Legge di stabilità 2014 – articolo 1 comma da 281 a 284 – Transfer pricing
281. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.
282. La sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 281.
283. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 282 è limitata ai periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.
284. Le disposizioni dei commi 282 e 283 non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
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