Commi 2 e 3 – Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, energetica e acquisto mobili
Viene prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la detrazione fiscale del 65% per interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 (cd. “ecobonus”). Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità di cui il condominio si compone, la proroga è sino al 31 dicembre 2021; in riferimento agli interventi di riqualificazione energetica “condominiali”, il nuovo comma 2-quater inserito nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013 eleva la detrazione in oggetto:
- al 70%, per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- al 75%, per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva dell’edificio e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015 (decreto che definisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
La sussistenza di dette condizioni è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica dell’edificio sui cui gli interventi sono stati eseguiti. Il tetto di spesa è fissato in misura pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La detrazione è fruibile anche dagli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. E’ prevista la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati, nonché a “soggetti privati” (con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari), con possibilità che il credito sia successivamente cedibile; le modalità attuative di tale disposizione dovranno essere definite dall’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento. Sempre di un anno, e quindi fino al 31 dicembre 2017, è stata prorogata la detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis, primo comma, del TUIR; il tetto di spesa è confermato nella misura di 96.000 euro per unità immobiliare. Si ricorda che in assenza di tale disposizione dal 1° gennaio 2017 la detrazione sarebbe stata pari al 36% fino ad un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. La proroga al 31 dicembre 2017 interessa anche il bonus mobili ed elettrodomestici di cui all’art. 16, secondo comma, del D.L. n. 63/2013, sempre nella misura del 50%; per gli interventi iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, il tetto di spesa per il prossimo anno – ordinariamente pari a 10.000 euro – va considerato al netto delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione. La Legge di Bilancio per il 2017 interviene poi anche sulla disciplina relativa alla detrazione per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63/2013 (cd. “sisma bonus”). In primo luogo è stato prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro cui dovranno essere adottate misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento dell’efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi. Sino al 31 dicembre 2016, per gli interventi di cui all’art. 16-bis, primo comma, lett. i), del TUIR la detrazione è riconosciuta in misura pari al 65% delle spese sostenute (e rimaste a carico del contribuente) con un tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare e deve essere obbligatoriamente ripartita in 10 rate annuali. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la detrazione scende al 50% ma le rate annuali passano da 10 a 5; al contempo viene sensibilmente ampliato il perimetro di applicazione dell’agevolazione, che ora interessa anche gli interventi eseguiti su edifici ricadenti in zona 3 (quindi non solo in zone sismiche ad alta pericolosità quali sono le zone 1 e 2) nonché quelli realizzati su seconde case. Il bonus è peraltro potenziato in relazione a quegli interventi che determinano una sensibile riduzione del rischio sismico per l’edificio sul quale sono stati realizzati; al riguardo il nuovo comma 1-quater dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 stabilisce che quando l’intervento determina il passaggio dell’edificio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione è pari al 70%, che diventa l’80% quando si passa a due classi di rischio inferiori. Ove poi l’intervento sia stato realizzato sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione sale rispettivamente al 75% ed all’85%. Le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per la attestazione, da parte di professionisti abilitati, della efficacia degli interventi effettuati dovranno essere individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Tra le spese detraibili sono state ricomprese anche quelle sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili. Per gli interventi condominiali, in riferimento ai quali il tetto di spesa è pari a 90.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, i condòmini “incapienti” potranno optare per la cessione del bonus ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati diversi da istituti di credito ed intermediari finanziari, secondo modalità che dovranno essere definite dall’Agenzia delle entrate con provvedimento direttoriale.
Commi da 4 a 7 – Credito d’imposta per le strutture ricettive
Il credito d’imposta di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014, finalizzato a riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere, è riconosciuto anche per i periodi d’imposta 2017 e 2018 nella misura del 65%, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità proprie dei bonus precedentemente esaminati, ovvero risparmio energetico, ristrutturazione edilizia e adozione di misure antisismiche. Tra i beneficiari del credito d’imposta, da ripartire in due quote annuali di pari importo ed utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati (nel limite dei fondi disponibili), sono state ricomprese anche le strutture che svolgono attività agrituristica. Per quanto non diversamente previsto dalla legge di bilancio 2017, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel citato art. 10 del D.L. n. 83/2014; entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame si dovrà provvedere all’aggiornamento del decreto attuativo (D.M. 7 maggio 2015).
