LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilita’, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita’ europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.


Decreto cassa integrazione- mobilità – trattamento disoccupazione – mercato del lavoro

Titolo I,  Capo I  – Norme in materia di Integrazione Salariale
Titolo I, Capo II – Norme in materia di mobilità
Titolo I, Capo III – Norme in Materia di Cassa Integrazione e Trattamenti di Disoccupazione per i Lavoratori del settore dell’Edilizia
Titolo I, Capo IV – Norme finali e transitorie
TitoloII,  Capo I – Riforma delle procedure di avviamento
TitoloII,  Capo II – Disposizioni diverse


(GU n.175 del 27-7-1991 – Suppl. Ordinario n. 43 )

Titolo I – NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE

Capo I – NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 – (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale)

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente piu’ di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini dell’applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. ((11))

2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l’impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformita’ ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L’impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu’ rappresentative operanti nella provincia puo’ chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non puo’ essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta’ di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessita’ in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell’azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell’impresa ed alla sua articolazione sul territorio.

4. Il contributo addizionale di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e’ dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui e’ fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

5. La durata del programma per crisi aziendale non puo’ essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non puo’ essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il comitato tecnico di cui all’articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 i criteri per l’individuazione dei casi di crisi aziendale, nonche’ di quelli previsti dall’articolo 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell’ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonche’ i criteri per l’applicazione del comma 9 e 10.

7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonche’ le modalita’ della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell’esame congiunto previsti dall’articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

8. Se l’impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell’unita’ produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall’azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l’accordo fra le parti sulla materia, e qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l’adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L’azienda ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto e’ tenuta per ogni lavoratore sospeso a corrispondere con effetto immediato nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all’articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all’atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, e’ maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.

9. Per ciascuna unita’ produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell’arco di un quinquennio indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi ivi compresa quella prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell’attivita’ produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite puo’ essere superato, secondo condizioni e modalita’ determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall’articolo 3, della presente legge dell’articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 dall’articolo 7 del decreto- legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3. (9)

10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario che abbia rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati ai fini dell’applicazione del comma 9 i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.

11. L’impresa non puo’ richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale per le unita’ produttive per le unita’ produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l’intervento ordinario.

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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 1 ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art.  4,  comma
35) che "I limiti temporali di cui all'articolo  1,  comma  9,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti  ad  un  arco  temporale
fisso".

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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, ha disposto (con l’art. 3-bis, comma 2) che “Il requisito di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intende riferito alla data di adozione del provvedimento di assoggettamento della societa’ ad una delle procedure concorsuali, previste dall’articolo 3 della medesima legge n. 223 del 1991”.

Art. 2  (Procedure)

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e’ concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all’articolo 1, comma 2, da parte del CIPI per la durata prevista nel programma medesimo.

2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3 sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel caso in cui i lavoratori interessati alle integrazioni salariali siano un numero pari o inferiore a cento unita’, sono approvate dal CIPI negli altri casi.

3. Successivamente al primo semestre l’erogazione del trattamento e’ autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi semestrali subordinatamente all’esito positivo dell’accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte dell’impresa.

4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l’ eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all’ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7. (13)

5. L’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti disposti dall’Ispettorato regionale del lavoro, esprime il parere previsto entro dal primo comma dell’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo’ disporre il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l’impresa ricorrano comprovate difficolta’ di ordine finanziario accertate dall’Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore del lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell’INPS. ((Il pagamento diretto ai lavoratori e’ disposto contestualmente all’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l’assenza di difficolta’ di ordine finanziario dell’impresa)).

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura prevista dall’articolo 19 comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del comitato tecnico di cui all’articolo 1, comma 6, della presente legge e, vengono fissati i criteri e le modalita’ per l’assunzione delle determinazioni riguardanti l’istruttoria tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d’anno a partire dal 1991, si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

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AGGIORNAMENTO (13)

La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l’art. 81, comma 10) che “L’espressione “domanda di proroga” di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende riferita non solo alle proroghe di cui all’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 223 del 1991, ma, altresi’, alla domanda che l’impresa, nell’ambito di durata del programma di intervento straordinario di integrazione salariale, presenta, nel termine previsto dal primo comma dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, per ciascun periodo semestrale. Nel caso di presentazione tardiva della domanda, trovano applicazione il secondo e il terzo comma del predetto articolo 7″.

Art. 3 (Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali)

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e’ concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, ((quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attivita’ e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)). Il trattamento straordinario di integrazione salariale e’ altresi’ concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sara’ detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento.Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a dodici mesi. (4)

2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o riprese dell’attivita’ e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti, per il trattamento straordinario di integrazione salariale puo’ essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione approvata dal giudice delegato o dall’autorita’ che esercita il controllo sulle prospettive di cessione dell’azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull’occupazione aziendale. (16)

3. Quando non sia possibile la continuazione dell’attivita’, anche tramite cessione dell’azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facolta’ di collocare in mobilita’ ai sensi dell’articolo 4 ovvero dell’articolo 24 i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all’articolo 4, comma 6, e’ ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell’impresa previsto dall’articolo 5, comma 4, non e’ dovuto.

