La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 449 depositata il 9 gennaio 2025, intervenendo in tema di trattamento fiscale delle spese sostenute per l’assistenza specifica, ha statuito il seguente principio di diritto secondo cui le spese deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, b), t.u.i.r. perché sostenute dal contribuente per l’assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell’articolo 3 della legge 05/02/1992, n. 104, sono le spese necessarie all’assistenza di detto beneficiario perché specificamente dirette a tal fine, senza che a delimitare la deducibilità e il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica della assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l’assistenza

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Agenzia delle entrate notificava una comunicazione preventiva con cui preannunciava la rettifica ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. 600/1973 dei dati indicati nel quadro RP della dichiarazione modello unico persone fisiche 2010 con riduzione degli oneri deducibili. L’Ufficio, in proposito, riteneva indeducibili le spese sostenute dal contribuente per la cura personale prestata da due collaboratrici domestiche alla moglie, invalida al 100%. Il contribuente impugnava l’atto impositivo. I giudici di prime cure accoglievano l’eccezione di inammissibilità proposta dall’Agenzia e dichiaravano inammissibile il ricorso ritenendo non impugnabile la comunicazione bonaria. L’Agenzia delle Entrate emetteva, allora, cartella esattoriale ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. 600/197 3 per il recupero delle spese ritenute indeducibili. Il contribuente impugnava la cartella. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso e annullava la cartella esattoriale. Il contribuente e l’Agenzia delle Entrate impugnavano le decisioni di primo grado che li avevano visti, rispettivamente, soccombenti. I giudici di appello, riuniti i ricorsi, accoglievano  l’appello  del  contribuente,  dichiarando l’autonoma impugnabilità dell’avviso bonario, e rigettavano l’appello dell’Agenzia delle Entrate confermando  l’annullamento della cartella. L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.

Per gli Ermellini la dizione «assistenza specifica» non  vale a distinguere l’ambito di applicazione dell’art. 10, comma 1, b), da quello dell’art. 15, comma 1, lett. c), t. u.i.r.; la dizione si ripete, infatti, identica in entrambe le disposizioni e non indica una spesa relativa ad assistenza specializzata perché prestata da personale infermieristico o in possesso di specifica qualifica professionale ma indica una assistenza specificamente  diretta alla tutela   della persona bisognosa.  La distinzione tra le due norme deriva dal destinatario dell’assistenza piuttosto che dalla natura della assistenza: nel caso dell’art.  10, comma 1, lett. b), t.u.i.r. destinatario dell’assistenza è un soggetto afflitto da grave e permanente  invalidità  o  menomazione  tale  da  avere  già determinato il riconoscimento di handicap grave secondo la definizione dettata dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per questa ragione la disposizione prevede il più ampio e favorevole regime della integrale deducibilità; nel caso dell’art. 15, comma 1, t.u.i.r. lettere c) e i-septies) l’assistenza specifica è destinata a soggetti diversi, eventualmente anche afflitti da non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ma non disabili gravi ai sensi dell’art. 3 della legge 05/02/1992, n. 104.

Il Supremo consesso chiarisce che le spese previste dall’art. 15, comma 1, c), t.u.i.r. non siano di natura differente (perché relative ad assistenza generica) rispetto a quelle previste dall’art. 10, comma 1, lett. b), (perché relative ad assistenza specialistica), ma che distinguono i divergenti regimi giuridici in ragione del diverso destinatario del medesimo tipo di assistenza si trae anche dalla espressione che utilizza l’art. 15, comma 1, lett. c) quando afferma al secondo periodo «dette spese sono costituite esclusiva mente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b)» così lasciando intendere che si tratta sempre della medesima assistenza, specifica in entrambi i casi, ma questa volta diretta a soggetti diversi da quelli previsti quali destinatari dall’art. 10, comma 1, lettera b) e cioè a soggetti colpiti da grave e permanente invalidità o menomazione rilevanti ai sensi dell’articolo 3 della legge 05/02/1992, n. 104.

In altri termini: 

  • nei i casi di persone affetti da una grave e permanente invalidità o menomazione (ai sensi dell’art. 3 della legge 104) le spese specificamente rivolte alla sua assistenza sono deducibili dal reddito complessivo Irpef; per cui trova applicazione il regime di cui al comma 1, lettera b dell’art. 10 del T.U.I.R.. Tale regime trova applicazione al di là della natura specialistica dell’assistenza o dalla specifica qualificazione professionale di chi viene utilizzato, in concreto, per accudire la persona disabile al 100%.