Commi da 8 a 13 – Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti
Vengono prorogate di un anno le disposizioni di cui all’art. 1, comma 91, della L. n. 208/2015 che, come noto, prevedono la possibilità di fruire di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente rilevante in relazione all’acquisto (anche in leasing) di beni strumentali materiali nuovi. La proroga, dalla quale sono peraltro esclusi i veicoli ed i mezzi di trasporto di cui all’art. 164, primo comma, lett. b) e b-bis), del TUIR (diversi quindi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa), opera in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la predetta data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Restano confermate le disposizioni di cui all’art. 1, commi 93 e 97, della citata L. n. 208/2015; sono pertanto esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’allegato 3 annesso alla predetta L. n. 208/2015; inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. La maggiore quota di ammortamento deducibile in via extracontabile sale al 150% – consentendo quindi di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto – per gli investimenti, effettuati nello stesso arco temporale, in beni strumentali nuovi inclusi nell’elenco di cui all’allegato A alla legge in esame. Allegato che contiene un elenco di beni strumentali funzionali al processo di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave di “Industria 4.0” che per poter fruire dell’agevolazione devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura. Al riguardo si segnala che nel passaggio parlamentare l’allegato A è stato integrato rispetto al DDL originario nella parte relativa ai beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. Per i soggetti che beneficiano di questa agevolazione, prontamente ribattezzata “iperammortamento”, ad essere agevolato è anche il costo di acquisizione dei beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) funzionali alla trasformazione in chiave “Industria 4.0”; la maggiorazione in questo caso è però del 40% e l’investimento deve avere ad oggetto beni immateriali inclusi nell’allegato B al provvedimento in esame. La corrispondenza dei beni – materiali ed immateriali – oggetto dell’investimento ai requisiti previsti per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati A e B dovrà essere asseverata con una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, con una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. Detti documenti dovranno essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (in questo caso l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione). Secondo quanto previsto al comma 12, la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo va effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni su maxiammortamento e iperammortamento.
Commi 15 e 16 – Credito d’imposta per ricerca e sviluppo
Il comma 15 modifica l’art. 3 del D.L. n. 145/2013, che disciplina il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo stabilendo al riguardo che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016:
- la misura del bonus è pari al 50% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, in riferimento a tutte le spese ammesse di cui all’art. 3, comma 6, del D.L. n. 145/2013 (non è quindi più prevista la misura ridotta del 25% per le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e per le spese per competenze tecniche e privative industriali); resta ferma la condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30 mila euro;
- il periodo di validità della misura agevolativa è stato prorogato di un anno, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020;
- è elevato da 5 a 20 milioni di euro il credito d’imposta massimo concedibile per beneficiario;
- è superata la distinzione tra personale tecnico e personale altamente qualificato.
Tra gli investimenti ammissibili è stata inclusa la ricerca commissionata da un’impresa non residente, priva di stabile organizzazione in Italia, ad un’impresa residente o alla stabile organizzazione in Italia di una impresa non residente. L’impresa non residente per conto della quale l’attività di ricerca è svolta deve comunque essere residente o localizzata in ambito UE, in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella white list di cui al D.M. 4 settembre 1996. Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, può essere fruito solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Tale disposizione opera già con riferimento al periodo d’imposta 2016.
Commi da 17 a 23 – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata
Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 viene prevista l’introduzione, ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP, di un regime “per cassa” applicabile alle imprese in contabilità semplificata (cd. “imprese minori”), in deroga alle ordinarie regole di determinazione “per competenza” del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP. La disposizione, cui dovrà essere data attuazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, interessa le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, e le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e che determinano il reddito d’impresa in base all’art. 66 del TUIR. Secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 si tratta dei soggetti che, nell’anno precedente al primo in cui si applica il regime di cassa, hanno conseguito un ammontare di ricavi di cui agli articoli 57 e 85 del TUIR (determinati in base al principio di competenza) non superiore a:
- 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.
Per verificare la permanenza nel regime di cassa i ricavi da considerare sono quelli effettivamente percepiti nel periodo d’imposta. E’ tuttora possibile l’opzione per la contabilità ordinaria, che ovviamente comporta la non applicazione del regime di cassa. Nella nuova formulazione dell’art. 66 del TUIR assumono rilevanza i ricavi “percepiti”, contrapposti ai costi “sostenuti” nel periodo d’imposta; nel computo dell’imponibile entrano i ricavi di cui all’art. 57 del TUIR, ovvero il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Restano ferme le regole di determinazione ed imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito di natura pluriennale, come le plusvalenze, le sopravvenienze, gli ammortamenti e gli accantonamenti. Per quanto riguarda le rimanenze, ovviamente incompatibili con un regime per cassa, viene previsto che il reddito del periodo d’imposta in cui trova per la prima volta applicazione l’art. 66 del TUIR debba essere diminuito dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito del periodo d’imposta precedente, secondo il principio di competenza. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposta nel passaggio da competenza a cassa e viceversa, è inoltre previsto che “… i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. In forza del nuovo comma 1-bis, inserito nell’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 (che si occupa della determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali), le stesse regole sopra descritte per la determinazione del reddito d’impresa si applicano per la determinazione della base imponibile IRAP. Sul fronte “contabile”, le imprese in contabilità semplificata, secondo quanto previsto dal nuovo testo dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 sono tenute ad annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:
- il relativo importo;
- le generalità, l’indirizzo ed il comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi della fattura o altro documento emesso.
