LEGGE 13 aprile 2017, n. 46

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale

Art. 1

  1. Il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 2017, N. 13

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea). – 1. Sono istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d’appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.

  1. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

All’articolo 2:

al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «conoscenza della lingua inglese» sono aggiunte le seguenti: «o della lingua francese»;

al comma 3, la parola: «6.785» è sostituita dalla seguente: «12.565».

All’articolo 3:

al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»;

al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e dello stato di cittadinanza italiana»;

al comma 4, alle parole: «In deroga» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione».

All’articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all’articolo 1. E’ competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato».

All’articolo 6:

al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all’articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall’autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti.

3-ter. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.

3-quater. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell’autorità di cui al comma 3. L’istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile.

3-quinquies. Il ricorso è notificato all’autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L’autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l’autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento.

3-sexies. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo.

3-septies. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L’udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull’impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

3-octies. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall’articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

3-novies. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti.

3-decies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

3-undecies. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza”»;

al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) all’articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell’avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l’ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l’atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.

3-bis. Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l’ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.

3-ter. Nei casi in cui la consegna di copia dell’atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l’avviso di ricevimento da cui risulta l’impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l’atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell’atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita.

3-quater. Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3-ter, copia dell’atto notificato è resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Al momento dell’ingresso nei centri o nelle strutture di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.

3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge”;

  1. b) all’articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le Commissioni territoriali dispongono l’audizione dell’interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all’articolo 11”»;

al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l’ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, subito dopo la lettura e in cooperazione con il richiedente e l’interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell’interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione. Sull’istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile»;

al comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» sono inserite le seguenti: «o nei casi di cui al comma 6-bis»;

al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis:

il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. L’udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

  1. a) la videoregistrazione non è disponibile;
  2. b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;
  3. c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado»;

al comma 13, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima».

All’articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: «dello stato di apolidia» sono inserite le seguenti: «e di cittadinanza italiana».

All’articolo 8, comma 1:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

“Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). – 1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.

  1. E’ fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
  2. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1″»;

alla lettera b), numero 3), terzultimo periodo, le parole: «quarto periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «quinto periodo del presente comma»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) all’articolo 7, comma 5, dopo le parole: “le cui condizioni di salute” sono inserite le seguenti: “o di vulnerabilità ai sensi dell’articolo 17, comma 1,”»;

alla lettera d), capoverso Art. 22-bis:

al comma 1, dopo le parole: «d’intesa con i Comuni» sono inserite le seguenti: «e con le regioni e le province autonome»;

al comma 2, dopo le parole: «con i Comuni» sono inserite le seguenti: «, con le regioni e le province autonome»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i Comuni» sono inserite le seguenti: «, le regioni e le province autonome»;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dai Comuni» sono inserite le seguenti: «, dalle regioni e dalle province autonome».

All’articolo 10 comma 1, lettera b), terzultimo periodo, le parole: «secondo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del presente comma».

All’articolo 11:

al comma 3, l’ultimo periodo è soppresso;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l’anno 2017, di euro 521.612 per l’anno 2018 e di euro 130.403 per l’anno 2019».

All’articolo 12:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «esigenze di servizio,» sono inserite le seguenti: «al fine di accelerare la fase dei colloqui,»;

all’ultimo periodo, le parole: «la spesa di 2.566.538 euro per l’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 2.766.538 euro per l’anno 2017»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In relazione alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell’immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l’accoglienza legati ai flussi migratori e all’incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell’interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012»;

alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno».

All’articolo 13, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente articolo, non si applica il limite per l’integrazione del numero di componenti di cui all’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati».

All’articolo 14:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.000 euro per l’anno 2017, di 414.120 euro per l’anno 2018, di 422.402 euro per l’anno 2019, di 430.850 euro per l’anno 2020, di 439.467 euro per l’anno 2021, di 448.257 euro per l’anno 2022, di 457.222 euro per l’anno 2023, di 466.366 euro per l’anno 2024, di 475.694 euro per l’anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall’anno 2026»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all’estero, per l’invio nel continente africano di personale dell’Arma dei carabinieri ai sensi dell’articolo 158 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l’anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2018».

All’articolo 19:

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sentito il presidente della regione» sono inserite le seguenti: «o della provincia autonoma»;

al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Nei centri di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «si applicano le disposizioni di cui all’articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e».

Nel capo III, dopo l’articolo 19 è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis (Minori non accompagnati). – 1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati».

All’articolo 21:

al comma 1, le parole: «6, comma 1, lettere» sono sostituite dalle seguenti: «6, comma 1, lettere 0a),»;

al comma 3, le parole: «fino al novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al centottantesimo giorno»;

al comma 4, le parole: «di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b)».

Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell’isola di Lampedusa). – 1. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell’isola di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall’articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

All’articolo 22, comma 1:

all’alinea, le parole: «11, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «11, comma 3-bis» e le parole: «pari a 8.293.766 euro per l’anno 2017, a 25.990.691 euro per l’anno 2018, a 31.450.766 euro per l’anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 11.101.046 euro per l’anno 2017, a 31.203.531 euro per l’anno 2018, a 36.636.344 euro per l’anno 2019, a 36.514.389 euro per l’anno 2020, a 36.523.006 euro per l’anno 2021, a 36.531.796 euro per l’anno 2022, a 36.540.761 euro per l’anno 2023, a 36.549.905 euro per l’anno 2024, a 36.559.233 euro per l’anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall’anno 2026»;

alla lettera c), le parole: «quanto a 1.699.494 euro per l’anno 2017, a 3.135.457 euro per l’anno 2018, a 2.779.792 euro per l’anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.306.774 euro per l’anno 2017, a 8.348.297 euro per l’anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall’anno 2019,», le parole: «per 6.785 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per 12.565 euro» e le parole da: «101.500 euro» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «2.703.000 euro per l’anno 2017, per 5.414.120 euro per l’anno 2018 e per 5.485.208 euro a decorrere dall’anno 2019»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) quanto a 200.000 euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».