LEGGE 11 gennaio 2018, n. 8
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica
Art. 1
Modifica all’articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI».
Art. 2
Modifica all’articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242
1. All’articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l’elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l’esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».
Art. 3
Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43
1. All’articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al terzo periodo, le parole: «due mandati» sono sostituite dalle seguenti: «tre mandati»;
2) il quarto periodo è soppresso;
3) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP»;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 4
Modifica all’articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43
1. All’articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paralimpica prevedono le procedure per l’elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.
3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l’esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le FSP e le DSP non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina.
4. Gli statuti delle FSP e delle DSP possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al comma 2, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle FSP e delle DSP nonché agli enti di promozione sportiva paralimpica, anche per quanto concerne la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini».
Art. 5
Abrogazioni
1. Il comma 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, è abrogato.
2. I commi 3 e 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) adegua lo statuto alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge. Entro il medesimo termine, il CONI adotta il provvedimento di cui all’articolo 16, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge.
2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, l’Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi, dichiara decaduti i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica.
4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua il proprio statuto alle disposizioni degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 4 della presente legge. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 43 del 2017, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge.
6. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpica adeguano i loro statuti alle disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificato dall’articolo 4 della presente legge.
7. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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