Legge di stabilità 2014 – articolo 1 comma 139 – Sconti per le ristrutturazioni
139. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,»;
b) all’articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016»;
c) all’articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»;
d) all’articolo 16:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall’imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:
a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;
2) al comma 1-bis, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a: «unità immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall’imposta lorda nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1».
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 20 novembre 2019, n. 96/E - Istituzione dei codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione, tramite modello F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli…
- INPS - Circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 - Articolo 1, commi 139 e 140, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, che modifica…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 28 dicembre 2020, n. 83/E - Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del…
- Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Comunicazioni delle opzioni…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 25 giugno 2020, n. 33/E - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del BONUS…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…