Le tabelle per gli assegni del nucleo familiare aggiornate per il periodo 2012/2013
Gli assegni per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia per il proprio nucleo familiare formato da:
- richiedente
- coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato
- figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili
- figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi
- nipoti minori in linea retta viventi a carico dell’ascendente
- fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti. I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o inPaesi convenzionati.
L’Assegno per il Nucleo Familiare compete ai lavoratori che hanno un reddito del nucleo inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Il reddito familiare è composto dai redditi complessivi assoggettabili all’Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91.
Non sono considerate reddito le somme espressamente previste dalla Legge (ad es. i trattamenti di famiglia, i trattamenti di fine rapporto, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e le rendite INAIL).
LA DOMANDA
La domanda per gli Assegni per il Nucleo Familiare deve essere presentata:
- dai lavoratori dipendenti privati al datore di lavoro con modello ANF/DIP (SR 16)
- dai lavoratori titolari di prestazioni previdenziali alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con il modello ANF/PREST (SR 32)
- dai pensionati da lavoro dipendente alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con gli appositi modelli (ad esempio: AP 01 anzianità, AP 02 vecchiaia e AP 57 VO IO).
DOCUMENTAZIONE
I lavoratori dipendenti devono allegare alla domanda per gli Assegni per il Nucleo Familiare:
- l’autorizzazione (ANF 43), da richiedere all’Inps con apposito modello ANF42 (SR03), solo nei casi particolari indicati nel modello ANF/DIP (SR 16)
- il modulo ANF/FN (SR65) solo nel caso di domanda per figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuti da entrambi i genitori.
I titolari di prestazioni previdenziali ed i pensionati devono allegare per specifiche situazioni la documentazione prevista nei rispettivi modelli.
INIZIO DELL’EROGAZIONE
Il pagamento degli assegni per il nucleo familiare spetta, se sussistono i requisiti previsti dalla Legge (art.2 Legge n.153 del 1988), dall’inizio dell’attività lavorativa ovvero da quando si verificano le situazioni che determinano il diritto all’assegno (ad. es. matrimonio, nascita di un figlio) nei limiti della prescrizione quinquennale.
FINO A QUANDO COMPETE
L’ assegno per il nucleo familiare compete fino alla cessazione dell’attività lavorativa e/o fino al momento della perdita dei requisiti richiesti.
IMPORTO SPETTANTE
La misura dell’assegno per il nucleo familiare varia in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare: sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (es. nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Importi e fasce sono pubblicati, annualmente, in tabelle aventi validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente.
Allegato file excel con le tabelle degli assegni familiari
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