L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla detraibilità delle spese sostenute dai privati, persone fisiche, per l’acquisto della propria abitazione principale mediante la stipula del contratto di leasing, l’agevolazione fiscale introdotta dalla legge 208/2015 art. 1 comma da 82 ad 84 (cosiddetta legge di Stabilità 2016). La norma ha introdotto una serie di disposizione tendenti a disciplinare, nel contratto di leasing per l’acquisto di immobili per abitazione principale, il rapporto tra le parti contraenti.
In particolare la legge 208/2015 al fine di agevolare la diffusione a tale istituto contrattuale ha introdotto la detraibilità per il contribuente nella misura del 19% dei costi relativi al contratto di locazione finanziaria e del costo d’acquisto sostenuto per l’eventuale esercizio dell’opzione del riscatto finale dell’immobile.
La circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 in ordine all’agevolazione fiscale evidenzia la possibilità di portare in detrazione nella misura del 19%, nella dichiarazione dei redditi con diverse limitazioni secondo l’età anagrafica ed il reddito:
- per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere euro 8.000 e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di euro 20.000;
- per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, euro 4.000 per i canoni e oneri accessori e euro 10.000 per il prezzo di riscatto.
I limiti di detrazione dei corrispettivi periodici (canoni di leasing) e del prezzo finale di acquisto, sopra indicati, competono ai contribuenti, non titolari di altri diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa, che possiedono un reddito complessivo non superiore a 55.000,00 euro, calcolato tenendo conto anche del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca (art.3, comma 7, DLGS n. 23 del 2011).
Nell’anno in cui eventualmente il contribuente esercita il diritto di riscatto, le detrazione previste sono tra loro cumulabili, e per disposizione normativa generale fino a concorrenza dell’imposta lorda. (Circolare n°27/E 2016 )
L’agevolazione, in commento, trova applicazione solo per i contratti di finanziamento stipulati nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 ed opera per tutti i periodi d’imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria (Art. 1, comma 84, Legge n. 208 del 2015 e Guida MEF 2016 – il Leasing Immobiliare Abitativo). Nel contratto deve essere esplicitata l’intenzione dell’utilizzatore di adibire ad abitazione principale l’immobile messogli a disposizione dal concedente.
Requisito anagrafico e reddituale – L’Agenzia delle Entrate conferma che i due requisiti, anagrafico e reddituale, devono essere posseduti alla sola data di stipula del contratto e non devono sussistere per tutta la durata del contratto di leasing per cui può essere fruita anche se nel corso di vigenza del contratto il conduttore risulti titolare di un maggior reddito.
Ai fini della verifica reddituale deve essere assunto il reddito complessivo come definito dall’art. 8 del T.U.I.R. In particolare, il requisito reddituale può essere desunto dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente a quello della stipula del contratto o, se non ancora presentata, a quella presentata in tale anno (di stipula del contratto).
Nel caso in cui non sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello della stipula del contratto, occorre fare riferimento al reddito indicato nella CU, relativa ai periodi sopra indicati, maggiorato dell’eventuale reddito derivante da immobili non soggetti ad IMU.
Tipologia dell’abitazione ed oggetto del contratto – Per quanto concerne la nozione di abitazione principale si fa riferimento all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR e, pertanto, per abitazione principale deve intendersi quella nella quale la persona fisica che la possiede o i suoi familiari dimorano abitualmente.
L’oggetto del leasing abitativo può essere:
– un fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile;
– un terreno sul quale costruire il fabbricato ad uso abitativo;
– un fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare ovvero un fabbricato abitativo da ristrutturare.
Nel contratto deve essere esplicitata l’intenzione dell’utilizzatore di adibire ad abitazione principale l’immobile messogli a disposizione dal concedente.
A chi spetta il beneficio fiscale effettivo – La detrazione in commento è attribuita al soggetto intestatario del contratto di leasing stipulato per l’acquisto o la costruzione dell’immobile che sarà adibito ad abitazione principale. Qualora il contratto di leasing per l’acquisto dell’abitazione principale sia intestati a più soggetti analogamente a quanto disposto dall’art. 15, comma 1, lett. b) del DPR n. 917 del 1986 per la detrazione degli interessi passivi, se il contratto di leasing è cointestato, la detrazione è ripartita tra tutti gli aventi diritto. In tal caso, si considera il reddito complessivo e l’età del singolo contraente.
Ad esempio nel caso di cointestazione (50 per cento e 50 per cento), ciascuno può calcolare la detrazione nella misura del 19 per cento su un ammontare massimo del canone leasing pari a euro 4.000 (per gli under 35) o a euro 2.000 (per gli over 35) nonché il 19 per cento, entro il limite massimo di euro 10.000 (per gli under 35) o euro 5.000 (per gli over 35) al momento del riscatto.
Qualora il contratto di leasing sia intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno potrà portare in detrazione la quota dei canoni e del prezzo di riscatto corrisposti salvo il caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro; in tale ultimo caso, quest’ultimo potrà fruire della detrazione anche per la quota intestata all’altro coniuge, analogamente a quanto previsto per la rata di mutuo.
Altri condizioni per la detrazione – La detrazione del 19% di cui all’articolo 15, comma 1, lettere isexies.1) e i.sexies.2), del TUIR, è riconosciuta sui “canoni e i relativi oneri accessori” pattuiti nel contratto di leasing abitativo ed è subordinata all’effettivo pagamento degli stessi da parte dell’utilizzatore, attestato dall’ente concedente.
Per gli oneri accessori viene puntualizzato che, analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, non sono detraibili gli oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili. Medesima sorte per gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l’individuazione ed il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa. Sono deducibili i costi di stipula del contratto di leasing.
Documenti da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
---|---|
Documentazione relativa alle spese detraibili sostenute per canoni e oneri accessori | Contratto di leasing abitativo – Verbale di consegnaDocumentazione attestante il pagamento dei costi di stipula del contratto di leasing Quietanza di pagamento del canone rilasciata dall’ente concedente Autocertificazione con la quale il contribuente dichiara la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti quali: – la destinazione dell’immobile ad abitazione principale, entro i termini previsti dalla data della consegna, – il mantenimento nell’anno della dimora abituale, – la non titolarità, al momento di stipula del contratto, di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa – la condizione reddituale al momento della stipula |
Documentazione relativa all’esercizio dell’opzione finale | – Atto di acquisto – Pagamento del riscatto |
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