La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24316 del 9 agosto 2023, intervenendo in tema di sanzioni tributaria, ha ribadito il principio di diritto secondo cui  “… l’estinzione della società in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese determina l’intrasmissibilità della sanzione (arg. dal D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 8), regola che costituisce corollario del principio della responsabilità personale, codificato nell’art. 2, comma 2 del medesimo decreto, sia ai soci, sia al liquidatore. (Cass. civ., 7 aprile 2017, n. 9094) …”

La vicenda ha avuto origine dalla notifica ad una s.r.l., ad opera dell’Agenzia delle Entrate, di due atti di recupero del credito IVA per indebita compensazione, con conseguente irrogazione delle sanzioni. La società contribuente aveva proposto aveva proposto separati ricorsi. I giudici di prime cure aditi avevano dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa e, in accoglimento dei ricorsi riuniti, avevano rideterminato le sanzioni, atteso che si trattava di violazioni della stessa indole commesse in due diversi periodi di imposta. L’Agenzia delle Entrate avverso la decione di primo grado proponeva appello. I giudici di appello confermavano la decisione impugnata. L’Agenzia avverso la decisione dei giudici di secondo grado proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.

Gli Ermellini rigettavano il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.

I giudici di legittimità –  sulla considerazione sia dell’art. 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997 che sulla scorta del comma 1 dell’articolo 7 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto il canone della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie (in relazione al quale si veda, tra le più recenti, Cass. 3 luglio 2015, n. 13730) – hanno statuito, confermando i precedenti della Corte, la non trasmissibilità, nei casi di estinzione della società delle sanzioni tributaria.

Inoltre il Supremo consesso ha affermato che la “… regola è principio di ordine generale, che definisce la fattispecie astratta sanzionatoria e che, in conseguenza, va applicata anche d’ufficio …”