LEGGE 30 gennaio 2020, n. 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria

Art. 1

  1. Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 2019, N. 137

All’articolo 1:

al comma 2:

al primo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «entro sei mesi dall’erogazione»;

al terzo periodo, le parole: «alla legge 27 ottobre 1993, n. 432» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L’organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 invia alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società e, con cadenza semestrale per l’intera durata dell’amministrazione straordinaria, tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società»;

al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , tenendo conto dei livelli occupazionali e dell’unità operativa dei complessi aziendali»;

al comma 6, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

«Le risorse già iscritte in bilancio finalizzate ai finanziamenti di cui al comma 1, a valere sulle somme di cui all’articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono essere utilizzate ai fini dell’anticipazione di tesoreria di cui al comma 2, secondo periodo. La regolarizzazione dell’anticipazione avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa».