubblica.
2.1 Ambito di applicazione
In particolare le modifiche intervengono su questi tre aspetti:
a) il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche (formazione on the job);
b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005;
c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale.
La prima perplessità riguarda il contenuto della lettera c) del comma 1 che introduce una semplificazione per le imprese multi localizzate; al riguardo, tuttavia, sembrerebbe che la stessa sia già acquisita dall’attuale ordinamento in virtù di quanto previsto nell’articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 167/2011 (“I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale…”).
L’unica differenza tra le due disposizioni è rappresentata dall’utilizzo del verbo “possono” presente nel Testo Unico; tuttavia, l’utilizzo del verbo “possono” deve intendersi autorizzatorio per i datori di lavoro al pari di quanto indicato nella richiamata lettera c).
Le misure semplificatrici in oggetto investono tutta la platea di aziende al fine di incentivare l’utilizzo di questo strumento per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Le previsioni normative inserite in fase iniziale – ambito applicativo a microimprese, piccole e medie imprese e il carattere straordinario e temporaneo applicabile fino al 31.12.2015 – non hanno infatti trovato seguito in fase di conversione del D.L..
2.2 Procedura
La procedura scelta dal legislatore per introdurre queste modifiche è di tipo graduale.
In via primaria, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano deve adottare linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere cercando di prevedere una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica (articolo 4 del TU).
Le eventuali disposizioni contenute nelle linee guida, inoltre, dovranno essere recepite con strumenti legislativi regionali.
In via secondaria, qualora non fosse rispettato in una o più Regioni il termine del 30 settembre 2013 per l’adozione delle linee guida, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate dall’entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni indicate alle lettere a), b) e c). In tale passaggio normativo si riscontra una svista in fase di conversione: infatti se la semplificazione in analisi non ha più carattere temporaneo fino al 31.12.2015, anche la previsione del comma 3 non dovrebbe riportare più tale termine massimo, cosa che invece non è avvenuta. Sicuramente tale dimenticanza verrà corretta in fase successiva, al fine di omogeneizzare il dettato normativo.
Va sottolineato che in questa ipotesi specifica possono fruire degli interventi di semplificazione i contratti sottoscritti dal 28 giugno 2013 in poi e non solo quelli sottoscritti dal 1 ottobre 2013.
La norma fa salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all’adozione delle richiamate linee guida, ovvero in seguito all’adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni (art. 2, c. 3, ultimo periodo). Questa previsione potrebbe essere interpretata in modo da neutralizzare le norme di semplificazione introdotte nel comma 1. Qualora invece, la norma fosse interpretata nel senso che la diversa disciplina non potrebbe modificare i principi indicati nel comma 1, rischierebbe di rimettere in discussione le altre previsioni di competenza delle Regioni già contenute nel Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs. 167/2011) provocando nuova incertezza applicativa per le imprese.
2.3 Cumuli tipologie di apprendistato
L’art. 9 comma 3 del DL modifica l’art. 3 del TU. aggiungendo il comma 2bis secondo cui “Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo”.
In altri termini, l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si può cumulare con un percorso di apprendistato professionalizzante nei limiti di durata massima complessiva stabilita dai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
La caratteristica fondamentale del lavoro intermittente (artt. 33 – 40 d.lgs. n. 276/2003) è rimasta, anche dopo il profondo recente restyling ad opera della riforma del mercato del lavoro (l. n. 92/2012), quella della discontinuità della prestazione lavorativa, che può essere resa anche per periodi di durata significativa, ma è comunque caratterizzata dalla possibilità della sua attuazione concreta, legata alla effettiva richiesta del datore di lavoro, nei confronti del quale il lavoratore a chiamata si pone comunque a disposizione.
Non vi è quindi una esatta coincidenza tra la durata del contratto e la prestazione, che può essere resa a chiamata, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (art. 34, co. 1, d.lgs. n. 276/03).
Il DL n. 76/2013 interviene in maniera significativa sul lavoro intermittente, con modifiche che incidono talvolta sulla natura stessa del contratto, talaltra razionalizzano alcune rigidità introdotte dalla riforma Fornero.
La prima novità è rappresentata dalla introduzione del comma 2bis all’art. 34 del d.lgs. n. 276/2003, per effetto del quale “in ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo per il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”.
Ribadita la necessaria genuinità sostanziale che legittima il ricorso al lavoro intermittente (discontinuità della prestazione) e con l’eccezione dei regimi speciali dei settori individuati (turismo, pubblici esercizi, spettacolo), la norma introduce un limite legale all’utilizzo del lavoro a chiamata, norma di chiusura che si impone sulle esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, il cui superamento comporta, con una presunzione assoluta insuscettibile di prova contraria, la trasformazione del rapporto di lavoro in subordinato a tempo pieno ed indeterminato.
La durata massima diviene dunque un ulteriore elemento qualificante del rapporto di lavoro intermittente, che concorre con le causali previste dall’articolo 34 commi 1 e 2 del D.Lgs. 276/2003.
Il limite delle giornate lavorative, ai sensi del terzo comma dell’art. 7 del DL n. 76/2013, è riferito alle giornate di effettivo lavoro prestato, a decorrere dalla entrata in vigore delle nuove norme.
Viene modificato l’art. 1, co. 22, della legge n. 92/2012, così che il termine di validità per i contratti di lavoro intermittente confliggenti con le nuove norme slitta al 1° gennaio 2014.
4. PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO – VOUCHER
L’intervento del DL n. 76/13 in materia di lavoro occasionale accessorio si colloca nel solco nettamente tracciato dalla legge n. 92/2012: ampliamento indifferenziato della platea e delle possibilità del ricorso al lavoro a mezzo del c.d. voucher, con l’unico limite del dato economico connesso alla retribuzione (5.000 € nel corso dell’anno solare, 2.000 € nei confronti del singolo committente imprenditore commerciale o professionista).
Viene confermata perciò la scelta del legislatore della recente riforma del mercato del lavoro di rimuovere incertezze applicative, con una sostanziale indifferenza rispetto a qualsiasi qualificazione della natura del rapporto di lavoro accessorio, il cui unico requisito è rappresentato dai predetti limiti economici.
Il DL n. 76/2013 rimuove alcune scorie determinate da un incompleto coordinamento della originaria disciplina del d.lgs. n. 276/2003 con la legge n. 92/2012.
In particolare l’eliminazione all’art. 70, co. 1, del d.lgs. n. 276/2003 delle parole “di natura meramente occasionale”, risolve definitivamente, ed in maniera univoca, le incertezze interpretative che si erano poste circa la natura da riconoscere al lavoro occasionale ed accessorio. Se, cioè, a tale tipologia contrattuale, dovesse ascriversi una propria peculiare natura, da individuare appunto nella “mera” occasionalità ovvero se, in ogni caso, fosse sufficiente rispettare i limiti economici, a prescindere dalla tipologia della prestazione lavorativa richiesta. Questa seconda soluzione, comunque già prospettata in una chiave interpretativa coerente con l’impianto normativo della fattispecie contrattuale, trova adesso il conforto del testo di legge, che attraverso l’eliminazione di quel riferimento, esclude chiaramente la sussistenza di qualsiasi parametro diverso da quello retributivo, con quest’ultimo che si conferma indice esclusivo della liceità del ricorso al voucher.
La previsione del riformato comma 4bis dell’art. 72 del d.lgs. n. 276/03, infine, prende in considerazione le particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, per le quali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
La previsione rappresenta una sorta di (circoscritto) ritorno alle origini dell’istituto, nato limitatamente a determinati soggetti a rischio di esclusione sociale.
L’attuale regime generale non esclude la plausibilità di eccezioni come quelle in discorso, dovendo però rimettere ogni giudizio sulla efficacia della scelta di politica legislativa al momento in cui tali premesse saranno concretamente attuate con gli strumenti previsti dal DL n. 76/2013.
Il DL n. 76/2013 introduce una specifica modifica all’art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010 che disciplina alcuni aspetti in materia di contenimento della spesa pubblica.
In particolare a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni , ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
Per le medesime amministrazioni la spesa per personale, relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. Le disposizioni si applicano anche alle regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
La stessa norma prevede che a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale. Ora il DL n. 76/2013 estende la possibilità per gli enti locali di derogare al limite di spesa anche alle spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.
5. CONVALIDA DIMISSIONI
Con l’art. 7 comma 5 lett. d) del D.L. 76/2013, si aggiunge all’art. 4 della legge 92/2012 il comma 23 bis secondo il quale le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 (inerenti alla convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale, anche durante il periodo di gravidanza e durante i primi tre anni di vita del bambino anche adottato o in affidamento) trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549, secondo comma, del codice civile.
La norma è in linea con il percorso di progressiva assimilazione dei rapporti autonomi parasubordinati alla subordinazione. Rimangono, tuttavia, dubbi interpretativi circa la operatività della disposizione legislativa in esame.
In effetti, se, da un lato, non dovrebbero correre dubbi sul concetto di dimissioni e risoluzione consensuale, dovendosi le prime ravvisarsi in una volontà del collaboratore e/o associato di risolvere il rapporto anticipatamente e la seconda ravvisarsi nella volontà congiunta delle parti di interrompere il rapporto prima della scadenza del termine del progetto e/o durante il rapporto di associazione in partecipazione, dall’altro lato, desta non poche perplessità l’inciso legislativo “in quanto compatibili”. Rimane, infatti, il dubbio di individuare quali siano le norme eventualmente non compatibili, salvo ritenere che il predetto inciso abbia un diverso significato, e cioè che la normativa di cui ai commi da 16 a 23 , su citati, vada applicata anche alle ipotesi di dimissioni e risoluzione consensuale nell’ambito del contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e dell’associazione in partecipazione, in quanto ritenute a priori compatibili.
Probabilmente sul punto sarebbe stato necessario esplicitare le diverse fattispecie.
ASSUNZIONI INCENTIVATE
1. INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI
L’articolo 1 del DL n. 76/2013 introduce consistenti agevolazioni a favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Rientrano tra i soggetti ammessi tutti i datori di lavoro a prescindere dalla veste giuridica o dalla natura dell’attività svolta; quindi sono compresi non solo gli esercenti attività di impresa ma anche quelli che esercitano attività di lavoro autonomo. Rimangono esclusi espressamente, come previsto dal comma 1 bis, i datori di lavoro domestico.
1.1 Incremento della base occupazionale
Per il potenziale diritto al beneficio è necessario che l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto che si calcola sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. Il computo dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale va effettuato in base al rapporto tra le ore previste dal contratto individuale e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Il calcolo va effettuato in unità lavorative/anno (ULA) ovvero ” numero di persone che, durante tutto l’esercizio in questione, hanno lavorato nell’impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l’esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. ” (cfr. art.5 Reg.Ce 800/2008).
L’incremento va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Sono società controllate quelle:
1) In cui l’altra società dispone della maggioranza di voti esercitabile nell’assemblea;
2) In cui l’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) Che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dei punti 1 e 2, si computano anche i voti spettanti a società controllate, fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono società collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. Si presume tale quanto nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti, ovvero 1/10 per le spa quotate in borsa.
1.2 Ammontare dell’agevolazione
L’incentivo consiste nel riconoscimento da parte dell’INPS di un contributo da conguagliare mediante le denunce mensili contributive UniEmens pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, fatte salve le diverse procedure previste nel settore agricolo. In ogni caso, l’agevolazione non potrà superare 650 euro mensili in relazione al singolo lavoratore assunto.
Il beneficio è vincolato al rispetto dell’articolo 40 del Regolamento Ce 800/2008 anche se si ritiene rispetti tali vincoli in quanto è prevista già tra le condizioni l’aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti ed inoltre, di base, l’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.
In ogni caso, il Regolamento prevede che i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione e nel caso di lavoratori molto svantaggiati (sono tali coloro che siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi) il periodo massimo è di 24 mesi successivi all’assunzione.
Se l’assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
Occorre peraltro considerare che il paragrafo 5 dell’art.40 del Regolamento prevede che, fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell’impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.
