LEGGE 03 luglio 2017, n. 105
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti
Art. 1
Modifiche all’articolo 338 del codice penale
1. All’articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti» e dopo la parola: «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti».
Art. 2
Modifica all’articolo 380 del codice di procedura penale
1. Al comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall’articolo 338 del codice penale».
Art. 3
Introduzione dell’articolo 339-bis del codice penale
1. Dopo l’articolo 339 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 339-bis (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell’adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».
Art. 4
Modifica all’articolo 393-bis del codice penale
1. All’articolo 393-bis del codice penale, dopo le parole: «338, 339,» è inserita la seguente: «339-bis,».
Art. 5
Modifica all’articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
1. All’articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico».
Art. 6
Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali
1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell’interno la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito con decreto del Ministro dell’interno 2 luglio 2015, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati;
b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori;
c) promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni.
2. All’attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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