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Legge di stabilità 2014 – articolo 1 comma 634 e 635 – Accise agevolate

634. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, all’articolo 21-bis, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Nell’ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita un’accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all’impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi».

635. L’efficacia della disposizione di cui al comma 634 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.