FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 02 agosto 2022, n. 9
Le principali novità della conversione in legge del D.L. n. 50/2022
Sommario
Premessa
- Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale (art. 2-bis)
- Credito d’imposta per gli autotrasportatori (art. 3, commi da 1 a 6)
- Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (art. 3-bis)
- Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica. Sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 14)
- Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci (art. 14-bis)
- Dilazioni riscossione (art. 15-bis)
- Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese (art. 16)
- Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina (art. 18)
- Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura (art. 19)
- Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici (art. 20, commi 1-2)
- Disposizioni in materia di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili (art. 20, comma 2-bis)
- Disposizione in materia di prelazione per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole (art. 20-bis)
- Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (art. 20-ter)
- Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (art. 21)
- Credito d’imposta per la formazione 4.0 (art. 22)
- Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti. Indennità una tantum per lavoratori autonomi (artt. 31, 32 e 33)
- Modifiche reddito di cittadinanza (art. 34-bis)
- Interpretazione autentica in materia di IVA per servizi di trasporto di persone con finalità turistico-ricreative (art. 36-bis)
PREMESSA
Il 15 luglio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 15 luglio 2022, n. 91, di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
Nel presente lavoro si analizzano le principali novità introdotte in sede di conversione, nonché alcune conferme rispetto al testo originario del decreto.
1. INDENNITÀ PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO VERTICALE (ART. 2-BIS)
L’articolo 2-bis del D.L. n. 50/2022 convertito prevede il riconoscimento per l’anno 2022 di un’indennità una tantum pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale (NOTA 1), che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane.
Per poter accedere al beneficio i lavoratori, alla data della domanda:
– non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente;
– non devono essere percettori della NASpI;
– non devono percepire alcun trattamento pensionistico.
L’indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.
Il comma 2 prevede la non concorrenza dell’indennità in questione alla formazione del reddito ai fini IRPEF.
La norma demanda all’INPS la determinazione dei tempi e delle modalità di erogazione dell’indennità, entro un limite di spesa complessivo a carico della finanza pubblica di 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dalle disposizioni in commento provvede il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale di cui all’articolo 1, comma 971 della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).
2. CREDITO D’IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI (ART. 3, COMMI DA 1 A 6)
L’articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto in esame, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, riconosce alle imprese operanti nel settore autotrasporto un contributo straordinario in forma di credito d’imposta.
Nel dettaglio, ai sensi del comma 1, il predetto credito di imposta è pari al 28 per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto e purché l’acquisto sia comprovato mediante le relative fatture.
Le imprese che possono accedere al credito d’imposta devono:
– avere sede legale o stabile organizzazione in Italia;
– esercitare le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (in particolare, quelle indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del Testo Unico delle Accise, D. Lgs. n. 504 del 1995 – TUA (NOTA 2).
Il comma 2 dispone l’utilizzo del credito d’imposta esclusivamente in compensazione mediante modello F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Per la fruizione del credito di imposta non si applicano:
– il limite di utilizzabilità annuale di 250.000 euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
– il limite massimo di compensazione di 2 milioni di euro, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal 1° gennaio 2022, dall’articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
Il credito di imposta, inoltre, ha le seguenti caratteristiche:
– non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 61 del TUIR in merito alla deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR;
– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il comma 3 prevede che le norme in esame si applichino nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Infine, si segnala, ai sensi del comma 5, l’abrogazione dell’articolo 17 del decreto-legge n. 21 del 2022, che aveva istituito un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto.
3. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DELLA PESCA (ART. 3-BIS)
L’articolo 3-bis del D.L. n. 50/2022 convertito, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, proroga l’applicazione del credito di imposta per l’acquisto di carburanti istituito e disciplinato dall’articolo 18 del D.L. n. 21/2022.
Tale norma ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto e al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Il citato articolo 18 concede il credito d’imposta per gli acquisti effettuati nel primo trimestre solare dell’anno 2022.
Con le modifiche in esame il credito di imposta viene prorogato al secondo trimestre solare 2022, ma limitatamente alle imprese esercenti la pesca.
4. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI (ART. 14)
L’articolo 14 del D.L. n. 50/2022 convertito apporta alcune modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, Sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. In sintesi:
– viene prorogato di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione c.d. “Superbonus al 110 per cento”;
– viene precisato che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento;
– in merito alla disciplina della cessione del credito, viene stabilito che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti.