In separato registro vanno annotate, sempre in ordine cronologico ed avendo a riferimento la data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio, mentre gli altri componenti positivi e negativi di reddito vanno annotati nel registro degli incassi o in quello dei pagamenti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. E’ possibile utilizzare solo i registri IVA (annotandovi anche le operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta) ma negli stessi dovranno essere separatamente indicati anche i componenti il cui incasso o pagamento avviene in un anno diverso da quello di registrazione, come peraltro già avviene per gli esercenti arti e professioni. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta. In questo caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
Commi da 24 a 31 – IVA di gruppo
La legge di bilancio 2017, con le disposizioni contenute nei commi da 24 a 31 dell’art. 1, introduce nel nostro ordinamento una nuova figura fiscale, denominata “gruppo IVA”, esercitando la facoltà espressamente accordata agli Stati membri dell’Unione europea dalla direttiva 2006/112/CE in materia di imposta sul valore aggiunto. E’ difatti prevista l’introduzione nel D.P.R. n. 633/1972 del nuovo Titolo V-bis, al quale fanno capo 11 nuovi articoli, dal 70-bis al 70-duodecies, che disciplinano appunto il gruppo IVA, ovvero quell’unico soggetto passivo al quale, ai fini IVA, possono fare capo tutti qui soggetti, stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziari, economici ed organizzativi di cui all’art. 70-ter. Il gruppo IVA è costituito a seguito di un’opzione che deve essere obbligatoriamente esercitata da tutti i soggetti passivi per i quali ricorrano congiuntamente i requisiti di cui al citato art. 70-ter; in caso di mancato esercizio dell’opzione da parte di uno o più dei soggetti per i quali sussistono i vincoli di legge, si dispone il recupero in capo al gruppo del vantaggio fiscale conseguito effettivamente, ed il gruppo cessa a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione, salvo che i predetti soggetti non esercitino l’opzione per partecipare al gruppo medesimo. Per effetto dell’opzione – esercitata con presentazione in via telematica, da parte del rappresentante di gruppo, di una apposita dichiarazione nella quale sono indicati specifici elementi – i soggetti partecipanti al gruppo IVA divengono un unico soggetto passivo e perdono quindi la loro autonoma soggettività passiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. La principale conseguenza di ciò, secondo quanto previsto dall’art. 70-quinquies, è rappresentata dal fatto che:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972, e di conseguenza non devono essere fatturate;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da un soggetto che fa parte del gruppo IVA da un soggetto che ne è estraneo sono considerate rispettivamente rese o ricevute dal gruppo IVA, con la conseguenza che gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA sono, rispettivamente, a carico ed a favore del gruppo IVA.
Onde evitare utilizzi strumentali del nuovo istituto, l’art. 70-sexies previde che l’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all’art. 30, ovvero utilizzata in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997; tale disposizione antielusiva non si applica per la parte dell’eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti IVA effettuati con riferimento a tale precedente anno. Per le nuove disposizioni è comunque prevista una entrata in vigore solo dal 1° gennaio 2018, e subordinatamente alla consultazione del Comitato consultivo IVA ai sensi dell’art. 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Le disposizioni attuative dovranno essere emanate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare. Dal 1° gennaio 2017 entrano invece in vigore alcune modifiche apportate dalla disposizione in esame all’art. 73 del D.P.R. n. 633/1972, che semplificano alcuni aspetti della disciplina della liquidazione dell’IVA di gruppo, istituto che sembra essere destinato a convivere con il nuovo gruppo IVA. Anche in questo caso il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, dovrà adeguare le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte alle norme sulla liquidazione di gruppo.
Comma 32 – Trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie
Sono prorogate sino al 30 giugno 2017 le agevolazioni previste dall’art. 16 del D.L. n. 18/2016, che assoggettano a registro ed ipocatastali in misura fissa i trasferimenti immobiliari avvenuti nell’ambito di vendite giudiziarie; al contempo è stato portato da 2 a 5 anni il termine entro il quale l’acquirente deve rivendere gli immobili acquistati all’asta al fine di beneficiare del predetto regime fiscale agevolato.
Commi da 33 a 35 – Assoggettamento a IVA del 5% dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare
A partire dal 1° gennaio 2017 vengono assoggettati ad IVA con aliquota del 5% i servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare, che sino al 2016 erano esenti dall’imposta. Sempre dal 1° gennaio 2017 il comma 34 della disposizione in esame stabilisce che la tariffa amministrativa relativa ai servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sia comprensiva dell’IVA.
Comma 36 – Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore e tracciabilità dei pagamenti Secondo quanto previsto dai nuovi commi 2-bis e 2-ter, inseriti nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973:
- il versamento periodico della ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata (o avrebbe dovuto essere operata), deve essere effettuato dal condominio solo al raggiungimento della soglia minima di 500 euro. Se non si raggiunge detta soglia minima il versamento va comunque eseguito dal condominio entro il 30 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno;
- il pagamento dei corrispettivi soggetti a ritenuta deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità tracciabili, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11, primo comma, del D.Lgs. n. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro).
Comma 37 – Deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine
Attraverso la modifica dell’art. 164, primo comma, lett. b), del TUIR è stato innalzato da 3.615,20 a 5.164,57 euro il limite annuo di deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. Detto incremento è stato eseguito nella stessa proporzione già prevista tra il limite di importo per acquisto e leasing di autovetture aziendali da parte di agenti e rappresentanti di commercio (25.822,54 euro) rispetto alle altre tipologie di contribuenti (18.075,99 euro).
Commi 38 e 39 – Pagamento cumulativo della tassa automobilistica
La facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà, prevista dall’art. 7, primo comma, L. n. 99/2009 in riferimento ai veicoli i concessi in locazione finanziaria da parte delle imprese concedenti, è stata estesa alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria. I versamenti dell’imposta dovuta vanno fatti a ciascuna regione o provincia autonoma nelle quali i mezzi siano immatricolati; nel caso di veicoli in leasing si fa riferimento al luogo di residenza dell’utilizzatore del veicolo.