4. L’imprenditore che, a titolo di affitto abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, puo’ esercitare il diritto di prelazione nell’acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell’azienda, l’autorita’ che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi’ stabilito all’imprenditore che sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita’ ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1 gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita’, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l’inizio del trattamento di mobilita’. (4)

4-ter. Ferma restando la previsione dell’articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilita’ e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita’, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l’inizio del trattamento di mobilita’. (4)

5. Sono abrogati l’articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni e l’articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985 n. 23, convertito con modificazioni della legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni.

5-bis. La disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilita’ prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l’amministratore dei beni nominato ai sensi dell’articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facolta’ attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali. (15) (18)

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 11, comma 1)
che "Le disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  dall'11
maggio 1993".
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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 ha disposto (con l’art. 108, comma 1) che “Ferma l’applicazione della disciplina vigente in materia di interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti dall’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ulteriormente prorogati alla scadenza, su proposta del Ministero dell’industria, per un periodo massimo di dodici mesi, nei limiti di disponibilita’ stabiliti dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274”.

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AGGIORNAMENTO (16)

La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l’art. 62, comma 1, lettera c)) che “In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000” e’ prorogato “il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da societa’ appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita’ alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere e’ valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni”.

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l’art. 1, comma 8-bis) che “In deroga all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e’ autorizzato, con proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di ventidue unita’, del trattamento straordinario di integrazione salariale ad aziende al cui capitale sociale partecipano finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attivita’ di reimpiego dei lavoratori provenienti da unita’ produttive interamente dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l’attivita’ in quanto sottoposte a procedura fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo”.

Titolo I – NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE

Capo II – NORME IN MATERIA DI MOBILITA’

Art. 4 – Procedura per la dichiarazione di mobilita’

1. L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all’articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facolta’ di avviare ((la procedura di licenziamento collettivo)) ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facolta’ di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche’ alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo’ essere effettuata tra il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare in tutto o in parte, ((il licenziamento collettivo)); del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonche’ del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del ((programma di riduzione del personale)) delle eventuali misure programmate per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia’ previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia dalla ricevuta del versamento dell’INPS a titolo di anticipazione sulla somma di cui all’articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. (4)

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta della rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilita’ di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta’ e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, e’ esaminata la possibilita’ di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell’impresa. Quest’ultima da’ all’Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta puo’ essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori. (24)

7. Qualora non sia stato raggiunto l’accordo, il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell’impresa prevista al comma 6. (24)

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati ((dalle procedure di licenziamento collettivo)) sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta’.

9. Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facolta’ di ((licenziare)) gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. ((Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi)), l’elenco dei lavoratori ((licenziati)) con l’indicazione per ciascun soggetto del nominati del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell’eta’, del carico di famiglia, nonche’ con puntuale indicazione delle modalita’ con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l’impresa rinunci a ((licenziare)) i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recpuero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell’articolo 5 comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori((licenziati)).

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire anche in deroga al secondo comma dell’articolo 2103 del codice civile la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l’osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. ((Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo)).

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel corso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attivita’ stagionali e saltuarie, nonche’ per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l’eccedenza riguardi unita’ produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu’ regioni la competenza a promuovere l’accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

15-bis.Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all’apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un’ impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non puo’ eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell’impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l’apertura delle predette procedure.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80 convertito, con modificazioni della legge 26 maggio 1978 n. 215, ad eccezione dell’articolo 4-bis nonche’ il decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795 convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l’art. 8, comma 8) che “Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 4 ed al comma 4 dell’articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilita’ alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilita’ di cui al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l’indennita’ di mobilita’ di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall’11 maggio 1993”.

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AGGIORNAMENTO (24)

Il D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166, nell’introdurre il comma 2-ter all’art. 5 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, ha disposto (con l’art. 1, comma 13) che “Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all’articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all’articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta’”.

Art. 5 – (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese)

1. L’individuazione dei lavoratori da ((licenziare)) deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro;

a) carichi di famiglia;

b) anzianita’;

c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.

2. Nell’operare la scelta dei lavoratori da ((licenziare)) l’impresa e’ tenuta al rispetto dell’articolo 9 ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, della legge 25 marzo 1983, n. 79. L’impresa non puo’ altresi((licenziare)) una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione. (4)

((3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell’impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni)).

4. Per ciscun lavoratore posto in mobilita’ l’impresa e’ tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilita’ spettante al lavoratore. Tale somma e’ ridotta alla meta’ quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale. (4) (5)

5. L’impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l’impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all’articolo 9 comma 1, lettera b), non e’ tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilita’ in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi accettando le offerte procurate dalla impresa abbiano prestato lavoro. Il predetto beneficio e’ escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell’impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all’articolo 8, comma 4-bis.

6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilita’ dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all’articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all’articolo 1, comma 2, nell’unita’ produttiva in cui il lavoratore era occupato la somma che l’impresa e’ tenuta a versare la somma 4 del presente articolo e’ aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l’inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma.

Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l’art. 8, comma 8) che “Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 4 ed al comma 4 dell’articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilita’ alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilita’ di cui al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l’indennita’ di mobilita’ di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall’11 maggio 1993”.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l’art. 5, comma 8) che “La somma dovuta ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ aumentata di un importo pari a quello della contribuzione addizionale prevista dall’articolo 8, comma 1, del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata con riferimento al predetto residuo periodo”.

Art. 6 – (Lista di mobilita’ e compiti della Commissione regionale per l’impiego)

1. L’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l’impiego, dopo un’analisi tecnica da parte dell’Agenzia per l’impiego compila una lista dei lavoratori in mobilita’ sulla base di schede che contengono tutte le informazioni utili per individuare la professionalita’ la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilita’ al trasferimento sul territorio, in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16 e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell’anticipazione di cui all’articolo 7, comma 5. 2. La commissione regionale per l’impiego approva le liste di cui al comma

1 ed inoltre:

a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita’ in collaborazione con l’Agenzia per l’impiego;

b) propone l’organizzazione da parte delle Regioni, in corsi di riqualificazione e di qualificazione professionale che tenuto conto del livello di professionalita’ dei lavoratori in mobilita’, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongano l’avviamento;

c) promuovere le iniziative di cui al comma 4;

d) determina gli ambiti circoscrizionali, ai fini dell’avviamento in mobilita’.

((d-bis.) realizza, d’intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilita’, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125))((4))

3. Le Regioni, nell’autorizzare i progetti per l’accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell’articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorita’ ai progetti formativi che prevedono l’assunzione dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita’.

4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l’impiego, puo’ disporre l’utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita’ in opere o servizi di pubblica utilita’ ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni della legge 24 luglio 1981, n. 390 modificato dall’articolo 8 della legge 28 febbraio 1988, n. 86, convertito con modificazioni della legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1-bis non si applica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilita’ spettante al lavoratore ridotta del vento per cento.

5. I lavoratori in mobilita’ sono compresi tra i soggetti di cui all’articolo 14, comma 1 lettera a) della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l’art. 11, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall’11 maggio 1993”.

Art. 7 – (Indennita’ di mobilita’)

1. I lavoratori collocati in mobilita’ ai sensi dell’articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita’ per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L’indennita’ spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;

a) per i primi dodici mesi; cento per cento;

b) da tredicesimo al trentaseiesimo mese; ottanta per cento. (6) (14a) ((27))

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita’ di mobilita’ e’ corrisposta per un periodo di massimo di ventiquattro mesi elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni, e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:

a) per i primi dodici mesi: cento per cento;

b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento. (14a) (18) (20) ((27))

3. L’indennita’ di mobilita’ e’ adeguata, con effetto dal 1o gennaio di ciascun anno, in misura pari all’aumento della indennita’ di contingenza dei lavoratori dipendenti.

Essa non e’ comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell’eta’ pensionabile ovvero, se a questa data non e’ ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.

4. L’indennita’ di mobilita’ non puo’ comunque essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianita’ maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura di cui all’articolo 4.

5. I lavoratori in mobilita’ che ne facciano richiesta per intraprendere un’attivita’ autonoma o per associarsi in cooperativa in conformita’ alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennita’ nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilita’ gia’ godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilita’ delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di eta’, questa somma e’ aumentata di un importo pari a quindici mensilita’ dell’indennita’ iniziale di mobilita’ e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di eta’. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianita’ aziendale di cui all’articolo 16 comma 1, e’ elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilita’. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell’indennita’ in mobilita’ sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono determinate le modalita’ per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corrispondente, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonche’ le modalita’ per la riscossione delle somme di cui all’articolo 5, commi 4 e 6. (4) (5) (14)

6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche’ nell’ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l’impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta’ da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilita’ entro la data del 31 dicembre 1992, che al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’eta’ inferiore di non piu’ di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti, un’anzianita’ contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell’eta’ pensionabile l’indennita’ di mobilita’ e’ prolungata fino a quest’ultima data. La misura dell’indennita’ per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 e’ dell’ottanta per cento.(4) (5)

7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilita’ entro la data del 31 dicembre 1992, che al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’eta’ inferiore di non piu’ di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’ la vecchiaia e i superstiti, un’anzianita’ contributiva non inferiore a ventotto anni, l’indennita’ di mobilita’ spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita’. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 della societa’ non operative della Societa’ di Gestione e Partecipazioni industriali Spa (GEPI) e della Iniziative Sardegna Spa (INSAR) si prescinde dal requisito dell’anzianita’ contributiva; l’indennita’ di mobilita’ non puo’ essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni. (4) (5)

8. L’indennita’ di mobilita’ sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonche’ le indennita’ di malattia e di maternita’ eventualmente spettanti.

9. I periodi di godimento dell’indennita’ di mobilita’ ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d’ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per i detti periodi il contributo figurativo e’ calcolato sulla base della retribuzione cui e’ riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestione pensionistiche competenti.

10. Per i periodi di godimento dell’indennita’ di mobilita’ spetta l’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

11. I datori di lavoro, ad accezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione normativa che disciplina l’intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all’articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.

