FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 21 gennaio 2021, n. 3

Legge di Bilancio 2021: le ulteriori disposizioni sugli ammortizzatori sociali

SOMMARIO

Premessa

1. Sostegno al reddito in favore di lavoratori delle imprese con rilevanza economica strategica

2. Sostegno al reddito delle aree di crisi industriale complessa

3. Ulteriori misure per la gestione delle crisi aziendali

4. La proroga della CIGS per cessazione di attività

5. Indennità giornaliera per i lavoratori della pesca marittima

6. Il sostegno al reddito nel settore dei cali center

7. Il sostegno al reddito a favore dei lavoratori delle imprese confiscate

8. L’intervento emergenziale per i lavoratori marittimi

9. Gli interventi nell’ambito del trasporto aereo e marittimo

PREMESSA

Fatto salvo quanto la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha già osservato in precedenti interventi relativi alla proroga degli ammortizzatori sociali emergenziali da Covid-19 per 12 settimane nei primi mesi del corrente anno, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente disposizioni per il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” – c.d. legge di Bilancio 2021 – G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020, S.O. n. 46, è intervenuta, nel limite di risorse finanziarie circoscritte nel tempo e preordinate ai vari scopi perseguiti, con numerose disposizioni in materia, a valere dal 10 gennaio 2021. E lo ha fatto, così come avviene ormai annualmente, muovendo dal presupposto della necessità di dare ulteriore sostegno a situazioni di criticità aziendale, non in ultimo all’interno di aree di crisi complessa.

1. SOSTEGNO AL REDDITO IN FAVORE DI LAVORATORI DELLE IMPRESE CON RILEVANZA ECONOMICA STRATEGICA

La legge di Bilancio per il 2021, in primo luogo, ha prorogato le disposizioni di cui all’art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015 per gli anni 2021 e 2022. Secondo tale previsione, in deroga ai periodi di durata ordinariamente stabiliti, in presenza di particolari situazioni complesse riferibili alternativamente o congiuntamente ai processi produttivi o all’esubero di personale, è possibile prorogare la durata della cassa integrazione guadagni straordinaria già concessa per le causali classiche.

Si tratta, quindi, della possibilità di disporre una proroga dell’intervento CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà di cui all’art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015.

Le aziende interessate potranno così beneficiare di un ulteriore periodo di integrazione salariale, derogando al limite temporale massimo di durata dell’intervento della cassa integrazione nell’ambito del quinquennio mobile – di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 148/2015 – oltre a quelli specificamente previsti per ciascuna delle richiamate causali dall’art. 22, commi 1 e 2, del medesimo articolato normativo. La possibilità di proroga era originariamente prevista per le imprese con organico superiore a 100 unità lavorative. Attualmente la provvidenza è, invece, stata estesa a tutte le aziende in termini indipendenti dal numero dei lavoratori occupati, fermo restando tuttavia che esse devono assumere il carisma della rilevanza economico-strategica anche a livello regionale, presentare considerevoli problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale e aver esaurito o comunque essere in fieri di esaurimento dei limiti massimi di utilizzo della CIGS.

In particolare, la proroga può essere concessa:

– per riorganizzazione aziendale, fino a 12 mesi, qualora il programma di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di 24 mesi ovvero siano presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;

– per crisi aziendale, fino a sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di 12 mesi;

– per contratto di solidarietà, fino a 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5.

Per l’ammissione alla proroga, l’impresa deve:

– stipulare un accordo sindacale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di sussistenza di unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni;

– presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata o con le regioni, nel caso di unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

2. SOSTEGNO AL REDDITO DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

Un ulteriore intervento concerne la proroga delle misure previste dall’art. 44, comma 11- bis, del D.Lgs. n. 148/2015, per le aree di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012 (art. 1, commi 289 e 290 legge di Bilancio). L’accesso a questo particolare intervento di CIGS – in deroga ai requisiti di durata previsti dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 – deve essere preceduto da un accordo da stipulare presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della regione territorialmente competente, la cui durata è prevista nel limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento. In particolare, la misura è prevista per sostenere sia sotto il profilo economico che sociale i territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale, riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico, per ragioni connesse con:

a) una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto;

b) una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

L’accesso alla misura impone la presentazione di un piano di recupero occupazionale con la previsione di percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. L’impresa deve altresì trovarsi, dichiarandolo espressamente, nella condizione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015 né secondo le disposizioni di esso attuative.

L’articolo 53-ter del D.L. n. 50/2017 prevede che le risorse finanziarie destinate allo scopo e ripartite ex art. 44, comma 11 -bis, per la parte inutilizzata, possono essere destinate dalle stesse regioni alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori operanti in tali aree e che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Anpal e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La legge di Bilancio (art. 1, comma 291), in via ulteriore, estende a tutti i lavoratori della regione Campania le provvidenze già riconosciute a quelli operanti nelle aree di crisi complessa del medesimo territorio fino a tutto il 31 dicembre 2021, apportando alcune modificazioni all’articolo 1 -ter del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020.

3. ULTERIORI MISURE PER LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI

È previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano concedere nell’anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi, con la finalità dell’attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a situazioni di crisi supportate dalle unità allo scopo costituite dal Ministero dello Sviluppo Economico o delle regioni.

Inoltre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assicurare ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’applicazione di misure di politica attiva a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, mediante apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e all’Anpal (art. 1, comma 286, 287 e 288).