Qualora il periodo d’occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l’aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.
1.3 Durata dell’agevolazione e requisiti dei lavoratori
La durata del beneficio è di 18 mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia l’incentivo spetta anche nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato anche se il periodo di spettanza sarà ridotto a 12 mesi. E’ comunque necessario che ricorrano le altre condizioni previste e non potrà essere goduto con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro hanno già beneficiato dell’incentivo di 18 mesi. Per la maturazione dell’agevolazione connessa alla trasformazione è necessaria, inoltre, un’ulteriore assunzione di lavoratore da effettuarsi entro un mese, prescindendo in tal caso, per detta assunzione aggiuntiva, dalle condizioni soggettive e delle condizioni previste. In buona sostanza è necessaria esclusivamente per l’incremento occupazionale.
Oltre ai requisiti di natura anagrafica i lavoratori dovranno rientrare in una delle seguenti condizioni soggettive di svantaggio:
– siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; il decreto del Ministero del Lavoro 20 marzo 2013, pubblicato in G.U. n.153 del 2 luglio 2013, considera tale… “[…] chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.”. Il Ministero del Lavoro con la circolare n.34 del 25 luglio 2013 ha chiarito che il citato decreto ministeriale reca implicitamente l’indicazione per cui la nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo): i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi sono pertanto considerati non “regolarmente retribuiti” e quindi non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito; analogamente per le attività di lavoro autonomo la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione (che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 4.800 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 917/1986). Ai fini della presenza del requisito occorrerà pertanto considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro;
– siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
1.4 Assunzioni agevolate e modalità di richiesta
La maturazione dell’incentivo non è né immediata, ne automatica.
Si applica infatti alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo data di approvazione degli atti di riprogrammazione delle risorse destinate a finanziare l’agevolazione così come previsto dal comma 12 dell’articolo 1 del D.L. 79/2013 per concludersi con quelle effettuate fino al 30 giugno 2015. Quindi occorre attendere la comunicazione dell’avvenuto finanziamento dell’incentivo che avviene su decisione delle singole regioni le quali devono comunicarla al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze e all’INPS.
Tale approvazione e quindi la decorrenza del beneficio, verrà resa pubblica dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante avviso nel sito internet istituzionale.
Per la materiale fruizione, inoltre, sarà necessario attendere la procedura informatica INPS e le relative istruzioni, per consentire agli interessati di effettuare le richieste.
In particolare, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, l’istituto assegna le risorse in ordine cronologico di presentazione delle domande, comunicando la disponibilità delle risorse e quindi l’accoglimento della domanda di agevolazione che rimane tuttavia condizionata alla effettiva assunzione.
Il datore di lavoro, infatti, avrà sette giorni lavorativi per effettuare l’assunzione, pena la decadenza dell’agevolazione. Entro i successivi sette giorni, inoltre, sarà necessario comunicare al competente ufficio dell’INPS l’avvenuta stipula del contratto oggetto dell’agevolazione.
L’INPS comunica sul proprio sito l’insufficienza di risorse nelle singole regioni interessate e da quel
momento non verranno più prese in considerazione nuove domande.
1.5 Condizioni
Il beneficio, oltre alle condizioni viste in precedenza in ordine all’incremento occupazionale, è sottoposto alle ulteriori condizioni introdotte dalla Riforma Fornero in via generalizzata a tutti gli incentivi.
In particolare:
a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.
In ogni caso, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano invece le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
2. CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVO LAVORO STABILE NELMEZZOGIORNO
Il DL n. 76/2013, differisce al 15 maggio 2015 il termine per la fruizione dell’incentivo previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
Ricordiamo che l’agevolazione è stata prevista per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati effettuate dal 13 maggio 2011 e fino al 13 maggio 2013 effettuate nel mezzogiorno dai datori di lavoro.
In particolare, riguarda le assunzioni in sovrannumero rispetto ai dodici mesi precedenti alla data di assunzione e spettano in misura pari al 50% del costo salariale per 12 mesi nel caso di lavorati svantaggiati, 24 mesi nel caso di lavorati molto svantaggiati, nel rispetto del Reg.Ce. 800/2008.
Per problemi finanziari, tuttavia, il credito di imposta non è stato finanziato fin tanto che non è stato pubblicato nella G.U. 01 giugno 2012, n. 127 il DM 24 maggio 2012, attuativo del Dl 70/2011 a seguito delle modifiche apportate dalla legge 183/2011; tale provvedimento attuativo, ha rinviato ad appositi decreti regionali, da adottarsi da parte dei singoli enti entro 30 giorni, la definizione delle modalità di richiesta del beneficio.
Di conseguenza, le singole regioni sono intervenute per regolamentare le procedure di concessione del beneficio nella seconda metà del 2012 ed in alcuni casi debbono ancora comunicare l’esito delle richieste.
Il problema, oltre all’allungamento dei tempi ed all’incertezza che venga riconosciuto, però risiedeva nel comma 6 dell’articolo 2 del D.L.70/2011 il quale prevedeva che “. Il credito d’imposta […]è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro due anni dalla data di assunzione.”
Oltre al danno, la beffa, visto che la previsione creava gravi conseguenza ai datori di lavoro i quali, a causa dell’allungamento dei tempi per il riconoscimento del beneficio, rischiavano di perdere o di aver perso il diritto a compensarlo.
A questo pone rimedio l’articolo 2, comma 9, del D.L.76/2013 che modifica i tempi di utilizzo in compensazione consentendo di usufruirne entro il 15 maggio 2015.
3. MISURE URGENTI PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE E CONTRO LA POVERTA’ DEL MEZZOGIORNO
L’art. 3 del DL n. 76/2013 amplia le misure urgenti per il rilancio dell’occupazione prevedendo il rifinanziamento di alcune misure a valere sui fondi comunitari, con lo stanziamento di 108 milioni di euro per l’anno 2013, 68 milioni per il 2014 e 152 milioni per il 2015 su tre misure: Autoimpiego e Autoimprenditorialità, Piano di Azione di Coesione e Tirocini formativi.
a) AUTOMIPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA’
Vengono rifinanziate le misure per l’autoimpiego e autoimprenditorialità previsti dal D.Lvo 185/2000, ovvero i fondi gestiti da Invitalia per le richiese di sovvenzione a valere sul Lavoro Autonomo, sulla Microimpresa e sull’Autoimprenditorialità , sospesi a decorrere dal 26 aprile 2013 per esaurimento dei fondi. Con questa misura, quindi, potranno ripartire le richieste di contribuzione per avvio di nuove attività, sia in forma individuale che societaria, erogati in parte a fondo perduto e in parte con finanziamento a tasso agevolato con progetti di finanziamento che prevedono investimenti, a seconda delle misure, da 25 mila euro a 2.852.000 euro.
b) PIANO DI AZIONE DI COESIONE
Finanziamenti in arrivo per l’azione del Piano di Coesione, con la previsione di 26 milioni di Euro (per il 2013) rivolti alla promozione, e realizzazione di progetti, promossi da giovani per l’infrastrutturazione sociale e la valorizzazione dei beni pubblici nel Mezzogiorno con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all’articolo 48, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il Piano di Azione di Coesione, in pratica, è un accordo sottoscritto tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia , Sardegna, Sicilia Abruzzo e Molise, che mira ad accelerare e riqualificare l’utilizzo dei Fondi strutturai comunitari per evitare la restituzione delle risorse non impegnate nel periodo di programmazione 2007-2013.
c) BORSE DI TIROCINIO FORMATIVO
Previste risorse per incentivare i tirocini formativi a favore di giovani, tra i 18 e i 29 anni, residenti o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia, che non lavorano, non studiano e non partecipano ad attività formative. I 56 milioni di euro, stanziati per l’anno 2013, dovranno essere utilizzati per finanziare l’indennità di partecipazione al tirocinio presso le aziende, e/o studi professionali, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali.
Per gli interventi previsti dalle lettere a) e b) in via prioritaria verranno finanziati i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese che possano avvalersi di un’azione di accompagnamento e tutoraggio per l’avvio e il consolidamento dell’attività imprenditoriale. Tale forma di accompagnamento, e tutoraggio, dovrà essere effettuata da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività e la remunerazione di quest’ultima verrà stabilita con apposito decreto da adottarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
In aggiunta a tali misure viene rifinanziata la cosiddetta “carta acquisti”, già prevista dal DL n.5 del 9 febbraio 2012 per le popolazioni delle regioni del Mezzogiorno d’Italia, anche per le annualità 2014 e 2015 attraverso la riprogrammazione , e il rifinanziamento, del Fondo di Rotazione previsto dalla Legge 183/97. Toccherà alle Regioni, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto in questione, comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali gli ambiti di intervento territoriali in modo da rifinanziare tale misura in proporzione alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno, residente nell’ambito regionale.
4. ASSUNZIONE DI LAVORATORI CHE FRUISCONO DELL’ASPI
Il datore di lavoro che assume i lavoratori che godono della Assicurazione Sociale per l’Impiego, potrà usufruire di un contributo mensile pari alla metà dell’indennità residua del lavoratore. La novità è contenuta nell’articolo 7, comma 5, lettera b) del D.L. 76/2013.
La norma, che modifica la Riforma Fornero, prevede che il datore di lavoro che assume senza esserne obbligato, un lavoratore che sta usufruendo della prestazione ASpI, potrà chiedere all’INPS la residua indennità spettante al lavoratore.
La prestazione spetterà mensilmente ed è condizionata alla stipula di un contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Al fine di evitare abusi, è previsto che non sarà possibile richiedere il contributo relativamente alle assunzioni di quei lavoratori che nei sei mesi precedenti, siano stati licenziati, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Ricordiamo che l’indennità ASPI mensile viene riconosciuta, su domanda, ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, che versino in stato di disoccupazione e possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
La prestazione viene calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
L’indennità è rapportata alla retribuzione mensile ed è pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all’importo di 1.180 euro mensili; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare il massimale fissato per il 2013 in misura pari a 1.152,90 (cfr. circ.INPS 14/2013).
La durata della prestazione, per il 2013 sarà di otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
1. STATO DI DISOCCUPAZIONE
Il DL n. 76/2013 modifica ancora, dopo gli interventi della Legge Fornero, la disciplina dello stato di disoccupazione. La Fornero, infatti, aveva abrogato il comma a) dell’art. 4 del D.Lgs. 181/2000, in cui si prevedevano la modalità di conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa. Il comma 7 dell’art 7 del DL n. 76/2013 in pratica ripristina la disposizione abrogata, facendo ritornare in vigore la disposizione dell’art. 4 , lettera a) del D.Lgs. n. 181/2000 che ora prevede: “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.”.
Per effetto di tale disposizione, in pratica, lo stato di disoccupazione viene conservato qualora il reddito derivante da attività di lavoro dipendente, co.co.co.e a progetto non superi l’importo di € 8.000 annuali, e non superi l’importo di € 4.800 per attività di lavoro autonomo.
Viene, inoltre, rivisto il periodo di sospensione affinché non si perda lo stato di disoccupazione, passando al termine “fino a sei mesi” e non “inferiore a sei mesi”, cosi come modificato dalla Legge Fornero.
Quindi, ripristinando il Dlgs 181/2000, la perdita dello stato di disoccupazione è fatta salva, e quindi si avrà sospensione, in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a sei mesi.
2. PLURIEFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AI CENTRI PER L’IMPIEGO
Con il comma 5 dell’art.9 il legislatore fornisce, finalmente, l’interpretazione autentica del comma 6 dell’art.4 bis del decreto legislativo n.181/00 che stabilisce le validità delle Co, inviate ai Centri impiego attraverso i nodi regionali, nei confronti di tutte le altre amministrazioni. Si tratta delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail e di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle province. Il comma era già stato sostituito ai sensi dell’art. 1, comma 1184, legge n. 296/06, a decorrere dal 1 gennaio 2007; successivamente modificato dall’art. 6, comma 4, legge n. 99/09, a decorrere dal 15 agosto 2009.