Comma 40 – Riduzione canone RAI
Per il 2017 il canone RAI è stato ridotto da 100 a 90 euro.
Comma 42 – Blocco aliquote regionali e comunali
Vengono prorogate all’anno 2017 le disposizioni di cui all’art. 1, commi 26 e 28, della L. n. 208/2015, relativamente alla sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali. Dal blocco, che interessa solo le entrate di natura tributaria, resta fuori la TARI. Viene parimenti confermata la possibilità ai comuni che avevano confermato nel 2016 la maggiorazione IMU/TASI dello 0,80 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale di mantenerla anche nel 2017, ma subordinatamente all’adozione di una specifica delibera da parte del Consiglio comunale.
Comma 44 – Sgravi fiscali per gli imprenditori agricoli professionali e per i coltivatori diretti
Per il triennio 2017-2019 la norma prevede l’esenzione da Irpef dei redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Commi 45 e 46 – Compensazioni IVA animali vivi della specie bovina e suina
Viene previsto l’innalzamento, per l’anno 2017, delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8%. La misura corrisponde a quella già prevista per il 2016 dalla L. n. 208/2015, che aveva portato a definire per tale anno, con il D.M. 26 gennaio 2016, una percentuale del 7,65% per gli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e del 7,95% per gli animali vivi della specie suina. Le percentuali applicabili per il 2017 dovranno comunque essere definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2017.
Comma 47 – Fondi rustici montani
I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all’arrotondamento della proprietà contadina, continueranno a godere della agevolazione fiscale prevista dall’art. 9 del D.P.R. n. 601 del 1973 (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali), in deroga espressa alla soppressione generalizzata delle agevolazioni tributarie in materia di imposta di registro prevista dal D.Lgs. n. 23/2011.
Comma 49 – Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento dall’applicazione dell’addizionale IRES del 3,5 per cento
La Legge di Stabilità per il 2016, nel disporre dal 2017 la riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24%, ha istituito a carico degli enti creditizi e finanziari una addizionale IRES di 3,5 punti percentuali che di fatto annulla il beneficio; il motivo risiede nel fatto che per tali soggetti è stata prevista la piena deducibilità degli interessi passivi ai fini sia IRES che IRAP, in luogo della parziale indeducibilità (4%) degli stessi. In tale contesto intervengono le disposizioni contenute nel comma 49, che escludono le società di gestione dei fondi comuni di investimento dal novero dei soggetti nei cui confronti troverà applicazione la predetta addizionale IRES; tali soggetti, in forza della modifica apportata all’art. 96, comma 5-bis, del TUIR, subiranno, al pari delle imprese di assicurazione e delle società capogruppo di gruppi assicurativi, una parziale indeducibilità degli interessi passivi (detta limitazione non è stata prevista anche ai fini IRAP in quanto detti interessi passivi non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile).
Comma 50 – Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche
Dal 1° gennaio 2017 è stata elevata da 250.000 a 400.000 euro la soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla legge per tali enti.
Comma 51 – Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile
Per effetto delle disposizioni contenute nel comma 51, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75% delle somme destinate ad incremento del capitale proprio. A tal fine, secondo quanto previsto dal nuovo art. 11-bis del D.Lgs. n. 385/1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) sono considerate operatori bancari di finanza etica e sostenibile “… le banche che conformano la propria attività ai seguenti princìpi:
- a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all’impatto sociale e ambientale;
- b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;
- c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;
- d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;
- e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;
- f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5”.
Tale agevolazione, le cui norme di attuazione dovranno essere definite dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentita la Banca d’Italia, è riconosciuta nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti “de minimis”».
Commi da 52 a 57 – Nuova Sabatini
Viene prorogata fino al 2018 la Sabatini-ter, misura che prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo pari all’investimento, al tasso di interesse del 2,75%. Una quota pari al 20% delle risorse stanziate è riservata alla concessione di contributi per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti; per tali investimenti in contributo è concesso con una maggiorazione del 30% del tasso previsto dalla misura (2,75%), nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato.
Commi da 59 a 64 – Incentivi per l’acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi
In favore degli enti pubblici e degli enti privati senza scopo di lucro (comprese le Onlus) di cui all’art. 1, primo comma, della L. n. 155/2003, viene previsto il riconoscimento di un incentivo in relazione all’acquisto in Italia, anche in leasing, di beni mobili strumentali utilizzati direttamente per le finalità di cui alla citata L. n. 155/2003 (quindi per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi). Il contributo, corrisposto dal venditore (che lo recupera quale credito d’imposta) mediante compensazione sul prezzo di acquisto, è riconosciuto fino al 15% del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui (e nel limite delle risorse stanziate per gli anni 2017 e 2018). Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all’erogazione dei contributi previsti e le condizioni per la loro fruizione. Con il medesimo decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa.
Commi 65 e 69 – Firma elettronica per le start-up
Con la modifica dell’art. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015, viene stabilito che l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative possono essere redatti, oltre che per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale, anche con atto sottoscritto con la firma elettronica avanzata autenticata di cui all’art. 25 del codice dell’amministrazione digitale (CAD). Si segnala inoltre che, per effetto delle disposizioni recate dal comma 69, l’atto costitutivo della start-up innovativa, in caso di contestuale iscrizione nella sezione speciale, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.