12. L’indennita’ prevista dal presente articolo e’ regolata della normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile nonche’ alle disposizioni di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per i giornalisti l’indennita’ prevista dal presente articolo e’ a carico dell’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all’articolo 4 comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall’articolo 4, comma 10, nonche’ le comunicazioni di cui all’articolo 9, comma 3.

14. E’ abrogato l’articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributo di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l’equilibrio di tali gestioni. (9)

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l’art. 6, comma 10) che “Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall’articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l’applicazione
dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88”. Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che “Le disposizioni
del presente decreto hanno effetto dall’11 maggio 1993”.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l’art. 5, comma 4) che “Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall’articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gia’ prorogato dall’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 5, comma 15) che “Per l’applicazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, il termine del 1 gennaio 1991 di cui all’articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ differito al 31
dicembre 1992”.
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AGGIORNAMENTO (6)

La Corte costituzionale con sentenza 6 – 12 settembre 1995, n. 423 (in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita’, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita’ europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell’indennita’ di mobilita’”.

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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l’art. 4, comma 12) che “Ai lavoratori titolari di indennita’ di mobilta’, con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unita’, da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma gia’ stipulati ai sensi dell’articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell’accordo stesso, il trattamento di mobilita’ di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall’accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991”.

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l’art. 15, comma 1) che “L’indennita’ di mobilita’ di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ da considerarsi non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di societa’ cooperative”.

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AGGIORNAMENTO (14a)

La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l’art. 45, comma 17, lettera f)) che “In attesa della riforma degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1 […] sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unita’, i trattamenti di mobilita’ di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, […], dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, e’ posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236”.

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Per i lavoratori dipendenti da aziende, gia’ operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unita’ produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 e iscritti nelle liste di mobilita’, la durata dell’indennita’ di mobilita’, stabilita in quarantotto mesi dall’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unita’, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita’ o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell’indennita’ di mobilita’ relativa al periodo di proroga e’ ridotta del venti per cento rispetto alla misura gia’ decurtata al termine del primo anno di fruizione. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attivita’”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Per i lavoratori, gia’ dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all’Obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuita’, abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1 giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilita’, la durata dell’indennita’ di mobilita’, stabilita in quarantotto mesi dall’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unita’, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita’ o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell’indennita’ di mobilita’ relativa al periodo di proroga e’ ridotta del venti per cento rispetto alla misura gia’ decurtata al termine del primo anno di fruizione”.

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AGGIORNAMENTO (20)

La L. 24 dicembre 2003, n. 350, nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l’art. 3, comma 138, lettera a)) che “Per i lavoratori dipendenti da aziende, gia’ operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unita’ produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 e iscritti nelle liste di mobilita’, la durata dell’indennita’ di mobilita’, stabilita in quarantotto mesi dall’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unita’, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita’ o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell’indennita’ di mobilita’ relativa al periodo di proroga e’ ridotta del venti per cento rispetto alla misura gia’ decurtata al termine del primo anno di fruizione. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilita’, purche’ non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attivita’ o che operano all’interno dello stesso stabilimento”.

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AGGIORNAMENTO (27)

La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l’art. 2, comma 46) che “Per i lavoratori collocati in mobilita’ a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il periodo massimo di diritto della relativa indennita’ di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ ridefinito nei seguenti termini:

a) lavoratori collocati in mobilita’ nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

1) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

b) lavoratori collocati in mobilita’ nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

1) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 2: diciotto mesi, elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

c) lavoratori collocati in mobilita’ nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:

1) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

d) lavoratori collocati in mobilita’ nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:

1) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni”.

Art. 8 – (Collocamento dei lavoratori in mobilita’)

1. Per i lavoratori in mobilita’ ai fini del collocamento si applica il diritto di precedenza nell’assunzione di cui al sesto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I lavoratori in mobilita’ possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e’ pari a quella prevista per gli apprendisti della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4. (17) ((26))

3. Per i lavoratori in mobilita’ si osservano, in materia di limiti di eta’, ai fini degli avviamenti di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell’articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l’impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilita’.

4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilita’ e’ concesso, per ogni mensilita’ di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennita’ di mobilita’ che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo’ essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici, e per i lavoratori di eta’ superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all’articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.

4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti e’ escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilita’, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attivita’ che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita’, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita’ trova applicazione quanto previsto dall’articolo 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

6. Il lavoratore in mobilita’ ha facolta’ di svolgere attivita’ di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato mantenendo l’iscrizione nella lista.

7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonche’ per quelle dei periodi di prova di cui all’articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennita’ di cui agli articoli 17, 11 comma 2 e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.

8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l’art. 68, comma 6) che “L’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL”.

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AGGIORNAMENTO (26)

La L. 23 dicembre 2009, n.191 ha disposto (con l’art. 2, comma 134) che “In via sperimentale per l’anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 8, comma 2, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennita’ di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta’. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e’ prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita’ o che beneficiano dell’indennita’ di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita’ contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.”