Ricordiamo che la piena pluriefficacia delle Co anche nei confronti della Prefettura- UTG, dopo un lungo periodo di incertezza e duplicazione di adempimenti, era stata realizzata dal Ministero del lavoro utilizzando una fonte secondaria. Con la circolare n. 4773 del 28 novembre 2011, infatti, lo stesso comunicava che, dal 15 novembre 2011, tutti i datori che avessero assunto lavoratori extraue regolarmente soggiornanti in Italia, non dovevano più presentare il modello Q (contratto di soggiorno).
Gli obblighi sono assolti mediante l’invio dei dati richiesti all’interno del modello Unilav preventivo all’assunzione, già modificato dal 30 aprile 2011. L’abolizione del modello Q è stata prevista anche per il lavoro domestico, in quanto la comunicazione preventiva effettuata all’Inps (con le opportune modifiche apportate al modello), assolve l’obbligo di comunicazione dei dati.
3. DISPOSIZIONI PER GRUPPI DI IMPRESE AGRICOLE
L’art. 9 comma 11 del DL integra la previsione di legge contenuta nell’art. 31 del D.Lgs. 276/2003.
Le novità riguardano le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, le quali possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
L’assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. E’ necessaria l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per definire le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte; ragionevolmente il DM dovrebbe dare la possibilità ai datori di lavoro di poter indicare in sede di assunzione anche i codici fiscali degli altri datori di lavoro che congiuntamente procedono all’assunzione.
I datori di lavoro coinvolti rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato.
RAPPORTI DI LAVORO CON EXTRACOMUNITARI
1. LA RICERCA DI DISOCCUPATI IN ITALIA DEVE ANTICIPARE LA RICHIESTA EXTRAUE
Il comma 7 dell’art. 9 del DL n. 76/2013 disciplina in maniera stringente un adempimento fino ad ora solo formale, facendolo diventare condizione essenziale per potere accedere alla richiesta di nulla osta per l’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari. Si tratta di modifiche apportate all’art.22 commi 2 e 4 del Dlgs n.286/98 (TU immigrazione).
La verifica di lavoratori presenti in Italia, extracomunitari e non, disponibili a svolgere le mansioni richieste, in precedenza prevista a posteriori rispetto alla presentazione dell’istanza e a cura dello Sportello Unico per l’immigrazione, adesso diventa un obbligo in capo al richiedente datore di lavoro e la richiesta, al Centro per l’Impiego deve essere effettuata prima e deve essere idoneamente documentata.
Con il termine “idoneamente documentata” si ritiene che sia sufficiente per il datore:
– presentare al Centro impiego competente una richiesta (inviata con raccomandata, con PEC o consegnata a mano e protocollata dal centro impiego) per le mansioni e l’orario necessari;
– acquisire dallo stesso, dopo alcuni giorni (20), una dichiarazione di indisponibilità di lavoratori. Oppure potrebbe essere applicato il sistema del silenzio produttivo d’effetti (non ricevere alcuna risposta entro un certo termine equivale ad indisponibilità di lavoratori).
Si tratta in verità di un’opportunità in più per i disoccupati ai quali viene offerto, “forzosamente”, un impiego. Si tratta di lavoratori italiani o stranieri che abbiano dato al Centro impiego la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi del Dlgs n.297/02. Ricordiamo che il soggetto in cerca di lavoro ed interessato al riconoscimento dello stato di disoccupazione, deve presentarsi presso il Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio per rendere la dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedente e l’immediata disponibilità allo svolgimento di altre.
Seppure apprezzabile lo sforzo tendente a far diminuire la disoccupazione l’impatto nel tessuto sociale, appare di scarso rilievo numerico ed in netta contrapposizione alla ormai assodata liberalizzazione dell’incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
La novella normativa prevede, inoltre, una abrogazione esplicita del comma 4 del medesimo articolo 22 del TU sull’immigrazione.
Ricordiamo che tale comma 4 regolamentava già questa previsione di ricerca in Italia. Si tratta di una procedura che finora veniva attivata dallo Sportello Unico per l’immigrazione.
Lo Sportello comunicava le richieste di nulla osta al Centro per l’impiego competente per provincia di residenza, domicilio o sede legale ed era quest’ultimo che provvedeva a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a rendere disponibili sul sito internet, o a pubblicizzarli con ogni mezzo in suo possesso. Se dopo 20 giorni nessun lavoratore presentava una richiesta, il Centro impiego provvedeva a trasmettere allo Sportello unico la certificazione negativa. In caso contrario le domande acquisite venivano comunicate al datore. In realtà si trattava di una pura formalità ed il datore, una volta informato, non aveva alcun obbligo di assumere quel lavoratore segnalato dal centro impiego.
Con le nuove regole, si ritiene che il Centro impiego debba svolgere ugualmente tutte le operazioni sopra elencate (diffusione offerte, sito internet, pubblicità con diversi canali), ma la richiesta dovrà pervenire dal datore di lavoro.
Un dubbio rimane per le ipotesi in cui siano disponibili lavoratori per lo svolgimento delle mansioni e dell’orario richieste dal datore. La norma non prevede imposizioni per l’assunzione, ma di fatto impedisce l’accesso alla procedura di ingresso.
2. INGRESSO DI EXTRACOMUNITARI PER CORSI DI FORMAZIONE E TIROCINI
Con il comma 8 dell’art.9 cambia la programmazione, ampliandone la durata, degli ingressi per chi entra in Italia per frequentare corsi di formazione professionale o per svolgere tirocini formativi. Il tetto massimo verrà fissato ogni tre anni, entro il 30 giugno dell’anno successivo al triennio, con un decreto del ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell’interno e quello degli affari esteri, sentita la Conferenza per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome. I visti rilasciati saranno portati in detrazione dal contingente indicato dal decreto triennale adottato successivamente.
Il vantaggio indubbio della durata triennale è quello di consentire ai datori di lavoro, in particolar modo le imprese, di pianificare meglio le attività.
L’aspetto negativo è invece certamente imputabile alla prevista necessità di parere della Conferenza per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome fondata sulla competenza concorrente di cui all’art. 117 della Costituzione in materia formativa.
Il DL n.76/2013, prevede una fase transitoria durante la quale gli ingressi saranno liberi. Finché non sarà emanato per la prima volta il decreto, infatti, le rappresentanze diplomatiche e i consolati, potranno comunque rilasciare visti d’ingresso a chi è in possesso dei requisiti, senza limiti numerici.
Il DL n. 76/13 però, nulla dice in caso di mancata emanazione dei successivi decreti alla scadenza del triennio, ne se tali ingressi senza limiti debbano essere portati in detrazione dal contingente indicato dal decreto triennale non appena adottato.
Il comma 5 dell’art. 44bis del DPR 394/99, prevede oggi che lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dell’articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, può essere autorizzato all’ingresso nel territorio nazionale, nell’ambito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 6.
La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui all’articolo 40, comma 9, lettera a).
Con le modifiche introdotte, quindi, senza il primo decreto triennale, i visti saranno rilasciati senza limiti numerici.
Per l’anno 2012 il contingente relativo all’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per la partecipazione a corsi di formazione professionale o a tirocini formativi era stato fissato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 luglio 2012 (GU n.216/12) in 5000 unità. Le quote erano riservate agli stranieri che intendevano fare ingresso in Italia per svolgere corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite in patria. Le quote relative agli ingressi per tirocinio erano ripartite a livello regionale. Tali quote erano disponibili, fino ad esaurimento, per tutto il 2012 e, nelle more dell’adozione dell’annuale decreto, anche per i primi mesi del 2013.
Si ritiene che la procedura da attivare presso lo sportello unico per l’immigrazione sia quella consueta, anche in caso di ingressi liberi che potranno avvenire prima dell’emanazione del primo decreto triennale.
3. ISCRIZIONE ALL’ELENCO ANAGRAFICO DELLO STRANIERO AL TERMINE DEGLI STUDI
Ampliate le ipotesi d’iscrizione all’elenco anagrafico e quelle che consentono la conversione del permesso di studio in uno per motivi di lavoro. Con l’introduzione del comma 8bis all’art.9 del dl 76/13, viene modificato l’art.22comma 11 bis del TU che ora ricomprende anche la laurea triennale e la laurea specialistica conseguite in Italia tra i titoli validi.
Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello o la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico dei soggetti in cerca di occupazione (art 4 DPR n. 442/00), per un periodo non superiore a 12 mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal TU, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
4. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Con il comma 9 dell’art.9 arrivano nuove risorse economiche per il “Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”. Questo potrà avvenire perché il nuovo decreto vi fa confluire le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa (Ordinanza del Presidente del Consiglio n.3933/11 pubblicata in GU n. 91/11) e regolamento della chiusura dello stato di emergenza umanitaria e rientro nella gestione ordinaria da parte del Ministero dell’interno e altre amministrazioni competenti (Ordinanza Capo dipartimento protezione civile n. 33/12 pubblicata in GU n. 7/13). Ricordiamo che per “minore straniero non accompagnato”, si intende “il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano” (art. 1, comma 2, del D.P.C.M. n. 535/99).
Si tratta dunque di uno storno di spesa da un capitolo ad un altro del bilancio.
5. ALLOGGIO A STRANIERI, PLURIEFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE D’ASSUNZIONE
Oltre alla pluriefficacia della comunicazione d’assunzione ai fini delle comunicazioni alla Prefettura – UTG (interpretazione autentica, vedi capitolo relativo), il decreto n.76/13 prevede anche, per il datore di lavoro che conceda la disponibilità dell’alloggio al lavoratore straniero, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione (art. 7 Dlgs n.286/98 TU immigrazione) tramite la medesima Co. Per tale motivo, entro 90 giorni dalla conversione in legge del decreto n.76/13, dovrà essere emanato un decreto interministeriale (lavoro, interno e Pa) che apporti le modifiche necessarie al decreto del ministero del lavoro del 30 ottobre 2007 (GU n.299/07) con il quale vengono definite le caratteristiche delle Co telematiche dovute dai datori di lavoro (finalità, modalità, pluriefficacia, ecc.).
Si ritiene che, in attesa dell’emanazione del decreto sia ancora obbligatorio effettuare la comunicazione di cessione di fabbricato all’Autorità di PS entro 48 ore prevista per chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio, ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine o gli ceda in proprietà o godimento beni immobili rustici o urbani, posti in Italia.
Ricordiamo che l’art. 2 della legge n.131/12 ha previsto la cancellazione dell’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato dal 21 giugno 2012, ma relativamente all’ospitalità agli stranieri, è espressamente prevista l’esclusione dall’esenzione dalla presentazione.
6. REGOLARIZZAZIONE EXTRACOMUNITARI ANNO 2012
Con il comma 10 dell’art.9 vengono ampliate le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno a seguito della regolarizzazione per i lavoratori interessati all’emersione ai sensi dell’art. 5 del DLgs n.109/12.
Ricordiamo che il “ravvedimento operoso” del 2012, prevedeva la possibilità, per imprese e famiglie che impiegavano lavoratori irregolari almeno dal 9 maggio 2012, di evitare le sanzioni presentando una dichiarazione di emersione dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.
I datori in regola con i requisiti richiesti (assenza di condanne, adeguato reddito, ecc.) avrebbero dovuto pagare un contributo forfetario di 1000 euro, regolarizzare solo a tempo pieno (tranne i datori di lavoro domestico) e dimostrare (alla data di stipula del contratto di soggiorno) di aver pagato almeno sei mesi di retribuzione, contributi e Irpef. I lavoratori, invece, per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, dovevano anche dimostrare (con documentazione proveniente da organismi pubblici) di essere in Italia ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011.
Le modifiche introdotte dal comma 10 dell’art. 9 decreto legge n. 76/13 tutelano, quindi, i lavoratori destinatari della regolarizzazione dalle conseguenze di carenze e/o inadempienze non a loro imputabili.
Condizione essenziale resta quella di dimostrare la presenza sul territorio italiano alla data del 31/12/11 ed il pagamento da parte del datore di lavoro dei 1000 euro.
