FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 19 dicembre 2017, n. 12
Le principali novità del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018
Estensione della definizione agevolata dei carichi – rottamazione bis
La nuova c.d. Rottamazione bis, prevede la possibilità di definire i carichi:
– affidati dal 2000 al 2016, che non siano stati oggetto della prima edizione della definizione agevolata di cui all’art. 6, del D.L. n. 193/2016;
– compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla prima definizione agevolata a causa del mancato pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 (c.d. “ripescaggio degli esclusi”);
– affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Inoltre, in sede di conversione del decreto in commento, è stato previsto per i contribuenti che hanno aderito alla prima edizione della rottamazione e che non hanno versato le rate del 31 luglio, del 2 ottobre e del 30 novembre 2017, di essere riammessi alla definizione effettuando il relativo versamento entro il 7 dicembre 2017. Di fatto il decreto, in sede di conversione, ha posticipato al 7 dicembre le scadenze delle prime tre rate. Inoltre, è stata differita la quarta rata dalla fine del mese di aprile 2018 al 31 luglio del medesimo anno, mentre è rimasta invariata la scadenza della quinta rata al 01 ottobre 2018.
Si precisa, inoltre, che possono aderire alla rottamazione-bis i contribuenti che hanno già presentato l’istanza durante la prima edizione senza includere tutti i carichi e che, pertanto, intendono definire i carichi non inseriti nella domanda di definizione presentata entro lo scorso 21 aprile 2017.
Come nella passata edizione, con la nuova definizione agevolata vengono eliminate sanzioni ed interessi di mora.
La scadenza è unica ed è fissata alla data del 15 maggio 2018. È dunque irrilevante che la definizione riguardi i debiti pregressi fino al 31 dicembre 2016 o del 2017 o che la domanda sia presentata dai soggetti c.d. “esclusi”, cioè da coloro la cui istanza era stata respinta in quanto non in regola con i piani di rateazione pregressi.
Sulle somme dovute per la definizione, si applicano a decorrere dal 1° agosto 2018 gli interessi di cui all’articolo 21, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, pari al 4,5%.
Il pagamento delle somme oggetto di definizione agevolata va effettuato nel rispetto delle scadenze riportate nella seguente tabella riassuntiva. Si precisa che i c.d. “esclusi” devono provvedere a pagare in un’unica soluzione ed entro il 31 luglio 2018 le rate scadute dei precedenti piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016.
Le nuove scadenze della rottamazione del d.l. n. 193/2016
7 dicembre 2017 | Pagamento rate con scadenza luglio, settembre e novembre 2017 |
31 luglio 2018 | Pagamento quarta rata |
01 ottobre 2018 | Pagamento quinta rata |
LE SCADENZE PER LA ROTTAMAZIONE BIS D.L N. 148/2017: IL RIPESCAGGIO DEGLI ESCLUSI
15 maggio 2018 | Adesione dei contribuenti con apposita richiesta alla definizione |
30 giugno 2018 | L’agente della riscossione comunica al contribuente gli importi delle rate scadute al 31/12/2016 e non pagate. |
31 luglio 2018 | Il contribuente deve versare in unica soluzione le rate non saldate al 31/12/2016 comunicate dall’agente della riscossione. |
01 ottobre 2018 | L’agente della riscossione comunica al contribuente riammesso le somme dovute per la nuova definizione agevolata. |
31 ottobre 2018 | Il contribuente deve pagare la prima rata pari al 40% delle somme complessivamente dovute. |
30 novembre 2018 | Il contribuente deve pagare la seconda rata pari al 40% delle somme complessivamente dovute. |
28 febbraio 2019 | Il contribuente deve pagare la terza rata pari al 20% delle somme complessivamente dovute. |
LE SCADENZE PER LA ROTTAMAZIONE BIS D.L N. 148/2017: 1 CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLE RISCOSSIONE DAL 01/01/2000 AL 30/09/2017
31 marzo 2018 | L’agente della riscossione comunica al contribuente l’affidamento dei carichi per i quali ancora non è stata ancora notificata la cartella. |
15 maggio 2018 | Adesione dei contribuenti con apposita richiesta. |
30 giugno 2018 | L’agente della riscossione comunica al contribuente gli importi dovuti per la rottamazione. |
31 luglio 2018 | Il contribuente deve pagare la prima rata pari al 20% delle somme complessivamente dovute. |
01 ottobre 2018 | Il contribuente deve pagare la seconda rata pari al 20% delle somme complessivamente dovute. |
31 ottobre 2018 | Il contribuente deve pagare la terza rata pari al 20% delle somme complessivamente dovute. |
30 novembre 2018 | Il contribuente deve pagare la quarta rata pari al 20% delle somme complessivamente dovute. |
28 febbraio 2019 | Il contribuente deve pagare la quinta rata pari al 20% delle somme complessivamente dovute. |
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, sono sospesi i versamenti rateali relativi a precedenti dilazioni in essere fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata. Inoltre, dalla data di adesione, vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione.