Art. 9 – (Cancellazione del lavoratore della lista di mobilita’)

1. Il lavoratore e’ cancellato della lista di mobilita’ e decade dai trattamenti e dalle indennita’ di cui agli articoli 7, 11 comma 2 e 16 quanto:

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l’offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogenita’ anche intercategoriale e che avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato di in livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblicita’ utilita’ ai sensi dell’articolo 6, comma 4;

d) non abbia provveduto a dare ((comunicazione entro cinque giorni dall’assunzione)) alla competente sede dell’INPS del lavoro prestato ai sensi dell’articolo 8, comma 6.

d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l’impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono nonche’ di quelli previsti dal comma 5-ter dell’articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attivita’ lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilita’ si svolgono di un luogo distante non piu’ di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore.

3. La cancellazione dalla lista di mobilita’ ai sensi del comma 1 e’ dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento e’ ammesso ricorso, entro trenta giorni, all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.

4. La Commissione regionale per l’impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, puo’ modificare con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione geografica del posto del lavoro offerto.

5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Il lavoratore e’ cancellato dalla lista di mobilita’ oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:

a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

b) si sia avvalso della facolta’ di percepire in un’unica soluzione l’indennita’ di mobilita’;

c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennita’ di cui agli articoli 7, 11 comma 2, e 16.

7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilita’. La commissione regionale per l’impiego, con il voto favorevole di tre quarti dei suoi componenti, puo’ disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilita’ per una terza volta.

8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attivita’ cui l’avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista di mobilita’.

9. I lavoratori di cui all’articolo 7 comma 6, nel caso in cui svolgano attivita’ di lavoro subordinato od autonomo hanno facolta’ di cumulare l’indennita’ di mobilita’ nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilita’, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori e’ data facolta’ di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilita’, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.

10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di applicazione dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Titolo I – NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE

Capo III – NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE E TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL’EDILIZIA

Art. 10 – (Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell’edilizia)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 3 febbraio 1964, n. 77, si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere, nonche’ ai provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni. ((4))

2. Nei casi di sospensione di lavoro derivante dagli eventi di cui al comma 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale e’ concesso per ciascuna opera per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi a favore dei lavoratori per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore dell’edilizia, almeno sei contributi mensili o ventisei contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento medesimo. Tale trattamento e’ prorogabile per periodi trimestrali per un periodo massimo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell’opera quale risulta dalle clausole contrattuali. La concessione delle proroghe e’ disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo accertamento da parte del CIPI della natura e della durata delle cause di interruzione, dell’eventuale esistenza di responsbilita’ in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute nonche’ dell’esistenza di concrete prospettive di ripresa. Il relativo trattamento e’ erogato dalla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

((2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell’azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti))((4))

3. Il periodo nel quale e’ concesso il trattamento di cui comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all’articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

4. L’ente appaltante o l’azienda che avrebbe potuto prevedere l’evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell’articolo 1176 del codice civile e’ tenuto a rimborsare alla gestione di cui al comma 2 le somme da essa erogate ai sensi del presente articolo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione. L’INPS promuove l’azione di recupero.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPI, integrato dal Ministero dei lavori pubblici su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri e le modalita’ di attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l’art. 6, comma 2) che “Per “opere pubbliche di grandi dimensioni” di cui al comma 1 dell’articolo 10 […] della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell’esecuzione dei lavori edili prevista e’ di diciotto mesi nell’ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall’11 maggio 1993”.

Art. 11 – (Norme in materia di trattamento specialedi disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini)

1. All’articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

“Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre’ contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell’edilizia”.

2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro, e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione e conseguente il previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attivita’, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l’avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione e’ previsto dall’articolo 7, e per un periodo non superiore a diciotto mesi elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. (4) ((14a))

3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell’area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in eta’ da lavoro.

4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni e degli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione di cui ai commi 1 e 2 una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta all’organico aziendale esistente all’atto dell’affidamento dei lavori, ai fini dello svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale e’ determinata dalla Commissione regionale per l’impiego in misura non superiore al venticinque per cento ed e’ comprensiva di quella prevista dall’articolo 25, comma 1.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto:

– (con l’art. 6, comma 1) che “Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto mesi di occupazione e’ riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro”;

– (con l’art. 6, comma 2) che “Per “opere pubbliche di grandi dimensioni” di cui […] al comma 2 dell’articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell’esecuzione dei lavori edili prevista e’ di diciotto mesi nell’ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi”;

– (con l’art. 11, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall’11 maggio 1993”.

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AGGIORNAMENTO (14a)

La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l’art. 45, comma 17, lettera f)) che “In attesa della riforma degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1 […] sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unita’, i trattamenti di mobilita’ di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento speciale di disoccupazione di cui all’articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, e’ posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236”.

Titolo I – NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE

Capo IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 – (Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale)

1. A decorrere dal 1 aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applica anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all’articolo 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell’attivita’ dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.

2. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attivita’ produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dell’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall’elenco dei clienti e dei fornitori di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse.

3. Le disposizione in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attivita’ commerciali che occupino piu’ di duecento dipendenti.

((3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

a) imprese esercenti attivita’ commerciali con piu’ di cinquanta dipendenti;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu’ di cinquanta dipendenti;

c) imprese di vigilanza con piu’ di quindici dipendenti;

d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti)).