Certamente la modifica normativa avrà un duplice effetto: da una parte evitare un notevole contenzioso, dall’altra consentire ai lavoratori interessati di non essere attratti nella sfera del lavoro nero.
6.1 RIGETTO PER CAUSE DEL DATORE DI LAVORO
Con il comma 10 dell’art. 9 del dl 76/13 si prevede l’introduzione di un nuovo comma (11bis) al DLgs n. 109/12 che consente, per alcuni casi specifici, il rilascio del permesso di soggiorno “in attesa di occupazione” al lavoratore. Questo potrà avvenire per le dichiarazioni di emersione rigettate per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello Sportello Unico della sussistenza del rapporto di lavoro, del pagamento del contributo forfetario di 1000 euro per ciascun lavoratore (art. 5 comma 5 Dlgs n. 109/12) e del requisito della presenza in Italia al 31 dicembre 2011, o in data precedente (art. 5 comma 1 Dlgs n. 109/12).
Ricordiamo che il termine per il pagamento del contributo forfetario di 1000 euro scadeva il 15 ottobre 2012 e costituiva una manifestazione espressa di volontà del datore di procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con l’extracomunitario.
Ricordiamo che la presenza in modo ininterrotto in Italia dell’extracomunitario almeno dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici così come indicato nella circolare del ministero dell’interno n.6121/12.
Con le modifiche apportate, sono anche archiviati i procedimenti penali e amministrativi (art. 5 comma 6 del Dlgs n.109/12) a carico del lavoratore, mentre nei confronti del datore di lavoro si procede con l’archiviazione (art. 5 comma 10 Dlgs n. 109/12) dei procedimenti penali e amministrativi nel caso in cui l’esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.
Invece, nei casi in cui non venga presentata la domanda di emersione o il procedimento sia stato archiviato o sia stata rigettata la dichiarazione, per il datore di lavoro cessa anche la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi (art. 5 comma 6 Dlgs n.109/12). Questo comporta l’applicazione delle sanzioni per le violazioni relative al DLgs n.109/12 e all’impiego di lavoratori.
Il permesso di soggiorno rilasciato al lavoratore in attesa di occupazione a seguito delle nuove norme, ha la durata di un anno, è può essere convertito in un permesso di lavoro se nel frattempo l’immigrato trova occupazione.
6.2 CESSAZIONE DEL RAPPORTO
L’art.9 al comma 10 prende in esame anche l’ipotesi in cui, per le dichiarazioni di emersione non ancora definite, sia avvenuta una cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento.
In tale ipotesi la procedura d’emersione per il lavoratore si intende conclusa con il rilascio del permesso di soggiorno “in attesa di occupazione”. Nel caso in cui intervenga una richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, al lavoratore sarà rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Anche in tale ipotesi il lavoratore e datore potranno godere dell’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni delle norme, rispettivamente, sull’ingresso e soggiorno irregolare e sull’impiego irregolare di lavoratori (art. 5 comma 6 Dlgs n.109/12).
Il “permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale” rilasciato al lavoratore a seguito dell’emersione, consente lo svolgimento del lavoro dipendente fino alla scadenza in esso indicata, con la possibilità di rinnovo a determinate condizioni (proseguimento del lavoro, nuovo lavoro, ecc.). La durata del permesso varierà a seconda del contratto di lavoro adottato, ma è possibile la permanenza in Italia dell’extracomunitario anche in caso di perdita del posto di lavoro. L’art.4 comma 30 della riforma del lavoro (legge 92/12), ridisegna il precedente quadro normativo prevedendo che, con adeguati requisiti reddituali, l’extracomunitario possa restare in Italia anche se privo di un posto di lavoro.
6.3 PAGAMENTO DEL PRECEDENTE DATORE
Il datore che aveva presentato la domanda di regolarizzazione per la quale sia intervenuta la risoluzione del rapporto, sarà comunque tenuto a pagare la retribuzione, i contributi, i premi e l’Irpef fino alla data di cessazione del rapporto.
Ricordiamo che i pagamenti ai quali era tenuto il datore di lavoro per portare a buon fine l’operazione di emersione erano i seguenti:
1. contributo forfetario (non deducibile imposte sul reddito) di 1.000 euro per ciascun lavoratore da pagare con “F24 Versamenti con elementi identificativi” dal 7 settembre sino a prima di presentare la domanda (15 ottobre 2012);
2. marca da bollo da euro 14,62 necessaria per inviare la domanda;
3. almeno 6 mesi (dal 09 maggio 2012 al 15 ottobre 2012 o maggior periodo di occupazione, dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla data della stipula del CDS) di retribuzione, contributi e Irpef alla data di convocazione allo Sportello Unico (autocertificazione della regolarizzazione).
Gli uffici, inoltre, potranno verificare i requisiti in capo al datore di lavoro che ha presentato la denuncia di emersione, ai fini dell’applicazione o meno della sospensione dei procedimenti penali e amministrativi (comma 10 dell’art.5 del Dlg n.109/12).
Ministero del lavoro e ministero dell’interno, con la circolare congiunta n.4096/13, sono già intervenuti in materia di emersione di lavoro irregolare 2012 dopo l’entrata in vigore del dl 76/13 al fine di chiarire i diversi requisiti stabiliti dalla nuova norma per concedere il PDS al lavoratore per:
rigetto della domanda per causa del datore, cessazione del rapporto e pagamento delle somme previste, sia per uniformare i criteri di valutazione delle domande tra tutti gli Sportelli Unici (reddito del datore, certificazione medica e idoneità alloggiativa).
GESTIONE DEGLI APPALTI
1. SOLIDARIETA’ APPALTI
L’articolo 9, comma 1, del D.L.76/2013 prevede che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori autonomi i compensi contrattualmente spettanti, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, ad esclusione delle sanzioni.
Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, in caso di giudizio, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Vengono poi previste altre due novità: la prima riguarda la precisazione che le disposizioni dei contratti collettivi, che consentono di evitare il regime di solidarietà nel caso in cui abbiano individuato metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, riguarda esclusivamente i trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.
L’altra, invece, riguarda l’esclusione delle pubbliche amministrazioni dal regime di solidarietà previsto dall’articolo 29, comma 2, del D.Lgs.276/2003.
La novità in materia di solidarietà negli appalti si aggiunge a quella prevista dall’articolo 50 del D.L.69/2013 che invece ha escluso dalla solidarietà l’imposta sul valore aggiunto.
A questo punto il quadro della solidarietà in materia di appalti è il seguente:
– articolo 35, commi 28, 28 bis e 28 ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che prevede una specifica responsabilità solidale dell’appaltatore nell’ambito degli appalti di opere o servizi, in materia di versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Il D.L.69/2013 ha escluso dalla solidarietà l’IVA;
– art. 29, commi 2 e 3 ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel quale è previsto, in caso di appalto di opere o di servizi, che il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Rimangono escluse dall’obbligazione invece le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il D.L.76/2013 ha esteso l’obbligo ai contratti di lavoro autonomo, limitato alle retribuzioni le deroghe affidate ai contratti collettivi ed escluso la pubblica amministrazione;
– articolo 1676 codice civile in cui è previsto per ” coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Società a responsabilità limitata semplificate
1. INNOVAZIONI IN MATERIA DI SOCIETA’
La legge di conversione del d.l.76/2013 apporta importanti innovazioni in materia società a responsabilità limitata.
Questa volta non si tratta più di disposizioni eccezionali riservate ad ipotesi circoscritte come accadute in passato a favore di giovani ovvero delle cd. Srl semplificate (cfr. art.2463-bis c.c, e s.r.l. a capitale ridotto ex art. 44 d.l. 83/2012) , ma che invece riguardano la generalità dei soggetti anche se in alcuni casi rimangono deroghe alla disciplina generale, come di vedrà.
Le novità sono contenute ai commi 15 bis e 15 ter dell’articolo 9 che modificano, rispettivamente, gli articolo 2464 e 2463 del codice civile.
Vediamo nel dettaglio le singole discipline
La nuova versione dell’articolo 2463 riguarda la costituzione delle società a responsabilità che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l.76/2013 prevede che l’ammontare del capitale sociale possa essere stabilito in misura inferiore a 10mila euro.
La disciplina previgente non consentiva di regola tale possibilità limitandone la deroga a circoscritte ipotesi quali quelle riservate ai soggetti che non avevano compito i trentacinque anni di età (cfr. art.2463- bis c.c.) ovvero alle s.r.l. a capitale ridotto (cfr. art.44 D.L. 83/2012, conv. Dalla legge 134/2012)
Ora invece pur rimanendo la regola che il capitale sociale da indicare nell’atto costitutivo deve essere non inferiore a diecimila euro con esplicitazione della parte sottoscritta e di quello versata, viene prevista una deroga generalizzata per tutti. In particolare, il quarto comma dell’art.2463 inserito dal citato comma 15 ter, prevede che l’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, ma pari almeno a un euro.
In tal caso, tuttavia, non sarà possibile prevedere conferimenti di beni in natura in quanto è espressamente previsto che i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione.
Altra peculiarità delle srl con capitale inferiore a 10mila euro, riguarda la quota dell’utile d’esercizio da destinare a riserva legale.
E’ infatti previsto che, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio, è obbligatorio destinare una quota degli utili pari ad almeno un quinto fino al raggiungimento di un importo pari a 10mila euro computando anche il capitale sociale. Ad esempio, in una società con capitale sociale di 3 mila euro, la riserva legale dovrà raggiungere 7mila euro. In tal caso, essendo stato raggiunto il limite di 10mila euro, la società sarà libera di destinare gli utili secondo le decisioni dell’assemblea.
La riserva legale così formata, è da considerarsi disponile per la imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite e nel caso di diminuzione, deve essere reintegrata per come descritto in precedenza.
L’altra modifica riguarda invece l’articolo 2464 relativo ai conferimenti.
Il comma 15-bis prevede che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo (e non più presso una banca come era previsto in precedenza) almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. E’ poi prevista la indizione nell’atto dei mezzi di pagamento.
La rivisitazione della disciplina relativa alla costituzione delle società a responsabilità a limitata è completata dall’abrogazione dei commi da 1 a 4 dell’articolo 44 del d.l. 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 che regolamentavano la società a responsabilità limitata a capitale ridotto e dalla soppressione dall’articolo 2463-bis del codice civile della condizione che a costituire la società a responsabilità limitata semplificata possano essere solo i soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
DISPOSIZIONI DI NATURA FISCALE
1. ADDIZIONALI REGIONALI
L’art. 11, comma 12 del DL consente alle Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di maggiorare, fino ad un massimo di 1 punto percentuale, l’aliquota base dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ad oggi fissata all’1,23%.
Toccherà, quindi, agli Enti regionali stabilire quale sarà la nuova addizionale, nel limite massimo del 2,23%, e se la stessa verrà applicata in maniera proporzionale sui redditi, ovvero in maniera progressiva così come avviene nelle altre regioni del territorio italiano. Tale facoltà è però riconosciuta dalla legge al fine – esclusivo – di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2, co. 3, lett. a) e 3, co. 5, lett. a). L’introduzione dell’avverbio esclusivamente in sede di conversione induce ad interpretare in maniera rigorosamente restrittiva l’intenzione del legislatore così espressa, nei soli limiti delle finalità prefisse.
2. ACCONTO IRPEF ANNO 2013
Con le modifiche contenute nell’art. 11, comma da 18 a 21 del DL cambiano gli importi degli acconti di imposta per l’anno 2013. Con l’articolo in questione, aumenta di un punto percentuale gli acconti previsti per le persone fisiche e le società di capitali, passando rispettivamente dal 99 al 100 % e dal 100 al 101% dell’imposta a debito, e di due punti percentuali per le società di persone, dal 99 al 101% sempre dell’imposta a debito.
Gli effetti di tali aumenti avranno effetti esclusivamente sulla seconda rata di acconto, scadente il prossimo 30 novembre, in cui i contribuenti (siano essi persone fisiche o società) dovranno calcolare l’acconto di imposta applicando l’aliquota per intero e detrarre quanto già versato in occasione della prima rata (40 % sulle vecchie percentuali).