Commi da 66 a 68 – Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative
La legge di bilancio 2017 stabilizza la detrazione Irpef prevista dall’art. 29 del D.L. n. 179/2012 per gli investimenti in start-up innovative, aumentando da 500.000 euro ad un milione di euro, a decorrere dall’anno 2017, l’investimento massimo detraibile. Al contempo il provvedimento porta la percentuale di detrazione dal 19 al 30 per cento ed estende la possibilità di avvalersi delle agevolazioni di cui al citato art. 29 a tutte le PMI innovative, facendo venir meno la limitazione che consentiva a quelle che operavano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale di valersi di dette agevolazioni solo qualora fossero in grado di presentare “… un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato …” valutato ed approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico. Nella stessa misura del 30% i soggetti IRES potranno portare in deduzione dal reddito d’impresa la somma investita nel capitale società di una o più start-up innovative; in questo caso la soglia massima fiscalmente rilevante resta ferma a 1.800.000 euro per ciascun periodo d’imposta. In entrambi i casi è previsto che le partecipazioni dovranno essere mantenute almeno tre anni (in precedenza erano due). L’efficacia delle nuove disposizioni, che interessano anche le PMI innovative si cui all’art. 4 del D.L. n. 3/2015, è peraltro subordinata al via libera della Commissione europea.
Commi da 76 a 80 – Perdite fiscali di start-up partecipate da società quotate
Il comma 76 della legge in esame prevede la possibilità di cedere la perdite fiscali di cui all’art. 84 del TUIR prodotte nei primi tre esercizi di attività di una start-up a favore di una società quotata che detenga una partecipazione qualificata nell’impresa cessionaria, pari almeno al 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili. La modalità di cessione è la stessa prevista per la cessione infragruppo dei crediti d’imposta di cui all’art. 43-bis del D.P.R. n. 602/1973. La cessione deve necessariamente riguardare l’intero ammontare delle perdite fiscali ed è possibile subordinatamente alle seguenti condizioni:
- la società cedente non deve svolgere in via prevalente attività immobiliare;
- società cedente e società cessionaria devono avere un esercizio sociale coincidente;
- la partecipazione del 20% della cessionaria nella cedente deve sussistere al termine del periodo d’imposta relativamente al quale avviene la cessione delle perdite;
- la cessione deve essere perfezionata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La società cessionaria:
- può compensare le perdite di un esercizio con il proprio reddito del medesimo periodo, rinviando a nuovo l’eventuale eccedenza, che potrà essere scomputata negli esercizi futuri senza alcuna limitazione;
- deve remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione, all’ammontare delle perdite acquisite, dell’aliquota IRES relativa al periodo d’imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente, entro 30 giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d’imposta.
Le somme percepite o versate in contropartita dei vantaggi fiscali rispettivamente attribuiti o ricevuti non concorrono alla formazione del reddito imponibile. La società cedente, in relazione ai periodi d’imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali oggetto di cessione, non può optare per i regimi di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 117 del TUIR né per il regime del consolidato fiscale.
Comma 81 – Disciplina delle transazioni fiscali nelle procedure concorsuali
Il comma 81 della legge di bilancio 2017 riscrive l’art. 182-ter della Legge Fallimentare, rubricato “Trattamento dei crediti tributari e contributivi”, che disciplina la transazione fiscale nell’ambito delle procedure concorsuali. Il nuovo testo della norma subordina la proposta di transazione fiscale al fatto che il piano di cui all’art. 160 L.F. preveda la soddisfazione dei crediti tributari e contributivi in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista. Ma ciò che maggiormente interessa è senza dubbio il fatto che la transazione fiscale è stata estesa all’IVA ed alle ritenute, rispetto alle quali sarà possibile presentare non solo una proposta di dilazione del pagamento, ma anche quella di un pagamento parziale.
Commi da 88 a 99 – Agevolazioni per investimenti a lungo termine
Vengono esentati dall’imposizione i rendimenti – diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate – da investimenti effettuati dai Fondi pensione e dalle Casse di previdenza in strumenti finanziari che sostengono l’economia reale per importi che non superino il 5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente. Gli strumenti finanziari oggetto di tali investimenti qualificati devono essere detenuti per almeno 5 anni. Il comma 95 prevede poi la non applicazione della ritenuta sui dividendi di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 27-ter del medesimo decreto agli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 2 fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente detenuti per cinque anni; il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve a tal fine produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata tale agevolazione, nonché l’impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento qualificato per il periodo di tempo richiesto dalla legge. Il successivo comma 96 abroga il credito d’imposta previsto dall’art. 1, commi da 91 a 94, della L. n. 190/2014 per le casse previdenziali e i fondi pensione per investimenti infrastrutturali, mentre il comma 99 prevede che le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.