In premessa è utile ricordare come la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 28, lett. e)) aveva sostituito interamente il comma 8-bis dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 che disciplina la misura della detrazione del “Superbonus 110 per cento” e, in particolare, il terzo periodo del comma 8-bis, come modificato, prevedeva che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche l’agevolazione fiscale spettava anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (non specificando se si trattava del totale del solo intervento complessivo agevolato al 110 per cento o di tutte le opere da compiere, anche quelle fuori dal beneficio dell’articolo 119).
Ora, il comma 1, lettera a), dell’art. 14 in esame, sostituendo il secondo periodo del richiamato comma 8-bis dell’articolo 119, proroga il sopra citato termine previsto per avvalersi della detrazione a seguito di lavori realizzati su unità immobiliari da persone fisiche, stabilendo che, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Vengono presi in esame i lavori realizzati sostanzialmente per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Da notare che, ai fini del computo del 30 per cento dell’intervento complessivo, possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119 (ovvero non solo gli interventi trainanti e trainati individuati dalla norma). Pertanto, i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento complessivo non devono essere separatamente computati nel conteggio del 30 per cento, ma deve essere valutata la generalità dei lavori in corso, comprendendo anche gli interventi diversi da quelli rientranti nel Superbonus. Si veda, a tal proposito, la risposta ad una FAQ del 3 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate in cui veniva chiesta conferma se per il calcolo del 30% dei lavori complessivi, tale percentuale andasse “commisurata all’intervento complessivamente considerato” (risposta ad interpello n. 791/2021), comprendendo, quindi, non solo tutti gli interventi programmati al 110%, ma anche quelli a diverse percentuali di detrazione (es. spese di ristrutturazione detraibili al 50%).
Analizziamo, ora, le modifiche introdotte dalla lettera 6) del comma 1 dell’art. 14 del D.L. 50/2022 convertito:
– il numero 1) sostituisce interamente l’ultimo periodo dell’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che consente di fruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica mediante sconto in fattura (recuperato dai fornitori mediante credito di imposta cedibile);
– il numero 2) sostituisce (introducendo un periodo identico a quello introdotto dal numero 7)) l’ultimo periodo dell’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che consente di fruire delle agevolazioni mediante credito di imposta cedibile.
In sostanza, alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In tal modo, per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti, quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori).
Il comma 1 -bis dell’art. 14 in esame precisa che le nuove disposizioni previste al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto al medesimo articolo 121, comma 1, lettere a) e b)).
Per quanto attiene al frazionamento del credito si rinvia ad una FAQ pubblicata il 19 maggio 2022 dall’Agenzia delle Entrate in cui viene precisato che il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni. Le suddette disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo.
Il comma 3 dell’articolo 57 del D.L. n. 50/2022, relativo alle norme transitorie, precisa che le nuove disposizioni in materia di cedibilità del credito di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate partire dal 1° maggio 2022. Tale previsione rende di fatto inoperante la modifica disposta dall’articolo 29-bis del cosiddetto “Decreto energia” che, con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, riconosce la possibilità per le banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, di effettuare un’ulteriore cessione, esclusivamente a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
5. CONVERSIONE AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEI MEZZI PESANTI PER TRASPORTO MERCI (ART. 14-BIS)
L’articolo 14-bis del decreto-legge in esame stabilizza l’inclusione delle categorie N2 e N3 tra i veicoli il cui motore può essere trasformato in ibrido o motore esclusivamente elettrico. La nuova disposizione sopprime, infatti, sia le parole “a titolo sperimentale”, sia la data del 31 dicembre 2022 quale termine ultimo della sperimentazione, nell’articolo 29-bis del decreto-legge n. 41 del 2021.
6. DILAZIONI RISCOSSIONE (ART. 15-BIS)
L’articolo 15-bis del D.L. 50/2022 convertito apporta diverse modifiche, con decorrenza 16 luglio 2022, alla disciplina che regola le dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.
Innanzitutto, viene innalzata da euro 60.000 a euro 120.000 la soglia di accesso alle dilazioni in forma semplificata fino a 72 rate. Pertanto, fino a tale soglia, la dilazione potrà essere richiesta dietro semplice domanda e senza l’onere di documentare la presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà che rimane, dunque, necessaria al superamento del limite di euro 120.000.
Inoltre, la soglia anzidetta va computata in relazione a ciascuna richiesta e, quindi, il contribuente può scegliere di presentare una richiesta scegliendo le cartelle ed avvisi che intende rateizzare.
Altra novità riguarda il numero di rate che determinano la decadenza delle dilazioni accolte. Per le richieste relative alle istanze presentate dal 16 luglio 2022, infatti, sale da 5 a 8 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive, comporta l’automatica decadenza del debitore dal beneficio della rateazione. In tal caso, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non potrà più formare oggetto di una nuova rateizzazione.
Rimane, tuttavia, possibile richiedere dilazioni per altri carichi a ruolo o avvisi diversi da quelli contenuti nella dilazione per la quale si è formata decadenza. Il nuovo comma 3- ter del D.P.R. n. 602/1973 prevede, infatti, che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
L’impossibilità di richiedere nuovamente la rateazione a seguito della decadenza non si applica ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate prima del 16 luglio 2022. In tal caso, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate; al nuovo piano di rateazione si applicano le regole previste dall’articolo 15-bis del D.L. n. 50/2022.
7. MISURE TEMPORANEE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART. 16)
L’articolo 16 del D.L. n. 50/2022 convertito contiene misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese – subordinatamente all’approvazione della Commissione europea – per far fronte alle difficoltà derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. Le predette misure sono a carico del Fondo di garanzia PMI e hanno valore fino al 31 dicembre 2022, consentendo il rilascio di garanzie a fronte di investimenti per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, con esplicita esclusione delle imprese soggette a sanzioni a seguito del conflitto in Ucraina.
Nel dettaglio, l’art. 16 in esame aggiunge, dopo il comma 55, due commi all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per il 2022).
Il comma 55-bis fa salvo quanto previsto dal comma 55 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, che era intervenuto per regolare le operazioni nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, parzialmente ripristinando le modalità operative ordinarie del Fondo, per cui nel secondo semestre del 2022 l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è nuovamente concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni.
Vengono elencate le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia:
1) per le esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti (comma 55, numero 2), dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021), la garanzia può essere concessa nella misura massima del 90 per cento (in luogo dell’80 per cento precedentemente previsto), in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell’energia elettrica;
2) entro il limite di 5 milioni di euro (già disposto dal comma 55 citato), l’importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
a) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
b) il 50 per cento dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
3) la garanzia può essere accordata a titolo gratuito nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all’allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 1/01 recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti “de minimis” o di esenzione per categoria;
4) sono escluse dalla garanzia le imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.
Il nuovo comma 55-ter, a sua volta, dispone che, per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 (“Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati”) della sopra citata Comunicazione della Commissione europea, né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 (“Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti”) o 3.3 (“Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Se invece il beneficiario è il medesimo, ma muta il capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l’importo massimo di 5 milioni, ai sensi del comma 55-bis, numero 2).
8. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA (ART. 18)
L’articolo 18 del decreto-legge in esame istituisce, per l’anno 2022, un Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per il sostegno, mediante la concessione di contributi a fondo perduto, alle imprese che a causa della crisi internazionale in Ucraina, hanno subito perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
Il comma 2 della norma in esame specifica che sono destinatarie del fondo, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea (NOTA 3), che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019 (NOTA 4).
Le risorse del fondo, ai sensi del comma 3, sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
c) per le imprese costituite dal 1 ° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all’anno 2021.
Il comma 4 prevede che i contributi, che non possono comunque superare l’ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 1/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina». È comunque escluso il cumulo con i benefici di cui all’articolo 29 del decreto legge in esame rubricato “Misure a favore di imprese esportatrici”.
Il comma 5 demanda ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico la definizione delle modalità attuative di erogazione delle risorse ed il termine di presentazione delle domande, che è comunque fissato, dalla norma, in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale.
Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il MISE provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo (comma 6).
9. RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA (ART. 19)
L’articolo 19 del D.L. 50/2022 convertito rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022.
Il predetto Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 128, della L. n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) nello stato di previsione del MIPAAF con una dotazione finanziaria iniziale pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021, poi successivamente incrementata di altri 150 milioni di euro dall’articolo 39, comma 1, del D.L. 41/2021 (L. n. 69/2021), portando le risorse complessive del Fondo a 300 milioni di euro per il 2021.
Per l’anno 2021 le risorse del predetto Fondo sono state destinate alle filiere zootecniche, in favore delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo, alla filiera olivicola-olearia e vitivinicola, a misure in favore della filiera delle carni.
Successivamente, l’articolo 20 del D.L. 21/2022 (convertito dalla legge n. 51 del 2022) ha rifinanziato tale Fondo con una dotazione pari a 35 milioni di euro per l’anno 2022 al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina.
10. GARANZIE SUI MUTUI IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA CHE HANNO SUBITO UN INCREMENTO DEI COSTI ENERGETICI (ART. 20, COMM11-2)
L’articolo 20, comma 1, del decreto legge in esame prevede che, previa autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (NOTA 5), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell’albo unico tenuto dalla Banca d’Italia (di cui all’articolo 106 del TUB – D.Lgs. n. 385/1993), e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell’ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e, comunque, non superiore a 35.000 euro.
La norma prevede che il predetto incremento dei costi debba essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000).
11. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRICOLA DEI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI (ART. 20, COMMA 2-BIS)
Il comma 2-bis dell’articolo 20 del D.L. n. 50/2022 convertito interviene sulla procedura relativa all’assegnazione dei terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o dei beni del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, con la finalità di sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile.
Nello specifico, viene sostituito il comma 4-bis dell’articolo 6 (“Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili”) del D.Lgs. n. 228/2001 (“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”), prevedendo, nella nuova formulazione, che, fatto salvo il diritto di prelazione di cui all’articolo 4-bis della L. n. 203/1982 (NOTA 6), qualora alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, abbiano manifestato interesse all’affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni, l’assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell’avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.
Viene, quindi, introdotta, rispetto alla legislazione vigente, una clausola di salvezza relativamente alla previsione legislativa (l’articolo 4-bis della L. n. 203/1982 – Norme sui contratti agrori), la quale attribuisce al conduttore, a determinate condizioni, il diritto di prelazione per il nuovo affitto del fondo da lui già precedentemente condotto in locazione.
12. DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PRELAZIONE PER FAVORIRE LA CONTINUITÀ AZIENDALE DELLE IMPRESE AGRICOLE (ART. 20-BIS)
L’articolo 20-bis del decreto in esame interviene a novellare l’articolo 14, comma 1, della L. n. 590/1965, prevedendo che il diritto di prelazione non può essere esercitato, tra l’altro, con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti, quando sui finanziamenti bancari destinati all’acquisto dei terreni per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall’ISMEA ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (NOTA 7).
Si ricorda che l’articolo 14, comma 1, della L. n. 590/1965 prevede che il diritto di prelazione previsto dall’art. 8 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente articolo 12, cioè lo sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice, o quando vengano acquistati o venduti dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o quando sui finanziamenti bancari destinati all’acquisto dei terreni per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall’ISMEA ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Con riferimento al diritto di prelazione riferito all’articolo 8 è previsto che in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
13. COMPENSAZIONE DEI CREDITI MATURATI DALLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 20-TER)
L’articolo 20-ter del D.L. n. 50/2022 convertito modifica l’articolo 28-quoter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
In particolare, viene stabilito che anche per le prestazioni professionali (e, dunque, non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Inoltre, si prevede che le disposizioni sopra citate si applichino anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Infine, si precisa che ai fini dell’applicazione delle norme in esame le certificazioni delle PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile (previste dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e dall’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto), recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
14. MAGGIORAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI 4.0 (ART. 21)
L’articolo 21 del decreto-legge in esame interviene in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, incrementandone la misura spettante.
A tal fine, la percentuale del credito viene innalzata dal 20 al 50 per cento per investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, nonché per quelli effettuati entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 risulti accettato l’ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il perimetro oggettivo di applicazione riguarda esclusivamente i beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Si riportano, di seguito, i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “industria 4.0” del citato allegato B:
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industriai Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industriai analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica loT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto;
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device;
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.
15. CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 (ART. 22)
L’articolo 22 del D.L. 50/2022 convertito apporta modifiche alle aliquote del credito d’imposta formazione 4.0 applicabili ai progetti avviati dopo il 18 maggio 2022, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese.
Le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
Qualora non vengano soddisfatte le nuove condizioni previste, per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, le aliquote del credito d’imposta scendono rispettivamente al 40 per cento e al 35 per cento.
Il credito d’imposta in parola rimane, per il resto, disciplinato dall’articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal decreto 4 maggio 2018 adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; modifiche sono state successivamente apportate dalla legge n. 160/2019 e dalla legge n. 178/2020.
16. INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI. INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI. INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI (ARTT. 31, 32 E 33)
In sede di conversione in legge del D.L. n. 50/2022, non sono state apportate modifiche significative agli articoli 31, 32 e 33 dello stesso.
Per l’analisi di tali disposizioni, si rinvia all’approfondimento della Fondazione Studi del 9 giugno 2022, puntualizzando che l’articolo 36 del D.L. n. 73/2022 ha escluso i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 50/2022.
Si ricorda, altresì, che a fornire istruzioni sulla gestione dell’indennità una tantum è intervenuto l’INPS con i seguenti documenti:
– Messaggio INPS n. 2397 del 13 giugno 2022;
– Messaggio INPS n. 2505 del 21 giugno 2022;
– Circolare INPS n. 73 del 24 giugno 2022;
– Messaggio INPS n. 2559 del 24 giugno 2022;
– Messaggio INPS n. 2580 del 27 giugno 2022.
17. MODIFICHE REDDITO DI CITTADINANZA (ART. 34-BIS)
L’articolo 34-bis del decreto in esame modifica l’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che disciplina il reddito di cittadinanza.
Viene, infatti, inserito il nuovo comma 9-ter nel quale è prevista la possibilità di proporre ai beneficiari le offerte di lavoro congrue direttamente dai datori di lavoro privati.
Nell’ipotesi di mancata accettazione dell’offerta congrua, il datore di lavoro privato comunica tale circostanza al centro per l’impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio.
La nuova previsione non è ancora operativa in quanto è necessaria l’adozione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro sessanta giorni dal 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della nuova disposizione, con cui saranno definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta congrua.
18. INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI IVA PER SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE CON FINALITÀ TURISTICO- RlCREATIVE (ART. 36-BIS)
L’art. 36-bis del D.L. n. 50/2022 convertito contiene una norma interpretativa che precisa la portata di alcune agevolazioni IVA (NOTA 8) per il settore dell’autotrasporto di persone. Le disposizioni in esame, in quanto interpretative, hanno efficacia retroattiva.
Per effetto delle norme in esame, le predette agevolazioni, previste per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza, si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi (diversi da quelli accessori rientranti nella definizione di cui all’articolo 12 del citato decreto IVA (NOTA 9).
Infine, la disposizione precisa che l’interpretazione di cui al primo periodo del comma 1 non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.
—
Note:
(1) Dove la prestazione lavorativa viene concentrata in determinati mesi dell’anno o settimane del mese.
(2) L’articolo 24-ter del Testo Unico Accise prevede l’assoggettamento ad accisa agevolata del gasolio commerciale usato come carburante.
(3) Ci si riferisce a imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce micro-impresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
(4) Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano, ai sensi dell’art. 85, c. 1, lettere a) e b), del TUIR: i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
(5) Tale attività di prestazione di garanzia da parte dell’ISMEA è prevista dall’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2004, in base al quale l’ISMEA può concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del TUB, nonché dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.
(6) L’articolo 4-bis della L. n. 203/1982 reca la disciplina del diritto di prelazione in caso di nuovo affitto.
In base al comma 1, alla scadenza della durata minima di quindici anni per i contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, ovvero alla scadenza della durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, di quindici anni a decorrere dalla data di inizio dell’ultimo contratto in corso tra le parti, sia nel caso di nuova convenzione sottoscritta sia nel caso di tacita rinnovazione e proroga del precedente contratto, o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, il locatore che intende concedere in affitto il fondo a terzi deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi secondo la procedura della negoziata assistita di cui al terzo comma dell’articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.
In base al comma 2, il predetto obbligo di comunicazione non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l’affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore ai sensi dell’articolo 5.
Il comma 3 riconosce quindi al conduttore il diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del locatore nelle forme sopra previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
Il comma 4 prevede che, nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalità e i termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest’ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto dell’esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo.
(7) V. nota n. 1.
(8) La norma si riferisce alle agevolazioni previste dall’articolo 10, c. 1, numero 14), del d.P.R. n. 633/1972, e della tabella A, parte ll-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies), allegata al medesimo decreto IVA.
(9) Ai sensi dell’articolo 12 del DPR IVA, le prestazioni accessorie ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.
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