Novità in materia di acconti anche per gli Istituto di Credito che dovranno adeguarsi al versamento dell’acconto sulle ritenute applicate sugli interessi derivanti dai depositi, e da versare alla Tesoreria Provinciale dello Stato, nella misura del 110% sull’importo derivante dal calcolo dei 9/10 sulle ritenute effettuate. Tale misura, per l’anno in corso, avrà effetti sempre solamente sulla seconda rata di acconto, scomputando quanto pagato nella prima rata, e verrà applicata per l’anno 2013 e 2014.
3. DETASSAZIONE CONTRIBUTI E INDENNIZZI PER EVENTI SISMICI
L’art. 11 commi da 8 a 11 del DL, introduce l’articolo 6-novies nel DL 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici specifici verificatesi dal 20 e 29 maggio 2012 in Emilia Romagna.
In particolare per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni individuati all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all’articolo 67-septies del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA
1. PENSIONI DI INABILITA’
L’art. 10, ai commi 5 e 6, del DL ha posto fine ad una questione non propriamente pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza riguardante l’individuazione dei redditi, ai fini della verifica del requisito reddituale, per l’ottenimento della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge numero 118 del 1971. Per accedere a tale prestazione assistenziale, la cui misura, per il 2013, è pari a 275,87 euro mensili per 13 mensilità, necessita la sussistenza dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi :
– Riconoscimento di una invalidità totale e permanente al 100%;
– Età anagrafica compresa tra i 18 e i 65 anni;
– Reddito che forma base imponibile ai fini irpef non superiore a 16.127 euro;
– Cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale (salvo alcune eccezioni).
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 7320 del 22 marzo 2013, aveva sancito che il reddito a cui fare riferimento, per l’accertamento del limite reddituale, che per il 2013 ammonta a 16.127 euro, non è solo quello conseguito dalla persona che richiede la pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971 ma anche quello del coniuge.
Pertanto il superamento o meno del limite di 16.127 euro doveva essere accertato , sommando il reddito della persona interessata con il reddito del coniuge.
Il sollevamento di critiche e perplessità successivo alla emanazione di tale sentenza, ha indotto il legislatore a modificare la legge e con l’art. 10, comma 5 , del DL ha stabilito che i redditi rilevanti per l’accertamento della sussistenza del requisito reddituale ai fini dell’ottenimento della pensione di inabilità di cui all’art.12 della legge numero 118 del 1971, risultano essere solo quelli della persona interessata con l’esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare. Il succitato art. 10, inoltre, al comma 6 stabilisce che il limite reddituale cosi come definito dal comma 5, deve essere preso in considerazione per tutte le domande di pensione di inabilità per le quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e per tutti i procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva prima dell’entrata in vigore del DL. In tal caso la pensione di inabilità non potrà, comunque avere una decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo DL.
Inoltre il comma 6, statuisce l’efficacia ex nunc della norma, disponendo che in ogni caso non si darà mai luogo al recupero di importi che sono stati eventualmente negati, prima della data di entrata in vigore del DL, in ragione dell’accertamento del requisito reddituale in base alla precedente normativa, laddove sarebbero stati concessi in applicazione del nuovo comma 5.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. SANZIONI IN MATERIA DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’art. 9, comma 2 del DL sostituisce il comma 4-bis, dell’articolo 306 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data.
Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il tema è stato oggetto di chiarimenti da parte della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva con la Nota n. 12059 del 2 luglio 2013. Secondo il Ministero tale formulazione oltre ad individuare in un decreto direttoriale lo strumento di rivalutazione quinquennale delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie, consente anche la immediata applicazione della rivalutazione, a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto già fissa l’entità dell’incremento nella misura del 9,6%.
Pertanto, tutte le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da altre normative in materia, riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013 sono incrementate del 9,6%.
L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sul risultato finale della sanzione incrementata del 9,6% e pertanto, salvo successive modifiche che potranno intervenire in sede di conversione del decreto legge, al momento non va applicato alcun arrotondamento delle cifre.
2. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
L’art. 9 comma 6 del DL, ha modificato la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 24/2012. Con le modifiche approvate per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. In questo contesto il DL prevede che per questa tipologia di rapporto, presso l’utilizzatore si applicano integralmente le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
TABELLA
ENTRATA IN VIGORE DEI PROVVEDIMENTI
TABELLA ENTRATA IN VIGORE DEI PROVVEDIMENTI | |
Art. 1 | Entrata in vigore |
Incentivi assunzioni giovani | Non prima che vengano approvati gli atti di riprogrammazione. Per il mezzogiorno è previsto che le amministrazioni interessate si attivino entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma. L’operatività decorre dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione. Per le altre regioni non è prevista una procedura di velocizzazione. L’attivazione dell’incentivo è subordinata all’espressa richiesta della regione interessata da far pervenire entro il 30.11.13. Per le regioni che prevedono ulteriore finanziamento, lo stesso si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento. Ragionevolmente l’entrata in vigore non sarà prima del 2014. |
Art. 2 | Entrata in vigore |
Apprendistato | Successivamente all’adozione delle linee guida conferenza stato/regioni, entro il 30.09.13. Decorso inutilmente tale termine, le modifiche si applicano a tutti i contratti di apprendistato instaurati a decorrere dal 1 ottobre 2013. |
Tirocini pubbliche amministrazioni. Per amministrazioni che per comprovate ragioni non possano far fronte all’onere, viene istituito specifico fondo. | DPCM da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L. |
Tirocini alternanza scuola-lavoro -università | Il Ministro dell’istruzione emana decreto entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L.. |
Tirocini formativi extracurricolari per studenti 4° anno scuole secondarie di secondo grado Credito imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno | Il ministro dell’istruzione emana decreto entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L.. Proroga al 15 maggio 2015 del termine per la fruizione del credito d’imposta per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. |
Art. 3 | Entrata in vigore |
Occupazione giovanile mezzogiorno | Previo consenso Commissione europea. L’operatività decorre dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione. E’ previsto che le amministrazioni interessate si attivino entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma. |
Estensione carta acquisti ai territori del mezzogiorno non ancora coperti | Previo consenso Commissione europea. L’operatività decorre dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione. E previsto che le amministrazioni interessate si attivino entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma. |
Art. 5 | Entrata in vigore |
Struttura di missione per ricollocazione lavoratori beneficiari trattamenti di integrazione salariale (soprattutto in deroga) e garanzia per i giovani. | 1 gennaio 2014 |
Art. 7 – Modifiche L.92/12 | Entrata in vigore |
Tempo determinato acausale per primo rapporto o per ogni altra ipotesi prevista da CCnl | 28 giugno 2013 |
Tempo determinato acausale prorogabile | 28 giugno 2013 |
Previsione coda contrattuale anche per acausale | 28 giugno 2013 |
Abrogata comunicazione di prolungamento tempo determinato, cd. coda contrattuale | 28 giugno 2013 |
Termini più brevi di stacco tra 2 contratti a termine | 28 giugno 2013 |
Esclusione applicazione 368/2001 per rapporti instaurati ai sensi dell’art. 8 c.2, L.223/91 | 28 giugno 2013 |
Previsione limite quantitativo massimo tempo determinato anche acausale | 28 giugno 2013 |
Lavoro intermittente per massimo 400 giorni di effettivo lavoro nel triennio, si conteggiano quelli prestati successivamente al 28.06.13 | 28 giugno 2013 |
Sanzione mancata comunicazione preventiva per lavoro a chiamata non dovuta se eseguiti adempimenti di carattere contributivo precedenti | 28 giugno 2013 |
Co.co.pro. – divieto svolgimento compiti esecutivi e ripetitivi | 28 giugno 2013 |
Forma contratto co.co.prò ad substantiam | 28 giugno 2013 |
Eliminazione dizione “meramente occasionale” nel lavoro accessorio | 28 giugno 2013 |
Esclusione procedura art.7 c. 6 L.604/66 per determinate categorie | 28 giugno 2013 |
Contratti intermittenti stipulati con vecchia normativa proseguono fino a fine anno. Cessano il 01.01.2014 | 1 gennaio 2014 |
Agevolazione assunzione percettori ASpI | 28 giugno 2013 |
Proroga tempistiche costituzione fondi solidarietà bilaterale | 31 ottobre 2013 |
Attivazione fondo solidarietà residuale | 1 gennaio 2014 |
Convalida dimissioni co.co.pro/co.co.co. e associati in partecipazione | 28 giugno 2013 |
Conservazione stato disoccupazione | 28 giugno 2013 |
Proroga automatica contratti di lavoro a progetto con oggetto un attività di ricerca scientifica | Entrata in vigore legge di conversione |
Distacco di personale avvenga tra azienda che abbiano sottoscritto un contratto di rete impresa | Entrata in vigore legge di conversione |
Non applicabilità dei limiti alla stipula dei contratti in associazione e partecipazione alle imprese a scopo mutalistico | Entrata in vigore legge di conversione |
Stabilizzazione contratti in associazione e partecipazione | Entrata in vigore legge di conversione |
Art. 8 | Entrata in vigore |
Istituita la “banca dati delle politiche attive e passive”, al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di dare immediata attivazione della Garanzia per i Giovani, di cui all’art. 5. | Non è previsto un termine di attuazione della presente disposizione. |
Tale banca dati raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego. | |
Alla costituzione concorrono: Regioni, Province autonome, Inps, Italia Lavoro Spa, Ministero dell’istruzione, università pubbliche e private e CCIAA. | |
Confluiscono nella banca dati: banca dati Inps percettori di trattamenti a sostegno del reddito; anagrafe nazionale studenti e laureati delle università; dorsale informativa apprendimento permanente, nella quale si registra il patrimonio culturale e professionale del cittadino e del lavoratore accumulato nella storia personale e professionale. | |
Possibilità di far confluire, tramite apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, i dati in possesso degli stessi. |
Art. 9 | Entrata in vigore |
Obbligazione solidale negli appalti per lavoratori autonomi | 28 giugno 2013 |
Adeguamento quinquennale ammende D.Lgs. 81/2008 | 1 luglio 2013 |
Possibilità trasformazione contratto apprendistato per la qualifica e diploma professionale in professionalizzante o di mestiere | 28 giugno 2013 |
Obbligo deposito contratti di prossimità | 28 giugno 2013 |
Unilav pluriefficace | Norma interpretativa |
Assunzione congiunta di lavoratore da parte di più imprese agricole | in attesa emanazione decreto Ministro del lavoro per modalità operative. Non è previsto un termine di emanazione |
Rivisitazione srl a capitale ridotto | 28 giugno 2013 |
Verifica preventiva personale già presente in Italia rispetto ad istanza nulla osta per ingresso in Italia di cittadini extracomunitari | 28 giugno 2013 |
Contingente triennale stranieri ammesso a frequentare corsi di formazione professionale o a svolgere tirocini formativi | Fase transitoria: ingresso libero. Successivamente, con decreto Ministero del Lavoro, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri, sentita la conferenza Stato/Regioni, da emanarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo al triennio , verrà fissato tetto massimo ingressi. |
Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilità il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione unica (Co) | Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concreto con il Ministero dell’interno e il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate modifiche necessarie |
Art. 10 | Entrata in vigore |
L’inps subentra nei rapporti attivi e passivi per indennità di maternità, malattia e infortunio del settore marittimo | 1 gennaio 2014 |
Limite reddito per diritto alla pensione di invalidità per mutilati e invalidi civili | 28 giugno 2013 – possibilità di applicazione anche a domande per le quali non ci sia provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi. Non vengono recuperati importi erogati prima dell’entrata in vigore del D.L., se conformi allo stesso. |
Incremento risorse fondo per il diritto al lavoro di trattamento delle persone disabilità | Entrata in vigore legge di conversione |
Rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità | Entrata in vigore legge di conversione |
RINVII A FONTI NORMATIVE SECONDARIE PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE | |
Riparto delle risorse tra le Regioni per l’utilizzo del credito contributivo per le nuove assunzioni | Art. 1 comma 13 13. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione. |
Creazione di un fondo di 2 milioni annui presso il ministero del Lavoro per permettere alle amministrazioni pubbliche di pagare un’indennità ai partecipanti ai tirocini formativi. | Art. 2 comma 7 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le modalità attuative del comma 6. |
Al fine di promuovere l’alternanza tra studio e lavoro è autorizzata la spesa di 3 milioni per l’anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l’anno 2014 da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’anno accademico 2013-2014. | Art. 2 comma 11 11. Il Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le modalità per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui al comma 10 tra le università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati. |
Piano triennale di interventi per tirocini extracurriculari degli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici. | Art. 2 comma 14 14. Il Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fissa i criteri e le modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurriculare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premino l’impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l’attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini. Dall’attuazione delle misure di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica |
Estensione della sperimentazione della social card finanziata con 167 milioni nel biennio 2014-2015 per le regioni del Mezzogiorno, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, in aggiunta alle 12 città dove è operativa. | Art. 3 comma 4 4. L’estensione della sperimentazione è realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite in applicazione dell’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza. |
Finanziamento bandi per l’auto imprenditorialità che che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese che possano avvalersi di un’azione di accompagnamento e tutoraggio per l’avvio e il consolidamento dell’attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività. | Art 3 comma 1 bis La remunerazione dell’impresa che svolge attività di tutoraggio, nell’ambito delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è definita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con iMinistri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
Ripartizione risorse Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti | Art 3 comma 3 Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito |
Estensione della sperimentazione della social card finanziata con 167 milioni nel biennio 2014-2015 per le regioni del Mezzogiorno, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, in aggiunta alle 12 città dove è operativa | Art 3 comma 4 4. L’estensione della sperimentazione è realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite in applicazione dell’articolo 60, comma 2, del decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza |
Promozione alternanza tra studio e lavoro | Art. 4 comma 11 11. Il Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le modalità per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui al comma 10 tra le università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati. |
Determinazione del contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale, ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all’articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 | Art. 9 comma 8 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell’anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell’emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all’articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. |
Assolvimento agli obblighi previsti dall’articolo 7 del l decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione unica | Art. 9 comma 10-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007 |
A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico. | Art. 11 comma 22 4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. |
TABELLA RINVÌI ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA | ||
Riferimento normativo | Argomento | Tipologia rinvio |
Art. 7 c. 1, lett. a) | Contratto a termine | Tempo determinato acausale previsto per per il primo rapporto di lavoro tra le parti o per ogni altra ipotesi prevista da ceni, anche aziendali, sottoscritti da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale |
Art.7 c. 1, lett. c) punto 3) | Contratto a termine | Possibilità per i CCNL, anche aziendali, sottoscritti da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di derogare agli stacchi tra due contratti a tempo determinato |
Art. 7 c. 1, lett. d) punto 3) | Contratto a termine | Possibilità per i CCNL di prevedere un limite quantitativo massimo di contratti a tempo determinato anche acausale |
Art. 7 c. 5, lett. C) | Fondi solidarietà bilaterali | Proroga tempistiche costituzione fondi solidarietà bilaterali da parte della contrattazione collettiva |
Art. 7 bis | Stabilizzazione associazione in partecipazione | Le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che prevedono l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tremesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro |
Art. 9 c. 1 | Obbligazione solidale | Revisione obbligazione solidale. Possibilità, ad ora, di limitare l’obbligazione solidale solamente all’aspetto retributivo tramite procedure di controllo e verifica della regolarità complessiva degli appalti previste dai CCNL |
Art. 7 c. 4 | Licenziamento individuale -procedura L. 604/66 | Esclusione procedura art, 7, c.6, L.604/66 per cambi appalto in cui i CCNL prevedano continuità occupazionale |
Art. 9 c. 3 | Apprendistato | Possibilità di trasformare contratto di apprendistato per la qualifica e diploma professionale in contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere una volta conseguita la qualifica o il diploma. Durata massima complessiva prevista dai ccnl. |
DL N. 76/2013 AGGREGATO PER MATERIA
INCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI GIOVANI
Art. 1
1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell’adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell’articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
1-bis. L’incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico
2. L’assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:
a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) soppressa.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015
4. L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo.
5. L’incentivo di cui al comma 1 è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell’incentivo di cui al comma 4. Alla trasformazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere entro un mese un’ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente, prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui al comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.
6. L’incremento occupazionale di cui al comma 3 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
7. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
8. All’incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all’incentivo e di consentire la fruizione dell’incentivo stesso; entro il medesimo termine l’Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuati ve del presente incentivo.
10. L’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al comma 12. Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell’incentivo mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale.
11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Inps provvedono a dare diffusione dell’avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 10.
12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell’incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:
a) nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2013, 150 milioni di euro per l’anno 2014, 150 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni di euro per l’anno 2016. per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea. Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;
b) nella misura di 48 milioni di euro per l’anno 2013, 98 milioni di euro per l’anno 2014, 98 milioni di euro per l’anno 2015 e 50 milioni di euro per l’anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali.
13. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.
14. L’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall’INPS con le modalità di cui al presente comma. L’Istituto provvede, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso al beneficio medesimo.
A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’agevolazione. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l’onere di comunicare al competente ufficio dell’INPS l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non prende più in considerazione ulteriori domande con riferimento alla regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze
15. A valere sulle risorse programmate nell’ambito dei Programmi operativi regionali 2007- 2013, le Regioni e Province autonome, possono prevedere l’ulteriore finanziamento dell’incentivo di cui al presente articolo..
16. La decisione regionale di attivare l’incentivo di cui al presente articolo deve indicare l’ammontare massimo di risorse dedicate all’incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Inps. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell’ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le predette risorse sono riassegnate per le suddette finalità di spesa al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli importi destinati per singola Regione anche ai fini dell’attuazione della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.
17. soppresso.
18. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Inps provvedono a dare diffusione dell’avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 15.
19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare l’incentivo, l’inps ne dà apposita diffusione.
20. L’Inps fornisce alle Regioni le informazioni dettagliate necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese connesse all’attuazione dell’incentivo.
21. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
22. In relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all’eventuale adeguamento.
22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 92 del 2012
APPRENDISTATO
Art. 2 c.1, 2 e 3
1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani.
2. In considerazione della situazione occupazionale richiamata al comma 1, che richiede l’adozione di misure volte a restituire all’apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nell’ambito delle linee guida di cui al precedente periodo, possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167:
a) il piano formativo individuale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnicoprofessionali e specialistiche;
b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”;
c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.
3. Decorso inutilmente il termine per l’adozione delle linee guida di cui al comma 2, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate dall’entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, resta comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all’adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all’adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.
Art. 9 c.3
3. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo”.
TIROCINI FORMATIVI
Art. 2 commi dal 4 al 7
4. soppresso
5. soppresso
5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali è istituito, per l’anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato “Fondo mille giovani per la cultura”, destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente comma.
5-ter. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida di cui all’Accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale
6. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un’amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le modalità attuative del comma 6.
Art. 2 commi dal 10 al 14
10. Al fine di promuovere l’alternanza tra studio e lavoro è autorizzata la spesa di 3 milioni per l’anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l’anno 2014 da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’anno accademico 2013-2014.1
1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le modalità per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui al comma 10 tra le università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati.
12. Le università provvedono all’attribuzione agli studenti delle risorse assegnate ai sensi del comma 11, sulla base di graduatorie formate secondo i seguenti criteri di premialità: a) regolarità del percorso di studi;
b) votazione media degli esami;
c) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
13. Ciascuna università assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all’esaurimento delle stesse, dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico o privato. Per i soli tirocini all’estero presso soggetti pubblici l’importo può essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetario.
14. Il Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fissa i criteri e le modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premino l’impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l’attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini.
Dall’attuazione delle misure di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Art 3 comma 1 lett. C
c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro per l’anno 2015.
SISTEMA PERMANENTE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Art 2 comma 8
8. Gli interventi straordinari di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo del medesimo articolo 1.
Art. 7 comma 5
5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 3, al secondo periodo, in fine, dopo la parola: “trattamento” sono aggiunte le seguenti: “nonché sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali”;
RISORSE PER IL FONDO DI ROTAZIONE E PER IL PIANO DI AZIONE COESIONE
Art. 3 commi 1 a 5
1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al fine di favorire l’occupazione giovanile e l’attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato quanto a 108 milioni di euro per l’anno 2013, a 68 milioni di euro per l’anno 2014 e a 152 milioni di euro per l’anno 2015 per essere riassegnate alle finalità di cui alle successive lettere:
a) per le misure per l’autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per l’anno 2013, 26 milioni di euro per l’anno 2014 e 28 milioni di euro per l’anno 2015;
b) per l’azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate per l’infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all’articolo 48, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel limite di 26 milioni di euro per l’anno 2013, 26 milioni di euro per l’anno 2014 e 28 milioni di euro per l’anno 2015; (omissis)
1-bis. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese che possano avvalersi di un’azione di accompagnamento e tutoraggio per l’avvio e il consolidamento dell’attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività. La remunerazione dell’impresa che svolge attività di tutoraggio, nell’ambito delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è definita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La remunerazione è corrisposta solo a fronte di successo dell’impresa oggetto del tutoraggio. L’impresa che svolge attività di tutoraggio non deve vantare alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei confronti dell’impresa oggetto del tutoraggio.
2. Tenuto conto della particolare incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, la sperimentazione di cui all’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è estesa, nei limiti di 140 milioni di euro per l’anno 2014 e di 27 milioni di euro per l’anno 2015, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti. Tale sperimentazione costituisce l’avvio del programma “Promozione dell’inclusione sociale”.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono versate dal Ministero dell’economia e delle finanze all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito. Le regioni interessate dalla sperimentazione comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’articolazione degli ambiti territoriali di competenza entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. L’estensione della sperimentazione è realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite in applicazione dell’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.
5. Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell’ambito territoriale di sua applicazione possono essere disposti da Regioni e Province autonome, anche se non rientranti nel Mezzogiorno
MISURE PER LA VELOCIZZAZIONE DELLE PROCEDURDEI FONDI STRUTTURALI E DI RIMODULAZIONE DEL PIANO DI AZIONE COESIONE
Art. 4
1. Al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, di cui all’articolo 1, comma 12, lettera a), all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, le Amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati, provvedono ad attivare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla base della vigente normativa comunitaria.
2. Al medesimo fine, per la parte riguardante le risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1° agosto 2012, ai sensi del punto 3 della delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, provvede a determinare, anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull’attuazione delle predette misure, le occorrenti rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione Coesione. Dell’ammontare della rimodulazione di cui al presente comma, si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020.
3. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse allocate sul Piano di Azione e Coesione secondo i cronoprogrammi approvati, il predetto Gruppo di Azione procede periodicamente, in partenariato con le amministrazioni interessate, alla verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che si rendessero necessarie anche a seguito dell’attività di monitoraggio anche al fine di eventuali riprogrammazioni.
4. L’operatività delle misure di cui di cui all’articolo 1, comma 12, lettera a), all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto decorre dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 7 comma 1.
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
“1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:
a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”;
b) all’articolo 4, il comma 2-bis è abrogato;
c) all’articolo 5:
1) al comma 2, dopo le parole “se il rapporto di lavoro”, sono inserite le seguenti “, instaurato anche ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis”;
2) il comma 2-bis è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente
“3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma nonché di cui al comma 4, non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”;
d) all’articolo 10:
1) al comma 1, dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:
“c-ter) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”;
2) il comma 6 è abrogato;
3) al comma 7, le parole: “stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “stipulato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis”.
LAVORO INTERMITTENTE
Art. 7 comma 2 lett a e b
a) all’articolo 34, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.”;
b) soppressa;
Art. 7 comma 3.