Commi da 100 a 114 – Piani individuali di risparmio a lungo termine PIR
Sul fronte dei privati risparmiatori, le disposizioni contenute nei commi 100 e seguenti introducono nel nostro ordinamento la figura giuridica dei “piani di risparmio a lungo termine”, dettandone la relativa disciplina fiscale. Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia potranno beneficiare di un regime di esenzione per i redditi diversi di natura finanziaria e per i redditi di capitale, diversi da quelli riconducibili alla detenzione o negoziazione di partecipazioni qualificate, derivanti dagli investimenti in un piano di risparmio a lungo termine, che si costituisce con la destinazione di somme o valori agli investimenti qualificati nell’economia reale precedentemente esaminati in relazione agli investimenti delle casse previdenziali e dei fondi pensioni. Per beneficiare dell’esenzione i piani individuali di risparmio devono essere detenuti per almeno 5 anni e devono investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le Pmi, nei limiti di 30mila euro all’anno e di 150mila euro nel quinquennio. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio. Giova precisare che ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e che ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L’intermediario o l’impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine, all’atto dell’incarico deve farsi rilasciare dal titolare una autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine. Secondo quanto previsto dal comma 114, il trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni.
Commi da 148 a 159 – Misure per l’attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero
Le misure contenute nei commi da 148 a 159 intendono creare le condizioni per attrarre capitali esteri e favorire il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero. Sul primo fronte viene inserito nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione il nuovo articolo 26-bis, rubricato “Ingresso e soggiorno per investitori”, che intende rende più semplice il rilascio del visto e del relativo permesso di soggiorno a quegli stranieri che intendono effettuare investimenti di rilevante entità nel nostro Paese. Per ottenere questo particolare visto di durata biennale (rinnovabile, in determinati casi, per ulteriori 3 anni), denominato “visto investitori”, che come detto consente l’ingresso ed il soggiorno in Italia per periodi superiori a 3 mesi al di fuori delle quote del “decreto flussi”, il cittadino straniero richiedente deve presentare una serie di documenti, secondo una procedura che dovrà essere definita con decreto interministeriale. Il comma 149, attraverso la modifica dell’art. 44, primo comma, del D.L. n. 78/2010, rende permanente l’agevolazione ivi prevista, volta a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero. Il beneficio, per i soggetti interessati, consiste nella detassazione del 90% degli emolumenti percepiti, applicabile nell’anno di acquisto della residenza fiscale in Italia e nei tre successivi. Altra agevolazione dello stesso tenore è rappresentata dal regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015; tale disciplina di favore, in origine riservata ai soli lavoratori dipendenti che rivestono ruoli direttivi o che sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2017 è stata estesa ai lavoratori autonomi, ed è stata al contempo portata dal 30 al 50 per cento la quota di reddito detassata. Per i lavoratori autonomi la detassazione si applica a condizione che:
- il lavoratore non sia stato residente in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia e si impegni a permanere in Italia per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa sia prestata nel territorio italiano.
Il beneficio fiscale, per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020, si applica anche ai lavoratori dipendenti che nell’anno 2016 hanno trasferito la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR ed ai soggetti che sempre nel 2016 hanno esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. n. 147/2015 (le modalità di esercizio di detta opzione sono state definite dall’Agenzia delle entrate con provvedimento direttoriale del 29 marzo 2016). Dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2017 il regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 si applicherà anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all’UE, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laurea. Con l’inserimento nel TUIR del nuovo articolo 24-bis, rubricato “Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia”, è stato poi introdotto nel nostro ordinamento un nuovo regime fiscale per i soggetti non residenti. Tali soggetti, ove decidano di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, possono optare per una tassazione “a forfait”, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta, dei redditi prodotti all’estero; l’esercizio dell’opzione è possibile a condizione che il richiedente, nei 10 anni precedenti il trasferimento della residenza in Italia, sia stato residente all’estero per almeno 9 anni non sia stato fiscalmente residente in Italia. L’opzione in oggetto:
- ha una durata massima di 15 anni ed è revocabile;
- cessa in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva;
- può essere estesa ad uno o più familiari del richiedente, a condizione che anche questi trasferiscano la residenza in Italia e non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 anni negli ultimi 10 periodi d’imposta (per ciascun familiare sono dovuti altri 25.000 euro annui);
- “copre” anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, primo comma, lett. c), del TUIR ma solo a partire dal sesto anno di validità dell’opzione;
- può essere esercitata solo dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello probatorio presentata all’Agenzia delle entrate.
L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e non è deducibile da nessuna altra imposta o contributo. Le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione e per il versamento dell’imposta sostitutiva dovranno essere individuate dall’Agenzia delle entrate con provvedimento direttoriale da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.
