Legge di stabilità 2014 – articolo 1 comma da 160-176 – Imposta di registro, Iva e Tuir
a) all’articolo 51, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative»;
b) all’articolo 101, comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106,» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili»;
c) all’articolo 106:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quintisi assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;
2) i commi 3-bis e 5 sono abrogati;
3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e le parole: «nonché la rivalutazione delle operazioni “fuori bilancio” iscritte nell’attivo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 112» sono soppresse;
d) all’articolo 111, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell’esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi».
161.Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.
162. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell’articolo 54, al terzo periodo, le parole: «e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni»; b) al comma 7 dell’articolo 102, al secondo periodo, le parole: «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà» e le parole: «in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore aundici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni».
163.Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
164. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 40, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;
b) dopo l’articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente: «Art. 8-bis. – 1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento.
NOTE I) Per le cessioni di cui al comma 1 l’imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto».
165. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell’imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, all’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria».
166.Le disposizioni di cui ai commi 164 e 165 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.
167. All’articolo 2, comma 55, del decreto- legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «relative a svalutazioni di crediti» sono sostituite dalle seguenti: «relative a svalutazioni e perdite su crediti»;
b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»;
c) dopo le parole: «i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «e dell’imposta regionale sulle attività produttive».
168. Dopo il comma 56-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è inserito il seguente:
«56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d’imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma».
169. All’articolo 2, comma 56-ter, del decreto- legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «55, 56 e 56-bis» sono sostituite dalle seguenti: «55, 56, 56-bis e 56-bis.1».
170. All’articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo la parola: «56-bis» è inserita la seguente: «, 56-bis.1».
171.Le disposizioni di cui ai commi da 167 a170 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
172. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente:
«488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell’Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».
173. All’articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all’incremento dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2».
174. La lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
«d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
175. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro.
176. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è prorogato al 31 dicembre 2016.