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Legge di stabilità 2014 – articolo 1 comma da 339 a 341 – Certificati malattia

339. A decorrere dall’anno 2014, la quota delle risorse di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. Le singole regioni provvedono all’assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.

340. Al comma 10-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l’INPS, per l’effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente».

341. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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