Commi da 160 a 162 – Premio di produttività e welfare aziendale
Il comma 160 della legge di bilancio 2017 apporta alcune modifiche alla L. n. 208/2015 relativamente alle disposizioni che riguardano la detassazione dei premi di produttività ed il welfare aziendale. In particolare:
- la detassazione delle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività riguarda i lavoratori del settore privato che hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente (il limite previgente era di 50.000 euro);
- passa da 2.000 euro a 3.000 euro lordi annui, da considerarsi al netto dei contributi previdenziali, l’importo massimo su cui può essere applicata la sola imposta sostitutiva del 10%;
- la soglia di 3.000 euro è elevata a 4.000 euro lordi annui (anche qui al netto dei contributi previdenziali) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro;
- l’imposta sostitutiva del 10% si applica anche nel caso in cui il premio di produttività venga erogato non in denaro; al riguardo, con l’aggiunta di un periodo all’art. 1, comma 184, della L. n. 208/2015, nel novero dei beni e servizi ai quali non si applica l’imposta sostitutiva del 10% sono stati ricompresi, oltre a quelli previsti all’art. 51, comma 2 e comma 3, ultimo periodo, del TUIR, anche quelli previsti al comma 4 dello stesso articolo soggetti a determinazione forfetaria della base imponibile (uso di un alloggio, uso di un’auto ad uso promiscuo e concessione di prestiti a tassi agevolati);
- i contributi alle forme pensionistiche complementari e quelli di assistenza sanitaria versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di produttività, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10% anche se eccedenti i limiti di esenzione. Lo stesso discorso vale per il valore delle azioni ricevute in sostituzione del premio di produttività, detassate anche se il loro importo eccede il limite indicato nell’art. 51, secondo comma, del TUIR ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.
Sempre sul fronte del reddito di lavoro dipendente, viene inserita nell’art. 51, secondo comma, del TUIR, la lettera f-quater), che sancisce dal 2017 la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie. Con una norma di interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, il comma 162 della disposizione in esame chiarisce poi che le disposizioni di cui all’art. 51, secondo comma, lett. f), del TUIR, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale.
Comma 210 – No tax area per i pensionati
Attraverso la modifica dell’art. 13, commi 3 e 4, del TUIR, vengono estese a tutti i pensionati le detrazioni attualmente riconosciute ai soli pensionati con almeno 75 anni di età. Dal prossimo anno la no tax area per i titolari di reddito di pensione prevede pertanto il riconoscimento di una detrazione pari a:
- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro);
- 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
- 1.297 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro (la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro).
Comma 249 – Regime di imposizione tributaria delle quote di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani
Secondo quanto previsto dal comma 249, le quote di pensione a favore dei superstiti corrisposte agli orfani sono esenti da Irpef fino a 1.000 euro e concorrono a tassazione solo per la quota eventualmente eccedente il predetto importo. L’esenzione riguarda i relativi trattamenti corrisposti dalle forme pensionistiche obbligatorie di base inerenti ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o ai lavoratori parasubordinati iscritti nel relativo regime INPS.
Commi da 535 a 544 – Misure antielusive e di contrasto all’evasione
I commi 535 e 536 prevedono il rafforzamento della tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa, allo scopo di contrastare l’evasione della predetta imposta; vengono altresì introdotti requisiti soggettivi e oggettivi più stringenti per la gestione dei depositi fiscali, con particolare riferimento agli impianti commerciali gestiti in tale regime.. Sempre allo scopo di contrastare l’evasione fiscale, il comma 537 stabilisce che dal 1° gennaio 2018 gli scontrini e le ricevute fiscali dovranno contenere l’indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. A tal fine dovranno essere adeguati i decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale. Per incentivare il cliente a richiedere la certificazione degli acquisti, è previsto che, sempre dal 1° gennaio 2018, i contribuenti persone fisiche che in qualità di privati cittadini (quindi al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo) effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, primo comma, del D.Lgs. n. 127/2015, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare alla lotteria, al momento dell’acquisto dovrà essere comunicato all’esercente il proprio codice fiscale. E’ possibile partecipare alla lotteria anche in relazione ad acquisti documentati da fattura (ma sempre da consumatori finali), a condizione che i dati di quest’ultima siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate. Al fine poi di incentivare, sempre in chiave antievasione, l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, il comma 542 stabilisce che la probabilità di vincita dei premi della lotteria in questi casi è aumentata del 20% rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante. La lotteria nazionale legata agli scontrini verrà attuata, in via sperimentale, dal 1° marzo 2017 limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito. Le modalità attuative dovranno essere definite con decreto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Commi 545 e 546 – Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo (cd. “secondary ticketing”)
Allo scopo di contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia del collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto, il comma 545 della disposizione in esame dispone che la vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai “titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione”, è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 180.000 euro. Non è sanzionata la vendita (o qualsiasi altra forma di collocamento) effettuata da persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.
Commi 547 e 548 – Imposta sul reddito d’impresa IRI
Il nuovo articolo 55-bis del TUIR introduce nel nostro ordinamento dell’imposta sul reddito d’impresa – IRI, che dal 1° gennaio 2017 potrà trovare applicazione, con l’aliquota proporzionale del 24%, al reddito d’impresa degli imprenditori individuali (comprese le imprese familiari e le aziende coniugali) e delle società di persone. Reddito d’impresa dal quale sono ammesse in deduzione le somme prelevate dall’imprenditore o dal socio, a carico dell’utile d’esercizio e delle riserve di utili, le quali, costituendo la remunerazione conseguita per l’attività esercitata nell’azienda, restano assoggettate ad Irpef in misura ordinaria. La tassazione, per evitare fenomeni di doppia imposizione, non riguarda ovviamente i prelievi relativi a riserve di utili formatesi ante opzione e quindi già tassati ordinariamente per trasparenza. Le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni relative all’IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandata semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Il nuovo regime troverà peraltro applicazione solo dietro opzione, che ha durata quinquennale, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione stessa. L’esercizio dell’opzione determina la inapplicabilità dell’articolo 5 del TUIR, che prevede la tassazione per trasparenza del reddito prodotto dall’impresa indipendentemente dalla sua percezione da parte dell’imprenditore, del collaboratore familiare o del socio. L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti di cui all’art. 116 del TUIR (le “piccole S.r.l.”); in questo caso gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l’opzione si considerano equiparati ai prelevamenti di cui art. 55-bis, terzo comma, del TUIR e dovrebbero conseguentemente perdere la natura di redditi di capitali. Il comma 548 dispone che, per i soggetti che optano per il regime dell’IRI, il contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – titolari, coadiuvanti e coadiutori – è determinato senza tener conto delle nuove disposizioni in materia di IRI.
