LEGGE 5 aprile 2022 , n. 28
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. (22G00037)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni
urgenti sulla crisi in Ucraina, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 16 del 2022.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25
FEBBRAIO 2022, N. 14
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis (Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti
militari). - 1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo
delle Camere, e' autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed
equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative
dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio
1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle
connesse disposizioni attuative.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari
oggetto della cessione di cui al comma 1 nonche' le modalita' di
realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.
3. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale,
riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto
anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente
articolo.
Art. 2-ter (Vendita di materiali di autodifesa a giornalisti e
fotoreporter nell'ambito del conflitto tra Russia e Ucraina). - 1.
Fino al 31 dicembre 2022 le persone fisiche iscritte all'albo dei
giornalisti, in qualita' di professionisti o di pubblicisti, nonche'
coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, possono acquistare, previo nulla osta del questore competente
per il luogo di residenza, giubbotti antiproiettile ed elmetti per
esigenze di autodifesa nell'esercizio delle rispettive professioni
nel territorio ucraino.
2. Il nulla osta rilasciato dal questore deve essere esibito
alle competenti autorita' doganali e di frontiera all'atto
dell'uscita e del rientro nel territorio dello Stato.
3. Il nulla osta abilita al trasporto dei predetti materiali
nei trasferimenti che i soggetti di cui al comma 1 devono effettuare
per raggiungere la frontiera dello Stato e in quelli dalla frontiera
stessa al luogo di residenza.
4. Resta vietato il porto del materiale di cui al comma 1 da
parte dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti nonche' di
coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore
nel territorio dello Stato».
All'articolo 3:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sono deliberati»
sono inserite le seguenti: «, informando le Commissioni parlamentari
competenti,».
All'articolo 4:
al comma 2, le parole: «1 milione di euro per l'anno 2022 per
l'invio di dieci» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro
per l'anno 2022 per l'invio di».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «1 milione» sono sostituite dalle
seguenti: «1,5 milioni»;
al comma 3, le parole: «all'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21» sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Disposizioni per l'adozione di misure preventive
necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale). -
1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilita' del sistema
nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di
consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico
2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all'aumento
della disponibilita' di gas e alla riduzione programmata dei consumi
di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas
naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18
dicembre 2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla
dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al primo
periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del
Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure e' data
comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri
successiva all'adozione delle misure medesime.
2. In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il
consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma
1, la societa' Terna Spa predispone un programma di massimizzazione
dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con
potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o
olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo
stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli
impianti alimentati a energie rinnovabili. La societa' Terna Spa
trasmette con periodicita' settimanale al Ministero della transizione
ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
un programma di utilizzo degli impianti di cui al primo periodo ed
effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei
vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo
nonche' assimilandoli alle unita' essenziali per la sicurezza del
sistema elettrico. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali
maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.
3. Tenuto conto della finalita' di cui al comma 1 e della
situazione di eccezionalita' che giustifica la massimizzazione
dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, a tali impianti si
applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera
e le regole sulla qualita' dei combustibili previsti dalla normativa
dell'Unione europea, in deroga a piu' restrittivi limiti
eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o
amministrativa.
4. Il programma di cui al comma 2 puo' comprendere l'utilizzo
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo
emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile
convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto
disposto dal comma 3 del presente articolo. La deroga di cui al primo
periodo e' concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1
esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili
non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a
combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti,
considerando la disponibilita' e i prezzi dei biocombustibili e
l'attuale livello degli incentivi. Fermo restando che l'erogazione
dei predetti incentivi e' sospesa per il periodo emergenziale di
alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a
reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi
derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico,
strettamente necessari per sostenere l'esercizio dei predetti
impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a
partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al
comma 1.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della
transizione ecologica adotta le necessarie misure per incentivare
l'uso delle fonti rinnovabili.
6. Sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di
indirizzo di cui al comma 1 non e' riconosciuto alcun corrispettivo a
reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di
stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati con i combustibili di cui al presente articolo.
Art. 5-ter (Misure a favore di imprese che esportano o hanno
filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa o in
Bielorussia). - 1. Alle domande di finanziamento per il sostegno a
operazioni di patrimonializzazione, presentate ai sensi dell'articolo
2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da imprese che
hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato
medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso
l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20
per cento del fatturato aziendale totale, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' ammesso il cofinanziamento a
fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) la percentuale di cofinanziamento a fondo perduto di cui
alla lettera a) non e' superiore al 40 per cento dell'intervento
complessivo di sostegno.
2. Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, in favore
delle imprese di cui al comma 1 del presente articolo nonche' di
quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina,
nella Federazione russa o in Bielorussia puo' essere disposta una
sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e
degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con
conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo
corrispondente.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31
dicembre 2022, secondo condizioni e modalita' stabilite con una o
piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1,
comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle
risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande
presentate. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 5-quater (Accoglienza dei profughi provenienti
dall'Ucraina). - 1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di
accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto
bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla
locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di
accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in via
prioritaria per la copertura delle spese necessarie per l'accoglienza
delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, provenienti dall'Ucraina.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata
l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e
integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39. Ai fini dell'attuazione del presente comma e'
destinata quota parte del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato
decreto-legge n. 416 del 1989, nella misura di euro 37.702.260 per
l'anno 2022 e di euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 ottobre 2021,
n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021,
n. 205, le parole da: "richiedenti asilo" fino a: "medesimi
richiedenti" sono sostituite dalle seguenti: "profughi provenienti
dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche
e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi".
5. All'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Con la progressiva attivazione dei posti di cui al
comma 1, si provvede, fatte salve sopraggiunte esigenze, al
trasferimento dei beneficiari dalle strutture di cui agli articoli 9
e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alle strutture
del SAI, nel limite dei posti disponibili".
6. All'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, le parole da: "dei richiedenti asilo" fino a: "Afghanistan" sono
sostituite dalle seguenti: "dei richiedenti asilo e delle persone in
fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in
Ucraina".
7. I cittadini ucraini di cui al comma 1 possono essere
accolti, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle
strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, nonche' nel Sistema di accoglienza e
integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, anche se non in possesso della qualita' di
richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso
previsti dalla normativa vigente.
8. Per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al fine di
provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze
rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono
autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli
di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nell'ambito del programma "Flussi migratori, interventi
per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti,
rapporti con le confessioni religiose" della missione "Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti", da adottare ai sensi
dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 54.162.000
per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 5-quinquies (Misure a sostegno degli studenti, dei
ricercatori e dei docenti di nazionalita' ucraina che svolgono
attivita' di studio o ricerca presso le universita', le istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti di
ricerca). - 1. Al fine di promuovere iniziative di sostegno in favore
degli studenti di nazionalita' ucraina iscritti, ovvero aderenti al
programma Erasmus, presso le universita', anche non statali,
legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29
luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, nonche' dei dottorandi, dei ricercatori e dei
professori di nazionalita' ucraina che partecipano, a qualsiasi
titolo, alle attivita' delle predette universita' e istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica o degli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca, un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di
euro per l'anno 2022. Il fondo di cui al primo periodo e' destinato,
per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come
modificato dall'articolo 5-quater del presente decreto, nonche' dei
soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in
atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale,
anche temporanea. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono definite la
ripartizione tra le universita', le istituzioni e gli enti di cui al
primo periodo nonche' le modalita' di utilizzazione delle risorse di
cui al primo periodo, anche attraverso la previsione di borse di
studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1
milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della
ricerca».
All'articolo 6:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «euro 177.681.253» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 179.181.253»;
dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale».