Il Consiglio di Stato, sezione terza, con la sentenza n. 2778 depositata il 21 marzo 2024, intervenendo in tema di circoscrivere l’ambito di operatività del potere attribuito agli Ispettori del lavoro dall’art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004, ha stabilito che rientrano tra i poteri attribuiti agli Ispettori del lavoro dall’art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004 anche la violazione, da parte del datore di lavoro, dei Contratti collettivi, in quanto la norma lo estende a “tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale” e purché tali irregolarità non siano già soggette a sanzioni penali e amministrative. In particolare “… l’art. 14 non ha inteso introdurre una ulteriore limitazione alla propria applicazione, da aggiungere “ai casi in cui la fattispecie sia già oggetto di sanzione amministrativa e penale”, id est le ipotesi in cui per il lavoratore sia prevista una forma di tutela. Al contrario, la scelta di includere tra le “irregolarità” che possono formare oggetto del “Provvedimento di disposizione” anche le violazioni dei contratti e accordi collettivi di lavoro esprime una valutazione dell’ordinamento di rilevanza pubblicistica dell’esigenza di una piena ed effettiva applicazione degli stessi, tale da meritare attenzione a livello amministrativo anche indipendentemente dalle reazioni e iniziative civilistiche dei singoli lavoratori interessati. …”
La vicenda ha riguardato un datore di lavoro a cui, in seguito alla verifica degli ispettori di lavoro, veniva notificato un Provvedimento di disposizione, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 124 del 2004, con cui veniva disposto l’inquadramento di alcuni dipendenti ad altro livello rispetto a quello disposto dal datore di lavoro. Il datore di lavoro impugnava il provvedimento con ricorso gerarchico, sul quale si formava il silenzio-rigetto. Pertanto il datore di lavoro impugnava lo stesso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo sia l’illegittimità del “Provvedimento di disposizione” per essere stata l’ispezione conclusa oltre il termine massimo di durata del procedimento amministrativo e di ragionevole durata dell’accertamento ispettivo che l’assenza di adeguata motivazione, che non consente l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito nel procedimento ispettivo, nonché l’omessa indicazione puntuale delle fonti di prova. Infine contestava l’erroneità dell’inquadramento disposto con il provvedimento di disposizione. Il TAR annullava i provvedimenti impugnati, escludendo che il tipo di violazione contestata – id est, l’inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante in forza delle mansioni esercitate, secondo il C.C.N.L. applicabile – “rientri tra le ‘irregolarità (…) in materia di lavoro e legislazione sociale’ che possono essere contestate dall’Ispettorato nell’esercizio del potere di disposizione”. L’Ispettorato del Lavoro impugnava la decisione dei giudici di prime cure, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l’erroneità della decisione del giudice di primo grado.
Il Consiglio di Stato, accoglie il ricorso dell’Ispettorato.
La sentenza in commento in via preliminare, nell’affermare la competenza giurisdizionale al giudice amministrativo, ha puntualizzato che “… il potere esercitato dagli Ispettori del lavoro ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004 si manifesta con un provvedimento amministrativo che ha i connotati della definitività e della immediata lesività per la parte alla quale lo stesso è indirizzato e che, in quanto tale, è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Il provvedimento, infatti, fa scattare immediatamente l’obbligo del datore di lavoro di mettersi in regola e chiude il procedimento e – differentemente da quanto assume parte appellante – incide sulla sfera giuridica del destinatario imponendogli un facere, pena la comminatoria di una sanzione. La lesione, dunque, è insita nel comando di mettersi in regola con le norme violate. …”
Il Consiglio di Stato giunge a tale conclusione premettendo che la “… natura del “Provvedimento di disposizione” perché dalla stessa consegue non solo l’individuazione del giudice competente a decidere la controversia instaurata per l’accertamento della sua illegittimità ma anche la sua immediata impugnabilità; con la precisazione che è, infatti, al “Provvedimento di disposizione” che occorre far riferimento per decidere e non al silenzio formatosi sul ricorso gerarchico proposto dal Patronato, atteso che l’oggetto del ricorso giurisdizionale non è il silenzio ma il provvedimento originario già impugnato in sede gerarchica (Cons. Stato, sez. II, 17 dicembre 2020, n. 8122).
L’art. 14, d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 – nel testo modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 – prevede che il personale ispettivo dell’Ispettorato del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un “provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo” in tutti i casi in cui “le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali e amministrative”. La norma qualifica dunque l’atto in questione come “provvedimento” e precisa che lo stesso è “immediatamente esecutivo”. La definizione di “verbale” di tale atto è dunque generata dalla prassi, trattandosi in realtà di un provvedimento amministrativo a contenuto ordinatorio, espressione di un potere pubblicistico, che la norma definisce “immediatamente esecutivo”, ovvero efficace e vincolante per il destinatario, il quale deve necessariamente conformarsi alle statuizioni contenute nello stesso, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria per il caso di eventuale inottemperanza. …”
I giudici amministrativi a conferma delle suddette conclusioni rilevano che “… il d.lgs. n. 124 non ha inteso derogare ai criteri generali in materia di individuazione del giudice naturale ad offrire tutela contro gli atti degli Ispettori del Lavoro, introducendo solo forme di previ esperimenti di definizione amministrativa della controversia. E così, all’art. 14, comma 2, ha introdotto la possibilità (esercitata nel caso all’esame del Collegio) di impugnare il provvedimento, adottato ai sensi del precedente comma 1, dinanzi al direttore dell’Ispettorato Territoriale, con formazione del silenzio-rigetto ove non sia deciso con provvedimento espresso entro quindici giorni dalla proposizione del gravame; l’art. 16 prevede, invece, la proposizione del ricorso avverso gli atti adottati ex art. 13, comma 7; il successivo art. 17 ha disciplinato il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro avverso gli “atti di accertamento ispettivo” degli Ispettori del Lavoro. Nulla prevedendo il d.lgs. n. 124 sulla tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 14, ne consegue che la stessa segue le regole generali, e cioè il ricorso al giudice del potere pubblico, id est il giudice amministrativo. Tale conclusione non sembra smentita dalla circostanza che l’attività svolta dall’Ispettorato impinge sul rapporto di lavoro privatistico, atteso che ciò che rileva è che l’irregolarità sia riscontrata dall’Ispettore del Lavoro nell’esercizio del potere pubblico conferitogli dalla norma. Come chiarito dal Consiglio di Stato (sez. VI, 24 marzo 2003, n. 1499) – sebbene con riferimento ad altra fattispecie (ma con argomentazioni ben estensibili al caso sottoposto all’esame del Collegio) – “il provvedimento dell’Ispettorato del lavoro che dispone l’astensione obbligatoria dal lavoro di una dipendente, incide dall’esterno, unilateralmente e autoritativamente sul rapporto di lavoro tra datore e lavoratrice – madre, sicché le situazioni di diritto soggettivo degradano ad interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Non si controverte di un atto posto in essere dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, ma di un provvedimento della Pubblica amministrazione, che impone un divieto ad un datore di lavoro, nell’esercizio di un tipico controllo pubblico su attività private”. …”
Pertanto alla luce di quanto affermato dai giudici amministrativi le violazioni dei CCNL rientrano tra le irregolarità in materia di lavoro e di legislazione sociale che possono essere contestate a un datore di lavoro nell’esercizio del c.d. potere di disposizione.