Commi da 549 a 553 – Razionalizzazione dell’aiuto alla crescita economica ACE
Vengono introdotte, a decorrere dal 2017, una serie di modifiche alle modalità di determinazione dell’aiuto alla crescita economica – ACE, sia per le società di capitali – che determinano l’agevolazione con riferimento alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 – che per le società di persone e le imprese individuali – che invece determinano attualmente l’agevolazione rispetto all’intero patrimonio netto. Per i soggetti che esercitano l’opzione di cui all’art. 55-bis del TUIR la determinazione dell’ACE dovrà ovviamente avvenire con il meccanismo incrementale proprio dei soggetti IRES; a rilevare sarà la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di determinazione del reddito con le nuove regole IRI e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010. Dal 2018 l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale è fissata al 2,7% mentre per il solo 2017 è ridotta al 2,3%, a fronte di un rendimento figurativo attualmente pari al 4,75%. Le modifiche al TUIR riguardano principalmente l’ampliamento dei limiti già previsti per il riporto delle eccedenze ACE anche in riferimento alle operazioni straordinarie.
Commi 554 e 555 – Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni
Il comma 554 della legge di bilancio 2017, intervenendo sull’art. 2, secondo comma, del D.L. n. 282/2002, prevede anche quest’anno una riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni, sia agricoli che edificabili, e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’art. 5 del TUIR, ed enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale. Il nuovo termine di riferimento per il possesso dei beni è il 1° gennaio 2017 mentre il termine per la redazione e giuramento della perizia è fissato al 30 giugno 2017; sempre entro il 30 giugno 2017 va effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta ovvero della prima rata in ipotesi di pagamento rateale. La disposizione prevede anche quest’anno un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva, pari all’8% sia per le partecipazioni non qualificate che per le partecipazioni qualificate ed i terreni.
Commi da 556 a 564 – Proroga della rivalutazione dei beni d’impresa
Alle imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio viene data nuovamente la facoltà di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva, pari al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per i beni non ammortizzabili. La disposizione, già prevista dall’art. 1, commi da 140 a 147, della L. n. 147/2013 e riproposta dalla L. n. 208/2015 con riferimento ai beni risultanti dal bilancio 2014, impone di effettuare la rivalutazione – nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di riferimento – per tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. La norma, in forza del rinvio all’art. 14 della L. n. 342/2000, consente anche di eseguire il riallineamento del valore fiscale dei beni a quello di bilancio, ottenendo così il riconoscimento fiscale di maggiori valori dei beni iscritti in bilancio rispetto al valore fiscalmente riconosciuto degli stessi. Tale disposizione trova applicazione, anche se con regole particolari, anche per i soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 14 della L. n. 342/2000, in materia di riconoscimento fiscale di tali valori, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018.
Commi 565 e 566 – Assegnazione o cessione di beni ai soci. Estromissione di immobili dal patrimonio dell’impresa
In forza di quanto previsto dal comma 565, le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 115 a 120, della L. n. 208/2015 si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018. Per le assegnazioni e cessioni agevolate ai soci, nonché per le trasformazioni in società semplici, la riapertura dei termini è disposta senza soluzione di continuità e “copre” pertanto anche le operazioni effettuate nel 2016 ma successivamente alla data di scadenza prevista dalla Legge di Stabilità per il 2016; lo stesso non può dirsi in riferimento alle disposizioni sull’estromissione degli immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 208/2015, per le quali c’è tempo fino al 31 maggio 2017 ma è necessario attendere il 1° gennaio 2017. Gli effetti dell’estromissione vengono comunque fatti decorrere dal 1° gennaio 2017.
Comma 567 – IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta
Con le modifiche apportate all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 viene riscritta la disciplina delle note di variazione IVA in caso di procedure concorsuali ripristinando la normativa vigente prima dell’entrate in vigore della L. n. 208/2015, laddove era stata consentita alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l’emissione della nota di variazione in diminuzione in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere il definitivo accertamento dell’infruttuosità della procedura medesima.
Ccomma 617 – Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica
Viene aumentato da 400 euro a:
- 564 euro per il 2016;
- 717 euro per il 2017;
- 786 euro per il 2018;
- 800 euro dal 2019,
l’importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15, 1° comma, lett. e-bis), del TUIR relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione
Commi 631 e 632 – Eliminazione aumenti accise ed IVA per l’anno 2017
Il comma 631, intervenendo sulla clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità per il 2015, rinvia al 2018 gli aumenti IVA già previsti per il 2017. Il successivo comma 632 sopprime invece gli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità per il 2014.