Ai fini di cui al comma 2, lettera a), si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione.
Art. 7 comma 5 lettera a
2) al comma 22, il periodo: “decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” è sostituito dal seguente: “al 1° gennaio 2014”;
LAVORO A PROGETTO
Art 7 comma 2
c) all’articolo 61, comma 1, le parole: “esecutivi o ripetitiva sono sostituite dalle seguenti: “esecutivi e ripetitivi”;
c-bis) all’articolo 61, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Se il contratto ha per oggetto un’attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente” d) all’articolo 62, comma 1, alinea, le parole: “, ai fini della prova” sono soppresse
Art. 7 comma 2 bis
2-bis. L’espressione “vendita diretta di beni e di servizi”, contenuta nell’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi
DIMISSIONI
Art 7 comma 5 lettera d
d) all’articolo 4:
1) dopo il comma 23, è inserito il seguente: “23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549, secondo comma, del codice civile”;
DISTACCO
Art. 7 comma 2 lettera 0a)
2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguentimodificazioni:
0a) all’articolo 30, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
“4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”
ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE
Art 7 comma 5 lettera a ) n. 2 bis)
2-bis) al comma 28, capoverso articolo 2549, è aggiunto il seguente comma:
“Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui all’articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento”
Art. 7-bis.
1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al comma 2, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi.
2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
4. L’efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 è risolutivamente condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.
5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell’INPS, i contratti di cui al comma 1 e gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014, ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda l’effettività dell’assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell’azienda.
6. L’accesso alla normativa di cui al presente articolo è consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all’esito della verifica di cui al comma 5.
7. Il buon esito della verifica di cui al comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l’estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti di cui al comma 1.
Subordinatamente alla predetta verifica viene altresì meno l’efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L’estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma
LAVORO ACCESSORIO
Art 7 comma 2 lettera e)
e) all’articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: “di natura meramente occasionale”; f) all’articolo 72, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari”;
Art 9 comma 12
12. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dopo le parole: “settore sociale” sono inserite le seguenti: “nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.”
LICENZIAMENTI
Art 7 comma 4
4. Il comma 6 dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all’articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile.”.
EMERSIONE LAVORATORI STRANIERI
Art 9 commi 10, 10 bis e 10 ter
10. All’articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:
“11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.
11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.
11-quater. Nell’ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell’applicazione del comma 10 del presente articolo.”.
10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilità il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall’articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell’articolo 9-bis del decretolegge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
10-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007.
DISPOSIZIONI PER GRUPPI DI IMPRESE AGRICOLE
Art. 9 comma 11
11. All’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
“3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
3-ter. L’assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
3-quater. Con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.”.
FONDI BILATERALI
Art. 7 comma 5 lett c
c) all’articolo 3:
1) al comma 4, le parole: “entro dodici mesi” dalla data di entrata in vigore dalla presente legge sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2013”;
2) al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale di cui ai commi 19 e seguenti.”;
3) al comma 14, al primo periodo, le parole: “nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2013,”; 4) al comma 19, le parole: “entro il 31 marzo 2013,” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2013,”;
5) ai commi 42, 44 e 45, le parole “entro il 30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2013”.
Art. 7 comma 6
6. Nelle more dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2013.
ASSUNZIONE DI LAVORATORI CHE FRUISCONO DELL’ASPI
Art. 7 comma 5 lett b e comma 5 bis)
b) all’articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”.
5-bis) ai commi 5, 42, 44 e 45, le parole: “decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali” sono sostituite dalle seguenti: “decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVO LAVORO STABILE NEL MEZZOGIORNO
Art 2 comma 9
9. All’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: “entro due anni dalla data di assunzione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 maggio 2015”.
STATUS DI DISOCCUPATO
Art 7 comma 5 lettera d
d) all’articolo 4: (omissis)
2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 è abrogato.
Art 7 comma 7 e 7-bis
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all’articolo 4, dopo l’alinea, è inserita la seguente lettera: “a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468”.
7-bis. All’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’articolo 4, comma 33, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: “inferiore a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “fino a sei mesi”.
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
Art 9 comma 5
5. Le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle Province.
DISABILI
Art 9 comma 4 bis e 4 ter
4-bis. La dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2013 e di 20 milioni di euro per l’anno 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2013 e a 20 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro per l’anno 2013 e per 33,3 milioni di euro per l’anno 2014.
4-ter. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all’attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.
SOLIDARIETA’ APPALTI
Art. 9 comma 1
1. Le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.
SANZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Art 9 comma 2
2. Il comma 4-bis, dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente:
“4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
BANCA DATI POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO
Art. 8
1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani di cui all’articolo 5, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, la “Banca dati delle politiche attive e passive”.
2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego.
3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive, che costituisce una componente del sistema informativo lavoro di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (n.d.r.: all’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome, le province, l’ISFOL il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’interno, il Ministero dello sviluppo economico, l’Istituto Nazionale di Previdenza sociale, Italia Lavoro s.p.a., il Ministero dell’istruzione, università e ricerca scientifica, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonché la dorsale informativa di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati in particolare per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati costituite con la stessa finalità nonché per determinare le modalità più opportune di raccolta ed elaborazione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori tecniche ed esperienze.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Art. 9 comma 6
6 All’articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: “presso un utilizzatore,” sono inserite le seguenti: “e ferma restando l’integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
STRANIERI
Art 9 comma 7 al 9
7. All’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: “deve presentare” sono aggiunte le seguenti: “, previa verifica, presso il centro per l’impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata”;
b) il comma 4 è abrogato.
8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell’anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell’emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all’articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 può essere autorizzato all’ingresso nel territorio nazionale, nell’ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8-bis. All’articolo 22, comma 11-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: “master universitario di secondo livello” sono inserite le seguenti: “ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica”»;
al comma 9, le parole: «della legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge.
9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all’esito delle attività solutorie di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all’articolo 23, comma 11, della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
FONDI PENSIONE
Art. 10 commi 1 e 2
Sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella composizione ridotta dall’articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (n.d.r.: legge 22 dicembre 2011, n. 214), il componente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme di legge e di regolamento alla predetta Commissione.
2. All’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.”
GESTIONE EX IPSEMA – INAIL
Art. 10 commi 3 e 4
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le attività di cui all’articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il 30 giugno 2014 l’INAIL provvede a fornire all’INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attività ai fini delle conseguenti regolazioni contabili.
4. L’INPS provvede alle attività di cui al comma 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
PENSIONI INABILITA’
Art. 10 commi 5 e 6
5. All’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF conesclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».
6. La disposizione del settimo comma dell’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5.
MISURE PER L’ATTUAZIONE DELLA “GARANZIA PER I GIOVANI” E LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI COSIDDETTI “AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
Art. 5
1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta “Garanzia per i Giovani” (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti “in deroga” alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un’apposita struttura di missione con compiti propositivi e istruttori. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l’impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2015.
2. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:
a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali, raccogliendo dati sulla situazione dei servizi all’impiego delle regioni, che sono tenute a comunicarli almeno ogni due mesi;
b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1, nonché i criteri per l’utilizzo delle relative risorse economiche;
c) soppressa;
d) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell’ISFOL;
e) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l’adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;
f) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;
g) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;
h) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all’articolo 8;
i) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell’azione amministrativa.
i -bis) avvia l’organizzazione della rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per la formazione professionale finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche, del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l’impiego, di Italia Lavoro S.p.A. o dell’ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
i-ter) promuove l’accessibilità da parte di ogni persona interessata, nonché da parte del mandatario della persona stessa, alle banche dati, da chiunque detenute e gestite, contenenti informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue esperienze lavorative o formative
3. La struttura di missione è coordinata dal Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un Dirigente Generale a tal fine designato ed è composta dal Presidente dell’ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell’INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall’Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La partecipazione alla struttura di missione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.
4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l’anno 2013, e euro 100 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-bis. In considerazione delle attività affidate all’ISFOL, con riferimento alle previsioni di cui al presente articolo e, più in generale, a supporto dell’attuazione della “Garanzia per i Giovani”, nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinato l’importo di 6 milioni di euro per l’anno 2014, per la proroga dei contratti di lavoro stipulati dall’ISFOL ai sensi dell’articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 10 milioni di euro per l’anno 2014.
4-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2012, per il personale dell’ISFOL proveniente dal soppresso Istituto per gli affari sociali il trattamento fondamentale e accessorio in godimento presso il soppresso Istituto deve intendersi a tutti gli effetti equiparato a quello riconosciuto al personale dell’ISFOL, fermo restando che il medesimo personale conserva sino al 31 dicembre 2011 il suddetto trattamento in godimento presso l’Istituto per gli affari sociali.
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ SEMPLIFICATA
Art. 9 commi 13, 14 15, 15 – bis e 15 – ter
13. All’articolo 2463-bis del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione” sono soppresse;
b) al comma 2, punto 6), le parole: “, i quali devono essere scelti tra i soci” sono soppresse;
c) il comma 4 è soppresso.
b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
“Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili”
14. All’articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;
b) al comma 4-bis le parole: “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” sono sostituite dalle seguenti: “società a responsabilità limitata semplificata”.
15. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.
15-bis. All’articolo 2464, quarto comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “presso una banca” sono sostituite dalle seguenti: “all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo”;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “I mezzi di pagamento sono indicati nell’atto”.
15-ter. All’articolo 2463 del codice civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
“L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione.
La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione”»
START – UP
Art. 9 comma 16 al 16 sexies
16. All’articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è soppressa;
b) alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole “uguali o superiori al 20 per cento” sono sostituite con le seguenti: “uguali o superiori al 15 per cento”;
c) alla lettera h) punto 2) dopo le parole “in Italia o all’estero” sono aggiunte le seguenti: “,
ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270″;
d) alla lettera h) punto 3) dopo le parole “varietà vegetale” sono aggiunte le seguenti: “ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano.”.
16-bis. All’articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel primo periodo, le parole: “entro 60 giorni dalla stessa data” sono soppresse.
16-ter. All’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 1 e al comma 4, le parole: “2013, 2014 e 2015” sono sostituite dalle seguenti: “2013, 2014, 2015 e 2016”.
16-quater. Gli importi dei versamenti all’entrata del bilancio dello Stato effettuati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi del comma 3, lettera d), dell’articolo 38 del predetto decreto-legge n. 179 del 2012, sono rideterminati in 145,02 milioni di euro per l’anno 2013, 145,92 milioni di euro per l’anno 2014, 137,02 milioni di euro per l’anno 2015, 76,87 milioni di euro per l’anno 2016, 66,87 milioni di euro per l’anno 2017, 970.000 euro per l’anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
16-quinquies. Il comma 188 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
“188. Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti”.
16-sexies. All’articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
“2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31”
RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA NELLE REGIONI
Art. 10 comma 7 e 7 bis
7. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo le parole: “diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale” sono inserite le seguenti: ” delle politiche sociali e per le non autosufficienze”.
7-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
ENTI PREVIDENZIALI DI DIRITTO PRIVATO
Art. 10-bis.
1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di destinare risorse aggiuntive all’ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica, realizzano ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione attraverso forme associative destinando le ulteriori economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propri iscritti e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i risparmi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi nel rispetto dell’equilibrio finanziario di ciascun ente possono essere destinati ad interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti.
3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l’Associazione degli enti previdenziali privati — Adepp, al fine di anticipare l’ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell’attività professionale anche nelle forme societarie previste dall’ordinamento vigente
IVA
Art. 11 comma 1
1. All’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter le parole “1° luglio 2013” sono sostituite dalle seguenti “1° ottobre 2013”;
b) il comma 1-quater è abrogato.
