LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente

Art. 1

1. All’articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Art. 2

1. All’articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all’ambiente,»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

Art. 3

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all’articolo 9 della Costituzione, come modificato dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.