LEGGE 7 aprile 2022 , n. 29
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). (22G00039)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti
per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17
FEBBRAIO 2022, N. 9
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «sul territorio nazionale» sono
inserite le seguenti: «, ivi incluse le aree protette», dopo le
parole: «la ricognizione della consistenza della specie» e' inserita
la seguente: «cinghiale» e le parole: «dei metodi ecologici,» sono
sostituite dalle seguenti: «e le modalita' di attuazione dei metodi
ecologici, nonche' l'indicazione»;
al comma 2:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016;
0b) del regolamento delegato (UE) 2020/687 della
Commissione, del 17 dicembre 2019;
0c) del regolamento delegato (UE) 2020/689 della
Commissione, del 17 dicembre 2019»;
alla lettera a), le parole: «delle peste suina» sono
sostituite dalle seguenti: «della peste suina»;
alla lettera b), dopo le parole: «di suini selvatici"» sono
inserite le seguenti: «del Ministero della salute,» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle indicazioni
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) del 25 gennaio 2022, pubblicate nel sito internet del
medesimo Istituto»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le regioni e le province autonome che alla data di
entrata in vigore del presente decreto gia' dispongono di un piano di
cui al comma 1, ritenuto in linea con le disposizioni del decreto
stesso, inviano tale piano per una valutazione all'ISPRA e al Centro
di referenza nazionale per la peste suina, e lo adattano tenendo
conto delle eventuali osservazioni»;
al comma 4, le parole: «dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'ISPRA» e dopo le parole: «normativa dell'Unione» e'
inserita la seguente: «europea»;
al comma 5, le parole: «guardie provinciali» sono sostituite
dalle seguenti: «polizie locali» e le parole: «Comando delle Unita'
forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri»
sono sostituite dalle seguenti: «Comando unita' forestali, ambientali
e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nelle aree di circolazione virale attiva, individuate
in base ai criteri del Manuale di cui al comma 2, lettera b), al fine
di prevenire e ridurre la mobilita' della specie cinghiale, e'
vietato il prelievo in ogni forma collettiva in attivita' di caccia»;
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Gli animali abbattuti durante l'attivita' di controllo e
destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attivita' di
ispezione e controllo igienico-sanitario secondo quanto previsto
dalle disposizioni regionali in materia. I cinghiali coinvolti in
incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti
in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e
per i cinghiali morti per cause naturali o per incidenti stradali, le
regioni e le province autonome attivano un sistema che garantisca gli
opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti
zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. I dati
raccolti nell'ambito delle attivita' ispettive, nonche' i dati
epidemiologici e quelli derivanti dalle attivita' di analisi
effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi
quelli sulla Trichinella spp, confluiscono nei sistemi informativi
gia' attivi presso il Ministero della salute»;
al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «per gli
allevamenti suinicoli» e' inserito il seguente segno di
interpunzione: « , », al secondo periodo, le parole: «degli animali»
sono sostituite dalle seguenti: «dei suini» ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Con il decreto di cui al primo periodo sono
definiti anche i termini temporali e le modalita' relativi alla
cessazione della deroga di cui al secondo periodo e all'adeguamento
delle strutture di cui al medesimo secondo periodo alle disposizioni
dei regolamenti edilizi».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «per prevenire e contenere la diffusione
della peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «per
prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana e di
concorso alla relativa attuazione»;
al comma 2, lettera b), le parole: «e distruzione» sono
sostituite dalle seguenti: «e della distruzione»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta
a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione
(UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformita'
agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE)
2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonche' alle
disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II,
le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti
di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte
dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e
l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in
opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee
al contenimento dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle
recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma il
Commissario straordinario puo' indire procedure di gara ai sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
Le predette risorse sono conseguentemente trasferite al Commissario
straordinario.
2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario
straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di
spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai
fini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee amovibili
di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga alle disposizioni dei
regolamenti edilizi e a quelle sulla valutazione di incidenza
ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere
vincolante della competente soprintendenza, che si intende espresso
favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a
ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora le predette
recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su
terreni di proprieta' privata, il Commissario straordinario
autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in
deroga al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo
della servitu' di uso pubblico, predeterminandone la durata e il
relativo indennizzo, e lo comunica all'interessato.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera
suinicola, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25»;
al comma 3, le parole: «, degli affari regionali e le
autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli affari
regionali e le autonomie,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Nell'ipotesi di cui al secondo periodo il Commissario
straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e del Centro
di referenza nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non
siano resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il
Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione del
piano»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il Commissario straordinario, al fine di individuare le
necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina
africana, si avvale del supporto dell'Unita' centrale di crisi di cui
all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il Ministero
della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e con un
rappresentante del Ministero della transizione ecologica»;
al comma 5, al primo periodo, le parole: «Comando delle Unita'
forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri»
sono sostituite dalle seguenti: «Comando unita' forestali, ambientali
e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri» e le parole: «Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale,» sono sostituite
dalle seguenti: «ISPRA, nonche' puo' avvalersi di un rappresentante
della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina
veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze
veterinarie dell'Universita' di Torino,» e, al terzo periodo, le
parole: «personale docente educativo e amministrativo tecnico
ausiliario» sono sostituite dalle seguenti: «personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario»;
al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Del conferimento»
sono inserite le seguenti: «o del rinnovo» e le parole: «al
Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere»;
al comma 9, dopo le parole: «Commissario straordinario» il
segno d'interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «al Parlamento»
sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere».
All'articolo 3:
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obblighi di
segnalazione e sanzioni».
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del
presente decreto, fatta eccezione per le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate
dall'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, del presente decreto,
il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo'
disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento
sui pertinenti capitoli di spesa».