Il comma 10-bis prevede una specifica deroga per i soli carichi affidati dal 01 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 prevedendo che l’adesione alla definizione sia valida senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.
Risulta opportuno valutare di far precedere l’istanza di adesione da una richiesta di dilazione, in modo da conservare una via d’uscita futura, nel caso in cui non si fosse in condizione di pagare. Infatti, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera c), del D.L. n. 193/2016, se il debitore non paga la prima rata della definizione può riprendere la rateazione pregressa.
La definizione agevolata può riguardare anche tributi e multe stradali riscosse direttamente con l’ingiunzione di pagamento da parte degli enti locali (Comuni, Province, Regioni e Città metropolitane). Tali Enti devono decidere con regolamento o legge regionale se avvalersi di questa opportunità entro il 5 febbraio 2018, ovvero entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale. Si precisa che relativamente ai tributi degli enti locali, sono definibili esclusivamente le sanzioni, pertanto gli interessi di mora risultano dovuti.
È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione il nuovo modello DA 2000/17 che sostituisce i precedenti modelli DA-2017 e DA-R e costituisce il modulo unico da utilizzare per tutte le tipologie di rottamazioni previste.
Infine, si ricorda che anche per la nuova edizione della definizione agevolata, il contribuente che decade dalla rottamazione non può più rateizzare il debito. Fanno eccezione i carichi inseriti in cartelle di pagamento per le quali alla data di presentazione della domanda non erano ancora decorsi 60 giorni dalla notifica. In tali casi, in qualsiasi momento si decada dalla rottamazione è sempre possibile dilazionare il debito.
Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute
L’art. 1-ter, Inserito in sede di conversione del decreto-legge, apporta modifiche alla disciplina dello spesometro.
A tal fine la disposizione in esame modifica la disciplina previgente, disponendo al primo comma la non applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.
Con il secondo comma, lettera a), viene prevista per i contribuenti la facoltà di trasmettere semestralmente anziché trimestralmente i dati delle fatture emesse e ricevute. Inoltre, vengono ridotte le informazioni richieste nell’invio a: il numero di partita Iva dei soggetti coinvolti o del codice fiscale per i soggetti persone fisiche; data e numero della fattura; base imponibile e aliquota; imposta, o qualora essa non sia applicata in fattura, va indicata la tipologia di operazione (esente, non imponibile, ecc.). Inoltre, con la lettera b) del secondo comma, viene prevista la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente.
Con il terzo comma viene prevista l’esclusione per le pubbliche amministrazioni dall’invio dei dati relativi a fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
Con il quarto comma viene ribadito che non sono tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute i produttori agricoli delle zone montane che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.
Infine, con il quinto comma si prevede che le modalità di attuazione di quanto previsto dall’articolo 1-ter saranno disposte con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Estensione split payment a tutte le soci età controllate dalla pa
L’art. 3 modifica l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, estendendo a partire dal 01/01/2018 l’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo del c.d. “split payment” anche alle fatture emesse da tutte le società controllate dalla Pubblica amministrazione, centrale e locale. La disciplina, pertanto, viene estesa a:
– enti pubblici economici, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
– fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
– società controllate direttamente o indirettamente ai sensi del l’art. 2359 c.c. dalla P.A.;
– società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalla PA;
– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Le modalità di attuazione della norma saranno definite con decreto del MEF, che dovrà essere adottato entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo
L’art. 4 modifica l’articolo 57 bis della legge 21 giugno 2017 n. 96 ed introduce un credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle emittenti radio- televisive locali, analogiche o digitali.
Il credito di imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati rispetto al periodo di imposta precedente, spetta ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.
Tale percentuale è elevata al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito.
Ulteriore condizione, per poter usufruire del credito d’imposta, è rappresentata dal fatto che gli investimenti pubblicitari devono superare almeno dell’1% gli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016.
Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso si provvede a una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
I limiti di spesa sono distinti per gli Investimenti sulla stampa, anche on line, e per quelli sulle emittenti radio – televisive locali. Pertanto, In caso di investimenti su entrambi i media, il richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti di imposta In percentuale diversa a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due categorie di beneficiari.
Le risorse stanziate sono pari ad euro 62,5 milioni per il 2018 di cui 12,5 milioni sono stati destinati agli investimenti nel 2018 sulle emittenti radio-televisive locali e 50 milioni sono stati destinati agli investimenti sulla stampa, anche online. La legge ha demandato ad un regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti operativi, comprese le procedure. Sono ammissibili gli Investimenti relativi all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on line, o nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari come le televendite, i servizi pronostici, giochi o scommesse con vincite In denaro, di messaggeria vocale o chat- line con servizi a sovraprezzo.
I costi sostenuti devono risultare da attestazione prodotta dal soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità ovvero dal soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
L’incentivo, potrà essere utilizzato solo in compensazione in base dall’articolo 17 del D.lgs.n. 241/97.
Disposizioni in materia di riscossione
L’articolo 19-bis prevede disposizioni in materia di adempimenti dei contribuenti ed attività di accertamento e riscossione.
In particolare, la norma, al comma 1, chiarisce che il Ministero dell’Economia e delle Finanze esercita la vigilanza sull’operato dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione alla garanzia della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti. Inoltre, il comma 2 dispone che, ove la notifica della cartella di pagamento sia effettuata dal messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, se per il perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, queste possono essere compiute da soggetti diversi in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.
II comma 3 chiarisce che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti che sono tenuti a completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e del lodi arbitrali con efficacia esecutiva e che comportano il pagamento di denaro entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Con il comma 4 si consente, in specifiche ipotesi e condizioni, di posticipare I termini per l’adempimento degli obblighi comunicativi e dichiarativi mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, adottato d’Intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, In presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del dati. La proroga deve garantire un termine congruo e comunque non superiore a sessanta giorni.
Infine, il comma 6 prevede la possibilità di formare ed aggiornare elettronicamente i registri Iva senza stamparli su carta se non dietro richiesta dei verificatori. Pertanto, in sede di accertamento, Ispezione o verifica, tali registri devono risultare aggiornati sui sistemi elettronici e si deve provvedere alla loro stampa In caso di richiesta avanzata dagli organi ispettivi ed in loro presenza.
Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi nei territori colpiti da calamità naturali
Comuni della provincia di Livorno
Sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché gli atti esecutivi di accertamento previsti dall’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 ai fini dell’Imposta sul redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’Imposta sul valore aggiunto e altri tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, compresi I connessi provvedimenti dell’irrogazione delle sanzioni, scadenti nel periodo tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, nei confronti:
– delle persone fisiche che alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio sede legale dei comuni di Livorno. Rosignano Marittimo e Collesalvetti (della provincia di Livorno);
– dei soggetti diversi dalle persone fisiche con sede legale o operativa nel territorio dei sopradetti comuni.
Salvo I casi di forza maggiore la predetta sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.
La sospensione in parola è subordinata alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente della richiesta resa In conformità al D.P.R. 445 del 2000, integrata dalla dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione ovvero dello studio professionale o dell’azienda.
Tutti gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati In un un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I soggetti privi della possibilità di dichiarare la sussistenza dell’inagibilità della casa sede di abitazione ovvero dello studio professionale o dell’azienda hanno diritto alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per il periodo intercorrente tra il 9 settembre 2017 e il 6 dicembre 2017 e sono tenuti ad effettuare gli adempimenti ed i versamenti tributari entro il 19 dicembre 2017.
Comuni dell’isola di Ischia
Per i comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 (Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno) la data di scadenza della sospensione dei termini del versamenti e degli adempimenti tributari, già fissata dal Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 20 ottobre 2017 per il 19 dicembre 2017, viene prorogata al 30 settembre 2018.
L’ottenimento della sospensione è subordinato alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, della richiesta di sospensione contenente la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di inagibilità – totale o parziale – della casa sede di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda.
Tutti gli adempimenti ed i versamenti scadenti nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.
Sempre con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, per I fabbricati colpiti da eventi sismici distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero che ne hanno dichiarato l’inagibilità totale o parziale, adottate entro il 31 dicembre 2017, i redditi degli stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società fino alla completa ricostruzione e ripristino dell’agibilità e comunque fino all’anno d’imposta 2018.
Inoltre, i predetti fabbricati – a decorrere dalla rata scadente dopo il 21 agosto 2017- sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 D.L. 201 del 2011 e dal tributo per i servizi Indivisibili (TASI).
Per accedere ai predetti benefici, i contribuenti possono dichiarare la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale entro il 28 febbraio 2018.
Contributo alle imprese
Ai fini di sostenere la riprese delle attività produttive delle piccole e medie imprese site nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 viene concesso un contributo In conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell’attività nel sei mesi successivi all’evento sismico in questione.
Il calcolo della perdita è effettuata sulla base dei dati finanziari dell’Impresa colpita, ponendo a confronto i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media del tre anni scelti tra i cinque anni – qualora disponibili – precedenti il verificarsi degli eventi sismici, calcolata per lo stesso periodo dell’anno, con esclusione del migliore e del peggiore risultato finanziarlo.
I predetti contributi, i cui i criteri e procedure sono stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo economico da emanarsi entro il 4 febbraio 2018, sono concessi a condizione che il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito venga attestato da un soggetto esperto indipendente con perizia giurata ed asseverata.
Ulteriore misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni del Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
II termine di pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziarla aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricoli o professionali è prorogato al 31 dicembre 2018.
La proroga è rivolta alle attività economiche e produttive ed ai soggetti privati per mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
Con riguardo alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati, per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta localizzata in una “zona rossa”, istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 6 dicembre 2017, il termine di sospensione del pagamenti e del finanziamenti è prorogato al 31 dicembre 2020.
Limitatamente alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta di cui all’art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016, I beneficiari del mutui e dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell’intera rata ovvero la sospensione della sola quota capitale senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro il 5 gennaio 2018 le banche e gli intermediari finanziari devono informare I beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato sul proprio sito
internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso del pagamenti sospesi nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
Qualora la banca o l’intermediarlo finanziarlo non fornisca tali informazioni nel termini e con i contenuti prescritti, le rate In scadenza entro la predetta data sono sospese fino al 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2020 nelle Ipotesi di attività economiche o prime case distrutte o inagibili, ubicate in “zona rossa”, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento.
Limitatamente ai soggetti danneggiati, che dichiarano con autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000 l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, studio professionale o dell’azienda, è prevista la sospensione dei pagamenti delle fatture dei servizi di fornitura di energia elettrica, acqua e gas fino al 21 maggio 2018. Le autorità di regolazione provvedono con propri provvedimenti a rateizzare i pagamenti che dovranno essere eseguiti al termine della sospensione per un periodo non inferiore a 36 mesi.
Sospensione adempimenti e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi
Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell’art. 48, comma 13, del D.L. 189/2016, devono essere effettuati entro il 31 maggio 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.
Fondo garanzia piccole e medie imprese
L’art. 9 del decreto fiscale 148/2017 ha incrementato di 300 milioni di euro per l’anno il 2017 e di 200 milioni di euro per l’anno 2018 il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Lo stesso facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie su prestiti bancari ed è inserito nel sistema nazionale di garanzia costituito ai fini del riordino delle garanzie per l’accesso al credito delle famiglie e delle Imprese.
Il sistema nazionale comprende, oltre al fondo di garanzia per le P.M.I., una sezione speciale per i “Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione”. Inoltre, viene disposto che il rafforzamento patrimoniale dei Confidi posti per l’utilizzo del predetto Fondo di Garanzia e che una somma sia destinata alle Camere di Commercio per il sostegno al credito delle piccole e medie imprese tramite il rafforzamento dei Confidi.
Accesso al credito e partecipazione dei professionisti al confidi
Il decreto ha modificato Kart. 13 del decreto legge n. 269 del 2003 che disciplina l’attività dei “Confidi” al fine di includere a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti anche quelli non organizzati in ordine e collegi secondo quanto stabilito dalla legge n. 4 del 2013.
Fondo imprese
Il Fondo crescita sostenibile per la creazione di nuova occupazione viene ampliato con una nuova finalizzazione in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno della piccola impresa e del progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese di cui all’art. 23 Decreto-Legge n. 83 del 2012. In particolare, il comma 1 dell’art. 11 in esame novella il comma 2, dell’art.23 del predetto decreto n. 83 del 2012, inserendovi gli interventi in favore di imprese di grandi dimensioni. Intendendosi per tali quelle di cui all’art. 1 comma 1, lett. a) del Decreto legge 447del 2003. Dunque, viene disposto, al ricorrere dei requisiti, la concessione di finanziamenti in favore di imprese in stato di insolvenza o in rilevante difficoltà finanziaria con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità, ai sensi della norma che fissa i requisiti di ammissione alla procedura straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Collaborazione volontaria delle somme detenute all’estero
Entro il 31 luglio 2018 sarà possibile procedere alla regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore della legge in violazione degli obblighi di dichiarazione fiscale (quadro RW del modello Unico ai fini delle imposte sui redditi).
Tale possibilità è offerta a tutti coloro che risultano fiscalmente residenti in Italia nonché ai loro eredi che in precedenza risultavano residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).
È consentito procedere alla regolarizzazione anche a coloro che hanno svolto in via continuativa attività di lavoro dipendente o autonomo (articolo 6, comma 1, lett. b) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) all’estero, in zona di frontiera o in Paesi limitrofi.
La regolarizzazione, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti, avviene con il versamento del 3% a titolo di imposte, sanzioni e interessi e si calcola sul valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016.
L’importo dovuto dovrà essere versato entro il 30 settembre 2018 in unica soluzione o in tre rate mensili consecutive di pari importo.
In sede di pagamento non sarà possibile utilizzare nel modello F24 I crediti In compensazione al sensi del D. Lgs. n. 241/1997.
Il perfezionamento della regolarizzazione si realizza con il versamento dell’importo dovuto in unica soluzione o nell’ultima rata versata.
Per coloro che aderiscono alla regolarizzazione, limitatamente alle somme regolarizzate, è previsto lo slittamento dei termini di accertamento che scadono al 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2020.
Tale allungamento dei termini opera espressamente in deroga anche dell’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto del contribuente.
Infine, non si applica la procedura di emersione per le attività e somme già oggetto di collaborazione volontaria ai sensi della legge n. 186/2014 e legge n. 187/2015 e non si dà luogo al rimborso delle somme versate.
Termine | Adempimento |
31/07/2018 | Trasmissione istanza di regolarizzazione |
30/09/2018 | Versamento prima o unica rata |
31/10/2018 | Versamento seconda rata |
30/11/2018 | Versamento terza rata |
Regime fiscali lavoratori rimpatriati
Introdotte modifiche al regime fiscale del lavoratori rimpatriati di cui al D. Lgs. n. 147/2015.
In particolare viene previsto uno slittamento temporale di tale regime.
Ricordiamo a tal proposito che la disciplina indicata prevedeva che al lavoratori dipendenti, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, era consentito fruire di una tassazione estremamente agevolata, previa opzione che doveva esercitarsi da ultimo entro il 2 maggio 2017.
In particolare, era previsto che le imposte sui redditi di lavoro dipendente prodotti In Italia si calcolassero su una base imponibile del 70% per il 2016 e del 50% per il quadriennio 2017-2020, in luogo della tassazione calcolata su una base imponibile del 20% o 30% per i periodi di imposta 2016 e 2017 secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della legge n. 238/2010.