TITOLI DI STATO GRECI PRESENTI NEL PORTAFOGLIO SECURITIESMARKETS PROGRAMME
Art. 11 commi 2. 3 e 4
2. In attuazione dell’accordo dell’Eurogruppo del 27 novembre 2012 la Banca d’Italia, all’atto del versamento al bilancio dello Stato degli utili di gestione, comunica annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro la quota di tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all’Italia. La quota degli utili di cui al periodo precedente, relativa ai redditi provenienti dai titoli greci detenuti come investimento di portafoglio ai sensi dell’accordo dell’Eurogruppo del 21 febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, è pari a 4,1 milioni di euro.
3. Le predette quote sono riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall’Accordo di cui al comma 2.
4. Nelle more della procedura di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento
CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CHERNOBYL SHELTER FUND
Art. 11 comma 5
5. E’ autorizzato un contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per l’importo complessivo 25.100.000 di euro. Il contributo è versato in cinque rate annuali, di cui la prima, per l’anno 2013, di 2.000.000 euro,e le successive di 5.775.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.
FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO
Art. 11 comma 6
6. All’articolo 1, comma 171, lettera e), della legge 24 dicembre 2012 n. 228, le parole: «per euro 58.000.000,00» sono sostituite dalla seguenti: «per euro 58.017.000,00» .
FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
Art. 11 comma 6 bis
6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 10 milioni di euro per l’anno 2014
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29MAGGIO 2012, VALLE DEL BELICE, MARCIANO
Art. 11 comma 7
7. L’articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è abrogato.
Art 11 commi dall’8 all’11 quinqies
8. L’articolo 6-novies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è sostituito dal seguente:
«Art. 6-novies (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) 1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all’articolo 67-septies del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, mediante l’istituzione e la cura del registro degli aiuti concessi di cui all’articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche. L’agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.».
8-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: “nonché degli altri soggetti pubblici competenti” sono inserite le seguenti: “e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222”;
b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
“5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti attuatori, in deroga all’articolo 91, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici, per quanto attiene a progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori, di importo compreso tra euro 100.000 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l’obbligo di gara ai sensi dell’articolo 57, comma 6, del medesimo codice, fra almeno dieci concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi.
9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:
a) le aree interessate anche dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d’aria;
b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.
10. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:
a) l’elaborazione del piano di lavoro previsto dall’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;
b) lo smaltimento dei materiali di cui al comma 9, con la previsione che l’aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui al comma 9.
11. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 9 e 10 provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui al comma 9 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili rispettivamente del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0083 del 27 maggio 2013 negli ambiti di rispettiva competenza.
11-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, emessi dal direttore dei lavori, successivi al primo SAL, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall’amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l’unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, solo a fronte di autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dall’impresa affidataria dei lavori con cui si attesti l’avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute dei fornitori e dei subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL. L’autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento.
11-ter. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce un programma di interventi finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell’amianto e dell’eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice indicati all’articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21. Alla realizzazione del programma di cui al presente comma si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2013, nell’ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle relative somme è stabilito nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture 2 agosto 2007.
11-quater. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro”.
11-quinquies. Agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all’interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano di cui al comma 3 dell’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella regione Umbria, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 101
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
Art 11 comma 12
12. Al decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l’articolo 3-bis è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 3-ter
(Disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF nelle Regioni a statuto speciale) 1. Esclusivamente al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni dell’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall’anno 2014, possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l’aliquota base dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilita nella misura dell’1,23 per cento dall’articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214.».
REGIONE CAMPANIA
Art 11 dal comma 13 al 16
13. La quota dell’anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 2013, non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all’articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della parte del piano di rientro, di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma 9 dell’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell’articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania.
14. Il prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 è erogato subordinatamente all’approvazione del predetto piano da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze e alla verifica della congruità della copertura annuale del rimborso del prestito stesso, maggiorata degli interessi, da parte del Tavolo tecnico di cui al comma 8 dell’articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2012, nonché alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la Regione Campania.
15. Per la regione Campania, a decorrere dal 2014, è disposta l’applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all’articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito fiscale è finalizzato prioritariamente all’ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all’ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l’intera durata dell’ammortamento dei medesimi prestiti.
16. Al comma 9-bis dell’articolo 1 del decreto legge n. 174 del 2012 sono aggiunte infine le seguenti parole “ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell’articolo 16 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”.
LAVORATORI DELLA FONDAZIONI LIRICO – SINFONICHE
Art 11 comma 17
17. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato, per l’anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, a favore delle medesime fondazioni.
ACCONTO DELL’IRPEF
Art. 11 commi dall’18 al 21
18. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento.
19. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.
20. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società è aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di acconto.
21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento di acconto di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legge 18 marzo 1976 n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è fissato nella misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo versato alla prima scadenza.
PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 11 commi dal 12 bis al 12 speties
12-bis. All’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di cui all’articolo 3 possono essere effettuati, oltre che in applicazione dei criteri indicati nel comma 1 del presente articolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali volti ad ottenere la sospensione dell’esecutività. Restano fermi i suindicati piani di rientro, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 76 a 91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”.
12-ter. I debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, diverse dallo Stato, certificati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 7 del medesimo decreto-legge, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
12-quater. Per i debiti in conto capitale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 12-ter continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresì ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti di parte corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12-quinquies. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 12-ter ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell’ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l’amministrazione debitrice diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di cinque anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma. L’amministrazione debitrice può contrattare con una banca o un intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario.
12-sexies. Per le finalità di cui al comma 12-ter, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, nell’ambito di quanto previsto dal comma 9-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del presente comma, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La garanzia dello Stato di cui ai commi 12-ter e seguenti acquista efficacia all’atto dell’individuazione delle risorse da destinare al Fondo di cui al presente comma.
12-septies. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa è esercitata sulle somme a qualsiasi titolo spettanti all’ente debitore. Con il decreto di cui al comma 12-sexies sono disciplinate le modalità per l’esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma
SIGARETTE ELETTRONICHE
Art 11 commi 22 e 23
22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l’articolo 62-ter è aggiunto il seguente:
“Art. 62-quater
(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell’imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.
5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell’articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell’articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell’autorizzazione.”.
23. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
“10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute. Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori”.
Art. 11-bis. – (Limite di indebitamento degli enti locali e Fondo svalutazione crediti). — 1. Al comma 1 dell’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “l’8 per cento per l’anno 2012, il 6 per cento per l’anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “l’8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall’anno 2014”.
2. Al comma 17 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l’anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l’anticipazione stessa, e comunque nelle more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento”.
1982, n. 348, a garanzia dell’imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.
5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell’articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell’autorizzazione.”.
23. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
” 10-bis. IlMinistero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.”
SCHEMA DEGLI ARTICOLI
– Articolo 1 | (Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani) |
– Articolo 2, commi da 1 a8 | (Misure relative all’apprendistato professionalizzante, ai tirocini formativi e di orientamento) |
– Articolo 2, comma 9 | (Periodo di utilizzo del credito d’imposta per nuove assunzioni) |
– Articolo 2, commi 10-14 | (Promozione alternanza studio-lavoro per gli studenti universitari e tirocini formativi per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado) |
– Articolo 3, comma 1 | (Misure urgenti per l’occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno -Carta per l’inclusione) |
– Articolo 3, commi da 2 a5 | (Carta per l’inclusione) |
– Articolo 4 | (Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziari dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione) |
– Articolo 5 | (Misure per l’attuazione della “Garanzia peri Giovani” e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti “ammortizzatori sociali in deroga) |
– Articolo 6 | (Raccordi fra istituti professionali e sistema di istruzione e formazione professionale – Soppresso) |
– Articolo 7 | (Modifiche alla disciplina introdotta dalla L. 28 giugno 2012, n. 92) |
– Articolo 7-bis | (Stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro) |
– Articolo 8 | (Banca dati delle politiche attive e passive) |
– Articolo 9, comma 1 | (Responsabilità solidale negli appalti) |
– Articolo 9 comma 2 | (Sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro) |
– Articolo 9, comma 3 | (Apprendistato) |
– Articolo 9, comma 4 | (Contrattazione collettiva – Soppresso) |
– Articolo 9 commi 4-bis e 4-ter | (Fondo perii diritto al lavoro dei disabili e parità di trattamento) |
– Articolo 9 comma 5 | (Comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro) |
– Articolo 9 comma 6 | (Somministrazione di lavoro) |
– Articolo 9, commi da 7 a 10-fer | (Disposizioni in materia di lavoratori extracomunitari) |
– Articolo 9 comma11 | (Norme relative ad assunzioni congiunte di lavoratori nelle imprese agricole) |
– Articolo 9 comma 12 | (Spese enti locali per lavoro accessorio) |
– Articolo 9, commi da 13 a 15-fer | (Disciplina della s.r.l. semplificata e a capitale ridotto) |
– Articolo 9, commi 16 e 16-bis | (Disciplina delle start-up innovative) |
– Articolo 9, comma 16-ter | (Proroga al 2016 degli incentivi all’investimento in start-up innovative) |
– Articolo 9, comma 16-quater | (Versamenti della Cassa conguaglio per il settore elettrico) |
– Articolo 9 comma 16-quinquies | (Personale a tempo determinato degli enti di ricerca) |
– Articolo 9, comma 16-sexies | (Lavoratori cooperative piccola pesca) |
– Articolo 10 commi 1 | (Disposizioni in materia di previdenza complementare) |
– Articolo 10, commi 3 e4 | (Trasferimento delle funzioni amministrative per i lavoratori marittimi dall’INAIL all’INPS) |
– Articolo 10, commi 5 e6 | (Pensione di inabilità) |
– Articolo 10, comma 7 | (Esclusioni dal taglio dei trasferimenti alle Regioni per mancata riduzione dei costi della politica) |
– Articolo 10, comma I-bis | (Fondo lavoratori detenuti) |
– Articolo 10-bis | (Risparmi di gestione degli enti previdenziali privatizzati) |
– Articolo 11, comma 1 | (Rinvio dell’incremento dell’aliquota IVA) |
– Articolo 11, commi 2-4 | (Redditi dei titoli di Stato greci nel portafoglio Securities Markets Programme attribuiti all’Italia) |
– Articolo 11, comma 5 | (Contributo in favore del Chernobyl Shelter Fundj) |
– Articolo 11, comma 6 | (Contributo italiano alle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) |
– Articolo 11, comma 6-bis | (Fondo nazionale per il servizio civile) |
– Articolo 11, commi 7 e8 | (Agevolazioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012) |
– Articolo 11, comma 8-bis | (Ripristino degli edifici pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012) |
– Articolo 11 commi 9-11 | (Rimozione dei materiali contenenti amianto in talune zone colpite da calamità naturali) |
– Articolo 11, comma 11-bis | (Pagamento degli stati di avanzamento dei lavori nella ricostruzione privata degli edifici) |
– Articolo 11, comma 11-ter | (Programma di bonifiche ambientali nei comuni della Valle del Belice) |
– Articolo 11, comma 11-quater | (Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione in Emilia) |
– Articolo 11, comma 11-quinques | (Recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano) |
– Articolo 11, comma 12 | (Addizionale regionale all’IRPEF nelle Regioni a statuto speciale) |
– Articolo 11, comma 12-bis | (Pagamento dei debiti sanitari) |
– Articolo 11, commi 12-ter-12-septies | (Garanzia statale sui debiti certificati di parte corrente delle amministrazioni pubbliche) |
– Articolo 11, commi 13-16 | (Finanziamento del piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale ferroviario nella regione Campania) |
– Articolo 11, comma 17 | (Finanziamento fondazioni lirico-sinfoniche) |
– Articolo 11, commi 18-20 | (Incremento dell’acconto IRPEF e IRES) |
– Articolo 11, comma 21 | (Incremento dell’acconto sugli interessi maturati su conti correnti e depositi) |
– Articolo 11, comma 22 | (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo) |
– Articolo 11 comma 23 | (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo) |
– Articolo 11-bis | (Limite di indebitamento enti locali e Fondo svalutazione crediti) |
– Articolo 12 | (Copertura finanziaria) |
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