LEGGE 18 luglio 2013, n. 85
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54,
recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 18 luglio 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell’interno
Saccomanni, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2013, N. 54
All’articolo 1:
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. I comuni che ricorrono all’anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1 possono utilizzare, per l’anno 2013, l’avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. L’applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 e’ estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all’incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell’unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell’anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell’unione nella misura pari alla quota dell’anticipazione richiesta da ciascuno di essi».
All’articolo 3:
al comma 1, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «, Vice Ministro»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l’indennita’ di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418.
1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e’ soppresso».
All’articolo 4:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e dopo le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonche’ delle competenti Commissioni parlamentari»;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 57.635.541 euro per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presente decreto»;
dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Per assicurare il diritto all’educazione, negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza con l’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuita’ del servizio e nei limiti delle risorse gia’ disponibili nel bilancio dell’ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilita’ interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali. L’esclusione prevista dall’articolo 10, comma 4-bis, primo periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applica anche per i contratti a tempo determinato di cui al presente comma».
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