4. LA PROROGA DELLA CIGS PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

È altresì prorogata per gli anni 2021 e 2022 la CIGS di cui all’art. 44 del D.L. n. 109/2018, per una durata massima complessiva di 12 mesi (art. 1, comma 278 legge di Bilancio). La disposizione concerne una specifica ipotesi di CIGS per crisi aziendale, in deroga alla durata massima complessiva di cui agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, subordinata ad un accordo in sede governativa in presenza della regione interessata nel quale venga dato conto dell’onere finanziario connesso all’intervento (NOTA 1).

La provvidenza è concessa:

1) alle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato o stiano cessando la propria attività produttiva, nella circostanza in cui sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale;

2) ove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;

3) nel caso in cui siano previsti specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata per competenza territoriale.

5. INDENNITÀ GIORNALIERA PER I LAVORATORI DELLA PESCA MARITTIMA

La legge di Bilancio detta misure di sostegno al reddito per i lavoratori del settore della pesca durante le pause d’interruzione dell’attività nell’anno 2021. Per tale ragione e allo scopo di garantire il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, nell’anno 2021 viene riconosciuta per ciascun lavoratore, nei limiti di spesa allo scopo previsti, un’indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro nei periodi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio (art. 1, commi 282 e 283).

6. IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL SETTORE DEI CALL CENTER

Sono state prorogate, per l’anno 2021, le misure di sostegno al reddito dei lavoratori del settore dei cali center, già stabilite dall’art. 44, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015. Alla luce di tale disposizione, attuata dal D.M. n. 22763/2015, nell’ambito del settore è prevista un’indennità a favore dei lavoratori subordinati, compresi quelli con contratto di apprendistato professionalizzante, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento CIGS riservato alle imprese con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse regioni o province autonome, che entro il 31 dicembre 2013 siano ricorse alle misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all’art. 1, comma 1202, della legge n. 296/2006, e successive modificazioni. L’indennità può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri così determinatisi (art. 1, comma 280 legge di Bilancio).

7. IL SOSTEGNO AL REDDITO A FAVORE DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE CONFISCATE

È stato prorogato, per gli anni 2021 e 2022, il trattamento di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 72/2018, con una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa previsto allo scopo. L’intervento – che deve essere richiesto dall’amministratore giudiziario su autorizzazione del giudice delegato – è reso possibile quando non possano essere invocate le misure di sostegno al reddito di cui al D.Lgs. n. 148/2015, sia per il superamento dei limiti che per l’assenza delle condizioni normative. L’autorizzazione dovrà essere concessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con riconoscimento della contribuzione figurativa.

La misura si applica ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività, ex art. 41 del D.Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 72/2018, sono comunque esclusi dal trattamento:

– i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis, comma 1, c.p. o per reati ad essi connessi;

– il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell’unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell’azienda;

– i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell’azienda prima del sequestro e fino all’esecuzione di esso.

La misura è concessa altresì a favore dei dipendenti per i quali il datore di lavoro non abbia adempiuto anche parzialmente agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 159/2011 o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato (art. 1, comma 284 legge di Bilancio).

8. L’INTERVENTO EMERGENZIALE PER I LAVORATORI MARITTIMI

Per il 2021, è previsto un particolare trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o una riduzione del reddito a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La misura è stabilita a favore dei lavoratori marittimi di cui all’art. 115 del codice della navigazione, imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, nonché per gli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita e dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il trattamento è concesso per un massimo di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, ed è incompatibile con quello relativo agli ammortizzatori sociali emergenziali Covid-19, con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del FIS (Fondo di integrazione salariale di cui al D.M. n. 94343/2016) e degli altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

Il sostegno al reddito è stabilito per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e per quelli autonomi in 40 euro netti al giorno.

La fruizione è condizionata ad una riduzione del reddito da parte dei beneficiari, nel primo semestre 2021, almeno in misura pari al 33% rispetto a quello del primo semestre 2019, e subordinata ad una specifica domanda da presentare all’lnps, i cui termini di scadenza, per i lavoratori subordinati, coincidono con la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e, per i lavoratori autonomi, con il 30 settembre 2021 (art. 1, commi da 315 a 319).

9. GLI INTERVENTI NELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO E MARITTIMO

La manovra offre, altresì, sostegno ai settori del trasporto aereo (art. 1, commi da 714 a 720) e marittimo (per quanto d’interesse, art. 1, comma 281). In particolare, al fine di mitigare gli effetti economici, derivanti dall’emergenza pandemica, sull’intero settore aeroportuale, le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), del D.M. n. 95269/2016 (“Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”) – volto ad erogare prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità, di disoccupazione e del trattamento CIGS anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà – si applicano anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga prorogati dalla stessa legge di Bilancio (v. art. 1, comma 300), richiesti dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aereoportuale.

Gli effetti negativi cagionati dalla vicenda epidemiologica nel settore aeroportuale sono poi mitigati – nel limite di una specifica dotazione finanziaria – attraverso l’istituzione di un fondo destinato alla compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall’Ente nazionale dell’aviazione civile.

I contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri per la sua determinazione ed erogazione, sono demandati ad uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021. In ogni caso, la provvidenza è subordinata all’autorizzazione comunitaria, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In attesa della richiamata autorizzazione, il Ministero dei Trasporti potrà approvare l’erogazione, a titolo di anticipazione del contributo, entro determinati limiti di spesa.

Nell’ambito del trasporto marittimo, per altro verso, è stabilita nell’anno 2021 l’erogazione di un contributo in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale (c.d. agenzie di somministrazione di lavoro portuale, di cui alla legge n. 84/1994), pari a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno nel 2020 rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all’emergenza Covid-19.

Note:

(1) Si veda in merito la circolare n. 15/2018 del Ministero del Lavoro