LEGGE 12 aprile 2019, n. 33

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo

Art. 1

1. All’articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2»;

c) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

«6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2».

Art. 2

1. All’articolo 441-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4».

Art. 3

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati.

Art. 4

1. All’articolo 429 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell’ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 458».

Art. 5

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.