Art. 13 – (Norme in materia di contratti di solidarieta’)

1. L’ammontare del trattamento di intergrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non e’ soggetto alla disciplina sull’importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

((2. Nelle unita’ produttive interessate da contratti di solidarieta’ e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali e’ consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all’articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.))

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 MAGGIO 1994, N. 299, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 LUGLIO 1994, N. 51)).

Art. 14. (Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni)

1. L’ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non puo’ superare ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, l’importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980 n. 427, la presente disposizione non si applica nel caso di trattamento concesso per intemperie stagionali nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura nonche’ limitatamente al trattamento ordinario di integrazione salariale, per primi sei mesi di fruzione del trattamento medesimo. ((7))

2. Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dell’industria, per gli operai agricoli e per gli operai dell’industria, per gli operai agricoli e per gli operai delle aziende industriali ed artigiane dell’edilizia ed affini, nonche’ delle aziende esercenti l’attivita’ di escavazione di materiali lapidei sono estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.

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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l’art. 2, comma 16) che “Nell’articolo 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la disposizione di cui all’ultimo periodo continua a trovare applicazione limitatamente al settore agricolo”.

Art. 15 – (Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilita’)

1. Il secondo comma dell’articolo 1-bis del decreto legge 28 maggio 1981, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390 come sostituito dall’articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica nei casi in cui l’amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore.

Art. 16 – (Indennita’ di mobilita’ per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale)

1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell’articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianita’ aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita’ e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine, ha diritto alla indennita’ di

mobilita’ ai sensi dell’articolo 7. (6)

2. Per le finalita’ del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:

((a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo))((23))

b) al versamento della somma di cui all’articolo 5, comma 4.

3. Alla corresponsione ai giornalisti dell’indennita’ di cui al comma 1 provvede l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettera a) e b).

4. Sono abrogati l’articolo 8 e il secondo e terzo comma dell’articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano a applicarsi in via transitoria i lavoratori il cui licenziamento si stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (6)

La Corte costituzionale con sentenza 6 – 12 settembre 1995, n. 423

(in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita’, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita’ europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell’indennita’ di mobilita’”.

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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 20, comma  3)
che la suddetta modifica decorre dal 1° gennaio 2009.

Art. 17 – (Rintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilita’)

1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, l’impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, puo’ procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 18 – (Norme in materia di contributi associativi)

1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contibuti associativi, previsto dall’articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e’ esteso ai beneficiari dell’indennita’ di mobilita’, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell’Inps.

2. Il secondo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e’ sostituito dal seguente:

“Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonche’ sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalita’ stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale”.

Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro e’ tenuto a dare comunicazione all’INPS dell’avvenuto rilascio della delega secondo le modalita’ previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornite ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per l’effettuazione del servizio.

Art. 19 – (Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento)

1. Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell’intervento straordinario di integrazione salariale, quando il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di consentire l’assunzione di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali imprese, che abbiano una eta’ inferiore di non piu’ di sessanta mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia e una anzianita’ contributiva non inferiore a quindici anni, qualora essi convengano con il datore di lavoro, ai sensi di tale contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale per un orario non inferiore a diciotto ore settimanali e’ riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, con decorrenza del mese successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione di vecchiaia. ((4))

2. L’impresa che si avvale della facolta’ di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione all’INPS e all’Ispettorato del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.

3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma 1 con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianita’ di cui all’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con eccezione della retribuzione percepita durante il periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in rapporto a tempo parziale. In tal caso la pensione e’ cumulabile entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero del ripristino nell’ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a tempo pieno, gli interessati sono tenuti a darne immediata comunicazione all’INPS, ai fini della conseguente revoca del trattamento pensionistico, con decorrenza del mese successivo a quello in cui si e’ verificata la predetta risoluzione o il ripristino del rapporto originario.

5. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo previsto dal comma 1, abbiano convenuto con il datore di lavoro il passaggio a tempo parziale per un orario inferiore alla meta’ di quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione e’, ove piu’ favorevole, quella dei periodi antecedendi la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si applica ai lavoratori che, pur trovando nelle condizioni previste dal comma 1, non abbiano presentato domanda per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l’art. 5, comma 9) che “Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ ridotto a dodici mesi”. Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall’11 maggio 1993”.

Art. 20 – (Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati)

1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disocuppazione, ((…)), possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di reinserimento dai datori di lavoro, che al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell’azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l’assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalita’ sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale. ((4))

2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui al comma 1, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita’ dei lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque per cento i primi dodici mesi nell’ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattro mesi nell’ipotesi di effettiva disocupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi 36 mesi nell’ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni.

3. Il datore di lavoro ha facolta’ di optare per l’esonero dall’obbligo del versamento delle quote di contribuzione a priprio carico nei limiti del cinquata per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.

4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.

5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede provinciale dell’INPS.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l’art. 11, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall’11 maggio 1993”.

Art. 21 – (Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell’agricoltura)

1. Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato ovvero che ne occupino quattro con contratto a tempo indeterminato, e nell’anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del quaranta per cento della retribuzione.

3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 puo’ essere corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che si avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui all’articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del quattro per cento dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del comma 1.

