La legge n. 160 del 2019 (c.d. legge di bilancio 2020) con il comma 8 dell’articolo 1 ha apportato, con lo scopo di favorire l’occupazione giovanile, modifiche alle agevolazioni delle aliquote contributive in favore delle piccole imprese (datori di lavoro che occupino fino a nove dipendenti) che procedono alla stipula, nel corso del 2020, del contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui parla l’art. 43 del D.Lgs. n. 83/2015.
In particolare la norma in commento prevede il riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Per poter usufruire dello sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato di primo livello si ritiene che occorra:
- che l’azienda non abbia alle proprie dipendenze un numero superiore ai 9 dipendenti;
- che il dipendente da assumere con contratto di apprendistato di primo livello abbia un’ età compresa tra i 15 ed i 25 anni fermo restando il rispetto per i minori della legge n. 977 del 1967;
- essere in regola con le norme sul “de minimis”, richiamate dal Regolamento UE n. 1407/2013;
- essere in regola con i versamenti contributivi, oltre che con il rispetto degli altri obblighi di legge (art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006);
- ai sensi del comma 1175 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- in base a quanto previsto dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, il quale subordina il riconoscimento degli sgravi contributivi al rispetto di una serie di adempimenti.
- tutti i lavoratori subordinati compresi i lavoranti a domicilio ed i lavoratori assenti (malattia, infortunio gravidanza), con l’ovvia esclusione dei sostituti, qualora assunti;
- i lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno (art. 9 del D.Lgs. n. 81/2015);
- ai sensi dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015 i dipendenti con contratto a termine si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro;
- ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2015 per i dipendenti con contratto intermittente e’ computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre
comma 8 articolo 1 legge 160/2019
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
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