L’articolo 8- bis del D.L n. 148/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che l’opzione già esercitata ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 che consente per l’appunto l’accesso al regime agevolato, abbia effetto per il quadriennio 2017-2020.
Di conseguenza, sarà possibile godere anche per il periodo di imposta 2016 della tassazione su una base imponibile pari al 20% anziché del 70%.Le somme versate in misura superiore per il periodo di imposta 2016 potranno essere richieste a rimborso seguendo le indicazioni previste da un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge 172/2017.
Il D.L n. 148/2017 prevede inoltre che le agevolazioni dei lavoratori rimpatriati e quelle relative al rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero di cui all’articolo 44 del D.L n. 78/2010, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sui funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, e di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
Trasparenza societaria
Vengono Introdotte modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziarla finalizzate ad aumentare la trasparenza societaria.
In particolare, viene previsto che nel caso un soggetto proceda all’acquisto di una partecipazione in strumenti finanziari ammessi a quotazione, in misura pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25% del capitale, colui che effettua le comunicazioni previste dal comma 2 dell’articolo 120 in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi.
La dichiarazione deve essere trasmessa alla società di cui sono state acquistate le quote, alla CONSOB ed al pubblico.
Le informazioni da fornire attraverso la dichiarazione sono le seguenti:
– i modi di finanziamento dell’acquisizione;
– se agisce solo o in concerto;
– se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell’emittente o comunque esercitare un’influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
– le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;
– se intende proporre l’integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell’emittente.
La comunicazione deve essere altresì resa da chiunque, nelle società diverse dalle PMI, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 25% In assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.
È demandata alla CONSOB la possibilità di individuare, con apposito regolamento, I casi in cui non è necessario rendere la dichiarazione.
In presenza di variazioni, è necessario procedere ad una nuova dichiarazione e il termine semestrale decorrerà nuovamente dalla data in cui viene resa la stessa.
Nel caso di omessa comunicazione non potrà essere esercitato il diritto di voto.
EQUO COMPENSO
L’art. 19 quaterdecies inserisce l’art. 13 bis alla I. n. 247/2012 e fissa il principio dell’equo compenso, intendendo come tale quello proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, tenuto conto dei parametri ministeriali che soccorrono alla determinazione del compenso professionale. L’applicazione della norma, inserita nella disciplina dell’ordinamento forense, è estesa dal secondo comma anche a tutti i lavoratori autonomi, così come individuati dall’art. 1 della L. n. 81/2017, in quanto compatibili.
Ambito applicativo
Il principio dell’equo compenso così determinato è applicabile ai rapporti professionali regolati da convenzioni, resi in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, così definite dalla raccomandazione 2003/361CE del 6 maggio 2003, quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese. L’unilateralità della predisposizione delle convenzioni da parte delle imprese è presunta ed è onere delle stesse provare il contrario.
L’equilibrio contrattuale
Ai fini della verifica della natura vessatoria delle clausole e del conseguente squilibrio contrattuale, è fissato un principio generale, accompagnato da alcuni indici specifici, rivelatori della unilateralità delle condizioni apposte al contratto.
Il criterio generale di equilibrio contrattuale, anche ai fini della verifica della natura vessatoria delle clausole contenute dalla convenzione per l’incarico professionale, è individuato nell’equità del compenso (co. 4).
Il quinto comma introduce una serie di indici in funzione dei quali le clausole si presumono vessatorie se non sono state oggetto di specifica trattativa ed approvazione, con l’esclusione di quelle che riservano solo al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito, che sono considerate vessatorie ex lege, a prescindere dall’accordo delle parti.
La tutela del professionista
Ai fini della effettività della tutela cui la norma sull’equo compenso è preordinata, la prova dell’accordo condiviso e delle trattative sulle clausole contrattuali deve essere specifica (co. 7), mentre la nullità che investe le clausole a causa della natura vessatoria non invalida il contratto d’opera, operando la nullità, espressamente, soltanto a vantaggio del professionista (co. 8).