4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamita’ o avversita’ atmosferiche ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, puo’ essere concesso il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 puo’ essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle dipendenze dell’impresa da piu’ di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo comma dell’articolo 8 della legge medesima.

((6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e’ riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004)).

Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e’ esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversita’.

7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrenza dell’anno 1991.

8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 22 – (Disciplina transitoria)

1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento puo’ essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni, e dell’articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni. (3) (4)

3. L’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2, comma 6, non si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonche’ in vigore della presente legge nonche’ per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L’articolo 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l’entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi di commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione, salariale successivi alla data stessa. L’articolo 14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 9, devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei trecentosessantacinque anteriori alla data stessa.

6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto dipendenti dalle societa’ non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino beneficiareai sensi delle seguenti leggi articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e succesive modificazioni; articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo e’ elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilita’ i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall’articolo 4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall’articolo 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilita’ ai sensi del presente comma sono iscritti ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilita’ ed hanno diritto all’indennita’ di mobilita’ di cui all’articolo 7. Ad essi non si applica quanto previsto dall’articolo 7, comma 5. In questo caso la somma e’ aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto.

7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che si trovano in aree di crisi economica settoriale o locale, ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, o che sono stati licenziati da imprese per le quali e’ gia’ intervenuto l’accertamento da parte del CIPI della situazione di crisi aziendale ovvero che sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cessano di beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilita’, con il diritto alla indennita’ di mobilita’ nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito, per un periodo pari a quello previsto nell’articolo 7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali e’ stato percepito il trattamento speciale di disoccupazione. (5) ((9))

8. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all’articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiarne, per un periodo pari a quello previsto dall’articolo 11, comma 2, ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione e’ stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilita’ e possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle misure previste dall’articolo 7, commi 5 e 6. (4) (5) ((9))

9. Sono abrogati: il terzo comma dell’articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427; il primo comma dell’articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464; l’articolo 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215.

10. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato la facolta’ di chiedere l’iscrizione nella lista di collocamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n. 460, ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che “I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21
febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonche’ per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del
periodo iniziale di mobilita’ per i lavoratori interessati”.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto:
– (con l’art. 6, comma 6) che “L’articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427”;
– (con l’art. 6, comma 9) che “I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e
successive modificazioni, nonche’ per i trattamenti di integrazionesalariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita’ per i lavoratori
interessati e ferma restando l’iscrizione degli stessi nella lista di mobilita’ anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennita’”;
– (con l’art. 11, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall’11 maggio 1993”.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l’art. 5, comma 17) che “Per i lavoratori di cui all’articolo 22, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi trattamenti, in scadenza alla data del 30 giugno 1994, e’ prorogato di ulteriori quattro mesi, previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni circoscrizionali per l’impiego competenti per territorio da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione”.

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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 01 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, nel modificare l’art. 5, comma 17 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera b)) che “Per i lavoratori di cui all’articolo 22, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi trattamenti, in scadenza entro l’anno 1994, e’ prorogato fino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni circoscrizionali per l’impiego competenti per territorio da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione”.

Art. 23 – (Reimpiego presso GEPI S.p.A. e INSAR S.p.A.)

1. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all’articolo 22, comma 6, i compiti di reimpiego svolti dalla GEPI S.p.A. e dall’INSAR S.p.A. in base alle vegenti leggi.

2. Per ciascun lavoratore di cui all’articolo 22, comma 6, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di iniziative produttive che la GEPI S.p.A. e l’INSAR S.p.A. realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette societa’ subentrano nel diritto del lavoratore al trattamento nella misura pari al cinquanta per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore assunto. Tale importo viene corrisposto alle predette societa’ quando il lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova.

3. Qualora l’occupazione dei lavoratori di cui all’articolo 22, comma 6, venga promossa presso datori di lavoro non soggetti alla disciplina sui licenziamenti individuali, l’importo previsto dal comma 2 del presente articolo viene corrisposto al termine del periodo per il quale il lavoratore assunto avrebbe potuto continuare a godere dell’indennita’ di mobilita’ e sempre che nello stesso periodo il lavoratore non sia stato reiscritto nella lista di mobilita’ in applicazione dell’articolo 9, comma 7.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita’ e le condizioni per la corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e 3. Tali importo sono utilizzati dalla GEPI S.p.A. e dalla INSAR S.p.A. per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1, ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupzione, nonche’ il rempiego o la modalita’ dei lavoratori di imprese interessate a processi di crisi industriale.

Art. 24 – (Norme in materia di riduzione del personale)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis e all’articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piu’ di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita’ o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unita’ produttiva, o in piu’ unita’ produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicanoper tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. (4)

((1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell’ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all’articolo 6, comma 1, senza diritto all’indennita’ di cui all’articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.

1-ter. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita’ di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

1-quater. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita’ di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.))

((2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l’attivita’.))

3. Quanto previsto all’articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all’articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all’articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall’articolo 5, comma 4, e’ dovuto dalle imprese di cui all’articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita’ spettante al lavoratore ed e’ ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale . (4)

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita’ stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell’articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108 e’ disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l’art. 8, comma 4) che “La disposizione di cui all’articolo 24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la facolta’ di collocare in mobilita’ i lavoratori di cui all’articolo 4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilita’ entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell’accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall’11 maggio 1993”.

