La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19774 depositata il 22 settembre 2020 intervenendo in tema di accertamento induttivo ha ribadito che l’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che, “ai fini della determinazione del maggior reddito, solo i prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, 5.000 euro mensili rilevano come elementi posti a base delle rettifiche ed accertamenti, sempre che il contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture contabili” e riaffermando che “la norma in questione ha natura sostanziale, e quindi non applicabile alle controversie in corso su accertamenti anteriori alla sua entrata in vigore, e comunque non interpretativa, per cui ogni possibile applicazione retroattiva è esclusa”
La vicenda ha riguardato una società in accomandita semplice, con due soci avente una partecipazione rispettivamente un al 99% e l’altro all’ 1%, esercente attività di mediazione immobiliare che venne sottoposta a verifica fiscale, a seguito del quale venivano notificati distinti avvisi di accertamento alla società che ai soci. La società ed i soci impugnavano, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, gli avvisi, deducendo la mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie ed il difetto di motivazione, la mancanza di motivazione dell’accertamento e l’infondatezza della pretesa nel merito, ed in particolare il fatto che l’accertamento si basasse anche su movimenti bancari dei singoli soci e non della società. I giudici di prime cure rigettavano le doglianze dei ricorrenti confermando, con riduzione del maggior reddito accertato, gli avvisi di accertamento.Avverso la decisione della CTP la società ed i soci proponevano appello alla Commissione Tributaria Regionale, e l’ufficio proponeva appello incidentale. I giudici di appello rigettavano l’appello principale, mentre, in accoglimento dell’appello incidentale dell’ufficio, confermavano integralmente l’accertamento. Avverso la sentenza della CTR la società ed uno dei due soci proponevano ricorso in cassazione fondato su sei motivi. Il socio con la partecipazione all’ 1% nel frattempo aveva definito la propria posizione ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011.
Gli Ermellini rigettano il ricorso.
In particolare i giudici di legittimità riaffermano che “In tema di società in accomandita semplice, […] vada affermata la riferibilità alla società in accomandita semplice, in assenza di conti correnti intestati alla stessa o al socio accomandatario, della movimentazione del conto corrente formalmente intestato al socio accomandante, atteso che la mera sussistenza del rapporto societario, pur in assenza di poteri gestori, fa presumere – ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 – che le operazioni siano state compiute nell’interesse della società e gestite economicamente dal socio accomandatario, salvo prova contraria di cui è onerato il contribuente.”
Inoltre nella sentenza in commenti viene ribadito che sono pienamente legittimi “gli accertamenti relativi a società di persone e/o soci delle stesse basati sui conti degli altri soggetti della compagine sociale, in virtù della stretta relazione, nelle società di persone o anche di capitali a ristretta base partecipativa, tra essi, senza neppure dover ricorrere alla tesi della intestazione fittizia dei conti”
Infine i giudici del palazzaccio riaffermano che in tema di società di persone, specie con numero limitato di soci per i relativi accertamenti, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell’ente di dimostrare l’estraneità delle singole operazioni alla comune attività d’impresa.
In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, sez. V, ord. n. 7758 del 2019, afferma che sono consentite le indagini bancarie da parte degli Uffici finanziari e della Guardia di finanza, ai fini dell’accertamento dei redditi di una società a responsabilità limitata sui conti correnti dei soci, incombendo sulla prima l’onere di dimostrare che non sono a sé riconducibili gli importi rinvenuti sugli stessi.