TITOLO II – DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

Capo I – Riforma delle procedure di avviamento

Art. 25 – (Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

8. Le Commissioni regionali per l’impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ed agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all’iscrizione alle liste di mobilita’ e agli indici di disoccupazione nel territorio.

9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita’ assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, e’ per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. ((26))

10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e’ determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle comma 5. Tale quota e’ ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione.

11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita’ deter- minate dalla Commissione regionale per l’impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l’iscrizione nelle liste di mobilita’, di cui all’articolo 6, comma 1.

12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

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AGGIORNAMENTO (26)

La L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l’art. 2, comma 134) che “In via sperimentale per l’anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 8, comma 2, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennita’ di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta’. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e’ prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita’ o che beneficiano dell’indennita’ di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita’ contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.”

TITOLO II – DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

Capo II – Disposizioni diverse

Art. 26 – (Disposizioni diverse)

1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennita’ di mobilita’ e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione professionale. Tali oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per l’accesso al Fondo sociale europeo.

Art. 27 – (Trattamenti di anzianita’ e ristrutturazioni di aziende ad alta capacita’ innovativa e competitivita’ mondiale)

1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione, tecnologica, competitivita’ mondiale, capacita’ innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita’ assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facolta’ di richiedere entro il 31 dicembre 1991 concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all’articolo 22 citato con una maggiorazione dell’anzianita’ assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalla disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se due.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali secondo le rispettive competenze, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo di undicimila unita’, il numero massimo dei pensionamenti anticipati.

3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l’esistenza e l’entita’ delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l’accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

4. La facolta’ di pensionamento anticipato di anzianita’ puo’ essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE.

I Lavoratori interessati sono tenuti a presentare all’impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l’esercizio della facolta’ di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all’impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianita’ di cui al comma 1, se posteriore. L’impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all’INPS le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facolta’ di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l’impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti la cui domande sono trasmesse all’INPS si estingue nell’ultimo giorno del mese in cui l’impresa effettua la trasmissione.

5. La gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull’ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche’ una somma pari all’importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilita’. L’impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell’INPS, e’ tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianita’, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facolta’ di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d’anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione. ((2))

6. La facolta’ di pensionamento anticipato di cui al presente articolo, nei limiti e con le modalita’ indicati, vale fino al 31 dicembre 1991 anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico privato, dalle imprese industriali a partecipazione statale del settore alluminio e produzione di allumina e di quella termoelettromeccanico, nonche’ per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale.

7. La facolta’ di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, e’ altresi’ esercitabile fino al 31 dicembre 1991, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell’anzianita’ assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale eta’ per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano previsto l’utilizzazione in accordi aziendali o di comparto, di eta’ non inferiore al cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non piu’ di trenta anni di anzianita’ contributiva. (1)

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 gennaio 1992, n. 22 ha disposto (con l'art.  3,  comma  4) che "Il termine di cui agli articoli 27 e 29 della  legge  23  luglio 1991, n. 223, e' differito dal 31 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992".

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 ottobre 1992, n. 406, ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Il contributo a carico delle imprese, previsto dal comma 5 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da corrispondere alla gestione pensionistica competente, e’ elevato al 50%”.

Art. 28 – (Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici)

1. La riserva annua prevista dall’articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del Centro Nord, e’ elevata dal trenta al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento stroardinario di integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1, comma 7, sono altresi’ stabiliti i criteri e le modalita’ per l’attuazione della riserva.

2. Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l’offerta di lavoro di cui al comma 1, qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei mesi precedenti risulti ad una distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui e’ situato l’ufficio pubblico, le Commissioni regionali dispongono la decadenza entro novanta giorni dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e la cancellazione dalle liste di lavoratori in cassa integrazione di cui al medesimo articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 29 – (Trattamenti di anzianita’ nel settore siderurgico pubblico)

1. La facolta’ di cui all’articolo 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, e’ esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell’anzianita’ assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale eta’ per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico ivi comprese le imprese di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con le modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di elettrodi di frafite artificiale per l’ndustria siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, di eta’ non inferiore a quella di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che possano far valere non meno di quindici anni di anzianita’ contributiva, nei limiti di novemila unita’. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto limite numerico tra le aziende interessate. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 20 gennaio 1992, n. 22 ha disposto (con l’art. 3, comma 4)
che “Il termine di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e’ differito dal 31 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992”.

Art. 30 – (Trasferimento dell’iscrizione alle liste di collocamento e cancellazione dalle liste)

1. Il comma 2 dell’articolo 16 legge 28 febbraio 1987, n. 56 e’ sostituito dal seguente:

“2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell’articolo 1, comma 4. L’inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato”.

2. L’articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 12. – (Cancellazione dalle liste). – 1. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritti all’indennita’ di disoccupazione e la cancellazione dalle liste”.

Art. 31 – (Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 11 trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a decorrere dal primo gennaio 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 23 luglio 1991

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

MARINI, Ministro del lavoro e della

previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI